Il provvedimento che limita il diritto del beneficiario di ADS di sposarsi ha natura decisoria ed è quindi reclamabile avanti la Corte d’appello

IL CASO. Il figlio di un beneficiario di amministrazione di sostegno proponeva reclamo ex art. 720 bis c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto della propria istanza volta ad estendere al proprio padre il divieto di contrarre matrimonio previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto per infermità di mente.

A fronte della dichiarata incompetenza, da parte della Corte d’appello di Napoli, a pronunciarsi sul reclamo avverso un provvedimento avente natura asseritamente gestoria, il Tribunale di Napoli, avanti il quale era stato riassunto il giudizio, sollevava il conflitto di competenza avanti la Corte di Cassazione, ritenendo che il provvedimento reclamato avesse natura decisoria.

 

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza n. 4733 del 22 febbraio 2021, ha dichiarato la competenza della Corte d’appello di Napoli.

La Suprema Corte ha anzitutto fatto chiarezza circa l’irrilevanza, nel caso trattato, della questione - peraltro rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza n.17833/2020 - relativa alla sussistenza o meno della competenza della Corte d’appello tanto sui reclami avverso i provvedimenti del Giudice tutelare aventi natura decisoria, quanto su quelli avverso i provvedimenti aventi natura gestoria. Nel caso di specie, infatti, il provvedimento impugnato aveva innegabilmente carattere decisorio e non poteva pertanto negarsi la competenza del Giudice di secondo grado.

L’analisi della Cassazione si è quindi incentrata sull’approfondimento della natura decisoria del provvedimento avente ad oggetto il divieto di contrarre matrimonio imposto dal Giudice tutelare al beneficiario di amministrazione di sostegno.

La Corte osserva, anzitutto, che in tema di amministrazione di sostegno il principio fondante è che “la capacità è la regola e l’incapacità l’eccezione”: il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non acquista automaticamente lo status di incapace e “tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo”. Al beneficiario, pertanto, non possono essere applicate, a prescindere da una valutazione giudiziale, le limitazioni previste per dalla legge per gli interdetti e gli inabilitati.

Quanto al divieto di contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per il soggetto interdetto, la Corte ribadisce che esso “non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato”.

La richiesta di limitare il diritto personalissimo di autodeterminarsi con riguardo al matrimonio del beneficiario di amministrazione di sostegno, così come la stessa apertura dell’ADS, attengono pertanto a profili strettamente inerenti la persona ed i relativi provvedimenti giurisdizionali possiedono “in re ipsa una dimensione decisoria” e non semplicemente gestoria.

Ne consegue, conclude la Suprema Corte, che la natura decisoria del provvedimento che incide sul diritto di autodeterminarsi con riguardo al proprio matrimonio “fonda indiscutibilmente la competenza della Corte d’appello a conoscere del relativo reclamo”.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli