Brevi note sulla didattica (a distanza) e sul diritto d’autore

09 APRILE 2020 | Numero Speciale COVID-19

Nel corso degli ultimi mesi la didattica a distanza (DAD) è divenuta il mezzo con cui gli insegnanti entrano quotidianamente in contatto con i loro alunni.  

La preparazione delle lezioni e, in senso lato, lo svolgimento dell’attività didattica ha subito un notevole cambiamento anche per gli insegnanti, chiamati ad utilizzare materiali multimediali con cui costruire diverse modalità di insegnamento: invero, i contenuti delle lezioni sono ora diffusi attraverso piattaforme digitali.

Occorre, quindi, comprendere, soprattutto con riferimento alla diffusione in rete, quali regole devono essere rispettate per evitare di non incorrere nella violazione del diritto di autore (‘copyright’), quando si utilizzano opere altrui. A tal fine, è opportuno richiamare la definizione di diritto d’autore: il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (cfr. art. 1 e 2 Legge 633/1941 e successive modifiche).

Di conseguenza solo l’autore (o comunque chi ne detiene legittimamente i diritti) ha la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare l’opera. 

Poiché nell’attività didattica, l’utilizzo anche di opere altrui è imprescindibile, proprio perché è condizione funzionale ed indispensabile per l’insegnamento, occorre verificare quando un’opera, pur soggetta al diritto di autore, possa essere utilizzata al predetto fine, senza chiederne il permesso all’autore.

L’utilizzo dell’opera – soggetta al diritto d’autore - è possibile ma solo nei casi ed entro i limiti specificatamente indicati dalla legge.

Prima di individuare sinteticamente le possibilità e modalità di utilizzo delle opere coperte da copyright nell’attività didattica, è utile ricordare che non tutte le opere sono protette.

Poiché le opere non protette dal diritto di autore possono essere liberamente utilizzate, è opportuno farne qui cenno.

Si possono utilizzare liberamente a fini didattici – ovvero riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare - le opere di pubblico dominio, come i “testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere” (cfr. art. 5 Legge 633/1941 e successive modifiche) come i testi delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti giudiziari (es. sentenze del Tribunale); le opere per cui i termini del diritto di autore sono scaduti, ovvero al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore (cfr. art. 25 L. 633/1941);  le opere per cui il titolare del relativo diritto d’autore dichiara di rinunciare all'esercizio in tutto o in parte dei suoi diritti, applicando all’opera una “licenza open” (una licenza è open source quando il detentore di un diritto d'autore, invece di vietare, permette non solo di usare e copiare, ma anche di modificare, ampliare, elaborare e quant'altro la sua opera) o licenze che rappresentano una via di mezzo tra copyright completo (full-copyright) e pubblico dominio (public domain), basandosi dunque sul concetto some rights reserved ("alcuni diritti riservati”). In questo caso è quindi l'autore di un'opera che decide quali diritti riservarsi e quali concedere liberamente. 

Un esempio di licenza open o some rights reserved è rappresentato dalle Creative Commons: licenze di diritto d'autore redatte e messe a disposizione del pubblico da Creative Commons (CC), un'organizzazione non a scopo di lucro statunitense. Per un approfondimento, si veda http://www.creativecommons.it: “le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati". Il detentore dei diritti può non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali dell'opera (opzione Non commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di opere derivate (Non opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo, acronimo: SA, da "Share-Alike"). Le combinazioni di queste scelte generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione italiana. Creative Commons è un'organizzazione no-profit. Le licenze Creative Commons, come tutti i nostri strumenti, sono utilizzabili liberamente e gratuitamente, senza alcuna necessità di contattare CC per permessi o registrazioni”. Per esempio, se si intende ricercare esclusivamente immagini libere dai diritti d’autore, Google offre la possibilità di selezionare uno dei seguenti quattro filtri: “Contrassegnate per essere riutilizzate con modifiche; Contrassegnate per essere riutilizzate; Contrassegnate per il riutilizzo non commerciale con modifiche; Contrassegnate per il riutilizzo non commerciale”.

Quanto ai casi ed ai limiti, specificatamente indicati dalla legge, di utilizzo di opere protette, si richiamano quelli relativi alla questione in esame, contenuti nell’art. 70 della Legge 633/1941: è consentito il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali; il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta; è consentita la pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro (tale ipotesi è prevista all’art. 70, co. 1 bis, L. n. 633/1941, introdotto dalla L. n. 2/2008, il quale prevede che con Decreto Ministeriale siano definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di tale libera pubblicazione attraverso la rete internet. Il Decreto non è ancora stato emanato e quindi non è ancora stata determinata l’entità dei limiti predetti; così come non risulta tuttora chiaro il significato di musiche “degradate”).

In sintesi, nel predisporre i propri materiali didattici, il docente può utilizzare elementi non tutelati dal diritto d’autore e, quindi, di libera utilizzazione.

In tutte le altre ipotesi, laddove il docente utilizzi opere coperte dal diritto d’autore (in qualunque forma esse siano, elettroniche o non), dovranno essere rispettati i limiti sopraddetti e anche per i materiali presenti nella rete internet si dovranno verificare le eventuali note legali che accompagnano l’opera o le indicazioni relative all’utilizzo del sito in cui l’opera è resa disponibile. 

È poi possibile diffondere e pubblicare anche sulle piattaforme della rete internet – solo a scopo didattico e senza fini di lucro – immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate anche se coperte da copyright. Diversamente, i testi possono essere diffusi e pubblicati sulle piattaforme della rete internet solo sotto forma di riassunto, di citazione o di riproduzione di brani o di parti di opera, a fini di insegnamento e per finalità illustrative.

Da ultimo, appare utile un richiamo anche alla disciplina delle fotocopie, con particolare riferimento alle ‘fotocopie multiple’ ovvero quelle che vengono consegnate dal docente a tutti gli alunni della classe, a fini didattici. 

Quanto alla riproduzione di brani o di parti di opera, occorre precisare che la Legge sul diritto d’autore autorizza la fotocopia dei libri entro il limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo esclusivamente per uso personale (cfr. art. 68 L. n. 633/1941). 

Infatti, come precisato dalla SIAE, le previsioni della legge riguardano la riproduzione per uso personale dei lettori e non vi rientrano le attività di didattica e di formazione, “che non sono mai libere” e per le quali “occorre perciò ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto” (cfr. www.siae.it).

Per completezza, si segnala che la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, pubblicata in GU L. n. 167 del 22/06/2001, dispone che “gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni … allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; o b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap”. Tuttavia, tali provvedimenti interni di attuazione, che dovrebbero disciplinare il regime delle eccezioni in ambito didattico, non sono ancora stati emanati. 

Conseguentemente, allo stato, in assenza di una specifica normativa interna volta a disciplinare la questione relativa all’utilizzo delle fotocopie multiple a fini didattici o di formazione, il predetto utilizzo non pare consentito e, di conseguenza, la possibilità di fotocopiare un testo coperto da copyright resta giustificabile - sempre nei limiti del 15% dell’opera - solo se si ritiene che avvenga “per uso personale”.  

Quanto, poi, ai soggetti portatori di handicap, si precisa che la legge L. n. 37/2019, in attuazione della Direttiva UE n. 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto dal diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, ha modificato l’art. 71-bis L. n. 633/1941, prevedendo una serie di eccezioni a vantaggio di tali soggetti.

 

Massimo Osler, Avvocato in Padova

 


 

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