Vaccini anti covid nelle RSA: il decreto legge secondo le linee guida dei Tribunali di Venezia e Treviso

In seguito all’entrata in vigore dell’art. 5 del D.L. 5 gennaio 2021 n. 1, buona parte dei Tribunali hanno pubblicato le proprie linee guida in merito al consenso per la somministrazione del vaccino anti covid alle persone incapaci ricoverate nelle strutture sanitarie assistite.
In quest’ottica, anche i Tribunali di Venezia e Treviso si sono attivati per strutturare i propri protocolli, in vista dell’applicazione uniforme, nei rispettivi circondari, delle norme che regolano le procedure per la manifestazione del consenso al trattamento, fornendo una sorta di interpretazione autentica per gli operatori in ambito sanitario e giuridico.
Riguardo ai presupposti per la manifestazione del consenso, il decreto legge precisa che l’autorizzazione al trattamento dev’essere data in forma scritta e può essere prestata solo se il trattamento vaccinale sia idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, tenuto conto della volontà eventualmente espressa dal beneficiario ovvero di quella che avrebbe espresso ove capace di intendere e di volere.
Secondo il protocollo del Tribunale di Venezia, in particolare, la manifestazione del consenso dev’essere preceduta da una informativa in ordine ai benefici e ai rischi del trattamento, rilasciata da personale medico, che possa rappresentare l’esistenza di eventuali controindicazioni legate alla condizione di salute dell’incapace.
Secondo il protocollo del Tribunale di Treviso, inoltre, la manifestazione del consenso informato presuppone il rilascio, da parte della struttura sanitaria, di una certificazione medica dove si attesti l’opportunità del trattamento vaccinale.
Riguardo alla legittimazione ad esprimere il consenso, la norma statale stabilisce che essa spetta:
i) in via prioritaria, al tutore, curatore o amministratore di sostegno ovvero al soggetto fiduciario nominato nell’ambito di un’eventuale disposizione anticipata di trattamento; 
ii) in subordine, al direttore sanitario della struttura o, in difetto, della ASL competente per territorio.
I soggetti di cui al punto ii) possono provvedere solo allorquando manchino, perché non sono stati ancora nominati o non siano reperibili per almeno quarantotto ore, i soggetti di cui al punto i): di talché, nel manifestare il consenso, i responsabili sanitari dovranno dare atto delle ricerche svolte per il reperimento dei legali rappresentanti dell’incapace legale ovvero delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale del beneficiario. 
Secondo il protocollo del Tribunale di Venezia, il potere di manifestare il consenso è attribuito ai soggetti legittimati per legge, senza che sia necessaria l’apertura di un procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno o un’integrazione del relativo decreto di nomina.
Secondo il protocollo del Tribunale di Treviso, tuttavia, nel caso di persone già sottoposte ad amministrazione di sostegno, il potere di manifestare il consenso dev’essere esercitato in conformità al tenore del decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, tenuto conto di quanto previsto da tale provvedimento in merito alle modalità di esercizio, concorrente o esclusivo, dei poteri relativi alla cura della persona: sicché, in mancanza di poteri, l’amministratore di sostegno dovrà presentare al Giudice tutelare istanza urgente per la modifica e l’ampliamento delle deleghe che gli sono attribuite.
Riguardo all’acquisizione del parere di eventuali soggetti interessati, la norma statale stabilisce che devono essere sentiti:
i) se possibile, il beneficiario;
ii) quando siano già noti, il coniuge o il soggetto legato da unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado del beneficiario. 
Il consenso reso in conformità alla volontà legalmente espressa dal beneficiario o, in difetto, dei suoi parenti più prossimi è immediatamente esecutivo.
In caso di rifiuto legalmente espresso del beneficiario ovvero del suo legale rappresentante, il consenso non può essere manifestato.
In caso di disaccordo tra i parenti del beneficiario e il direttore sanitario, gli uni o l’altro possono chiedere al Giudice tutelare di essere comunque autorizzati ad effettuare la vaccinazione; inoltre, nei casi di dissenso con il beneficiario o i suoi parenti, secondo il protocollo del Tribunale di Treviso, l’amministratore di sostegno potrà presentare al Giudice tutelare istanza urgente, ai sensi dell’art. 410, 2° comma, c.c.
In mancanza di disposizioni di volontà del beneficiario e di irreperibilità o indisponibilità dei parenti come sopra individuati, il consenso espresso dai responsabili sanitari dev’essere comunicato, a mezzo posta elettronica certificata, alla cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale e resta privo di effetti fino all’eventuale convalida da parte del Giudice tutelare.
Tuttavia, decorso il termine di novantasei ore dalla ricezione della richiesta di convalida, il consenso acquista efficacia definitiva, ai fini della somministrazione del vaccino, e l’eventuale decreto trasmesso oltre la scadenza resta privo di effetto.
Il protocollo del Tribunale di Treviso sottolinea che il controllo del Giudice tutelare è solo “formale”, essendo diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, e che, in mancanza di tempestiva determinazione, vale un meccanismo di “silenzio assenso”.

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