Testamento e capacità del testatore

28 DICEMBRE 2020 | Successioni e donazioni

La Corte d’appello di Perugia con sentenza depositata l’8.10.2020 affronta il tema della capacità a testare e della petizione di eredità.
IL CASO. Tizia conveniva in giudizio Caia, chiedendo la restituzione di tutti i beni (immobili, denaro e titoli) spettanti al marito della stessa Tizia, in forza di testamento olografo di data 22.10.2000 di Sempronia, che aveva designato quest’ultimo quale proprio erede.
Caia si costituiva in giudizio, affermando che era lei l’erede di Sempronia in forza di testamento olografo successivo, di data 16.5.2005.
Tizia opponeva l’incapacità di intendere e di volere della testatrice alla data del secondo testamento, chiedendo l’ammissione di prova per testi.
Il Tribunale non ammetteva la prova per testi e respingeva la domanda dell’attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite. I Giudici di primo grado ritenevano sussistere la legittimazione ad agire di Tizia in qualità di erede del marito, ma affermavano che l’attrice non aveva svolto azione di accertamento negativo del testamento olografo di data 16.5.2005, né aveva effettuato un tempestivo e formale disconoscimento del medesimo alla prima difesa utile successiva alla produzione in giudizio. Infine, il Tribunale riteneva che dai documenti dimessi non risultava comunque che la testatrice fosse affetta da patologie tali da farne derivare l’incapacità di intendere e di volere alla data di redazione del testamento del 16.5.2005.
Tizia proponeva appello.
LA SENTENZA. Nel giudizio di secondo grado veniva ammessa la prova per testi. All’esito, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che le risultanze delle deposizioni testimoniali e la documentazione in atti (in particolare la cartella clinica relativa ad un ricovero della de cuius) erano tali da provare l’incapacità della testatrice all’epoca del secondo testamento, datato 16.5.2005.
Secondo la Corte, dalla prova testimoniale era emerso che la testatrice, pur potendosi rendere conto di alcuni accadimenti che si svolgevano attorno a lei, a decorrere dal 2004 aveva avuto un decadimento delle proprie facoltà tale per cui era da ritenere che, all’epoca della seconda scheda testamentaria, non fosse in grado di valutare il significato di un atto giuridico quale il testamento e quindi di autodeterminarsi e manifestare liberamente la propria volontà.

La Corte ha inoltre rilevato, a conferma della decisione, che il testamento olografo datato 22.10.2000 era redatto in modo sintetico e con termini semplici, compatibili con la personalità e la cultura della testatrice, mentre quello successivo, datato 16.5.2005 era redatto in modo molto più elaborato e con linguaggio giuridico molto elevato. Ciò - secondo i Giudici di secondo grado - faceva presumere che la seconda scheda fosse stata redatta non con consapevolezza e libertà, ma sotto dettatura di terzi, anche tenuto conto che era certamente da escludere che in uno stato psichico deteriore rispetto al 2000, la de cuius avesse potuto redigere un testamento più articolato e sofisticato di quello precedente.

Dalla validità del primo testamento discendeva l’accoglimento dell’azione di petizione ereditaria promossa dall’attrice.
Sotto altro profilo, secondo la Corte, il fatto che il testamento del 22.10.2000 contemplasse anche altri eredi, oltre al marito di Caia, non impediva la condanna al rilascio dei beni ereditari in favore di Caia, essendo ciascun erede legittimato ad agire in petizione ereditaria, chiedendo il complesso dei ben compresi nell’asse ereditario.
L’azione di petizione di eredità, infatti,

non implica un litisconsorzio necessario e, quindi, l’instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni, convenuto in giudizio da uno, nulla può opporre, essendo tenuto alla restituzione di tutti i beni, mentre nei rapporti interni tra coeredi, la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi.

Da ciò consegue che ove uno degli eredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, può sempre intervenire nel giudizio d’appello, chiedendo l’estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi una novità della sua domanda, come tale preclusa dal rito.

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