In caso di dissenso tra genitori e medici sui trattamenti sanitari da praticare al minore la competenza è sempre del Giudice Tutelare

09 NOVEMBRE 2020

IL CASO. Il Tribunale dei Minorenni di Milano, nel settembre del 2019, disponeva la limitazione della responsabilità genitoriali di una coppia, testimoni di Geova, con riferimento a problematiche sanitarie sorte in conseguenza del loro diniego a prestare il  consenso alle necessarie trasfusioni per la loro bambina. Il Tribunale disponeva, altresì, in relazione a tali scelte sanitarie, l’affidamento della minore al legale rappresentante dell’Ospedale di Legnago, trasmettendo gli atti al PM e al GT per i provvedimenti di competenza.
Avverso tale decreto i genitori proponevano tempestivo reclamo, chiedendo in via preliminare la sospensione dell’esecutività del decreto ed eccependo l’incompetenza del Tribunale dei Minorenni di Miano in favore del Giudice Tutelare di Busto Arstizio ex art. 3 L.n.219/2017. Precisavamo altresì che si imponeva la revoca del provvedimento limitativo della loro responsabilità genitoriale, non essendoci elementi che provassero la loro inidoneità genitoriale.
LA DECISIONE. La Corte d’appello di Milano, in accoglimento del reclamo, con provvedimento del 10.9.2020, ha revocato il decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni di Milano il 24.9.2019,

essendo la fattispecie specificatamente normata dall’art 3 comma quinto della legge 217/2019 che, in tema di minori ed incapaci, prevede il modo di superare il dissenso dei genitori disponendo: ”nel caso in cui….. il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata e dei soggetti di cui all’art. 406 e seguenti del codice civile o del medico o del legale rappresentante della struttura sanitaria “.

Trattandosi dunque di una vera e propria facoltà prevista dalla legge, discende che il mero dissenso ai trattamenti sanitari, anche se giustificati dall’appartenenza ad un credo religioso, in assenza di elementi che facciano dubitare dell’adeguatezza dei genitori al loro ruolo, non può essere posto a fondamento di una dichiarazione di inidoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Colpisce che per questa dovuta decisione la Corte milanese abbia fatto trascorrere un anno,  nonostante l’urgenza, la delicatezza della materia,  nonché la chiara disposizione normativa applicabile alla fattispecie.

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