Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Brevi note sulla didattica (a distanza) e sul diritto d’autore 09 APRILE 2020 | Numero Speciale COVID-19Nel corso degli ultimi mesi la didattica a distanza (DAD) è divenuta il mezzo con cui gli insegnanti entrano quotidianamente in contatto con i loro alunni. La preparazione delle lezioni e, in senso lato, lo svolgimento dell’attività didattica ha subito un notevole cambiamento anche per gli insegnanti, chiamati ad utilizzare materiali multimediali con cui costruire diverse modalità di insegnamento: invero, i contenuti delle lezioni sono ora diffusi attraverso piattaforme digitali. Occorre, quindi, comprendere, soprattutto con riferimento alla diffusione in rete, quali regole devono essere rispettate per evitare di non incorrere nella violazione del diritto di autore (‘copyright’), quando si utilizzano opere altrui. A tal fine, è opportuno richiamare la definizione di diritto d’autore: il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (cfr. art. 1 e 2 Legge 633/1941 e successive modifiche). Di conseguenza solo l’autore (o comunque chi ne detiene legittimamente i diritti) ha la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare l’opera. Poiché nell’attività didattica, l’utilizzo anche di opere altrui è imprescindibile, proprio perché è condizione funzionale ed indispensabile per l’insegnamento, occorre verificare quando un’opera, pur soggetta al diritto di autore, possa essere utilizzata al predetto fine, senza chiederne il permesso all’autore. L’utilizzo dell’opera – soggetta al diritto d’autore - è possibile ma solo nei casi ed entro i limiti specificatamente indicati dalla legge. Prima di individuare sinteticamente le possibilità e modalità di utilizzo delle opere coperte da copyright nell’attività didattica, è utile ricordare che non tutte le opere sono protette. Poiché le opere non protette dal diritto di autore possono essere liberamente utilizzate, è opportuno farne qui cenno. Si possono utilizzare liberamente a fini didattici – ovvero riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare - le opere di pubblico dominio, come i “testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere” (cfr. art. 5 Legge 633/1941 e successive modifiche) come i testi delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti giudiziari (es. sentenze del Tribunale); le opere per cui i termini del diritto di autore sono scaduti, ovvero al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore (cfr. art. 25 L. 633/1941); le opere per cui il titolare del relativo diritto d’autore dichiara di rinunciare all'esercizio in tutto o in parte dei suoi diritti, applicando all’opera una “licenza open” (una licenza è open source quando il detentore di un diritto d'autore, invece di vietare, permette non solo di usare e copiare, ma anche di modificare, ampliare, elaborare e quant'altro la sua opera) o licenze che rappresentano una via di mezzo tra copyright completo (full-copyright) e pubblico dominio (public domain), basandosi dunque sul concetto some rights reserved ("alcuni diritti riservati”). In questo caso è quindi l'autore di un'opera che decide quali diritti riservarsi e quali concedere liberamente. Un esempio di licenza open o some rights reserved è rappresentato dalle Creative Commons: licenze di diritto d'autore redatte e messe a disposizione del pubblico da Creative Commons (CC), un'organizzazione non a scopo di lucro statunitense. Per un approfondimento, si veda http://www.creativecommons.it: “le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati". Il detentore dei diritti può non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali dell'opera (opzione Non commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di opere derivate (Non opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo, acronimo: SA, da "Share-Alike"). Le combinazioni di queste scelte generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione italiana. Creative Commons è un'organizzazione no-profit. Le licenze Creative Commons, come tutti i nostri strumenti, sono utilizzabili liberamente e gratuitamente, senza alcuna necessità di contattare CC per permessi o registrazioni”. Per esempio, se si intende ricercare esclusivamente immagini libere dai diritti d’autore, Google offre la possibilità di selezionare uno dei seguenti quattro filtri: “Contrassegnate per essere riutilizzate con modifiche; Contrassegnate per essere riutilizzate; Contrassegnate per il riutilizzo non commerciale con modifiche; Contrassegnate per il riutilizzo non commerciale”. Quanto ai casi ed ai limiti, specificatamente indicati dalla legge, di utilizzo di opere protette, si richiamano quelli relativi alla questione in esame, contenuti nell’art. 70 della Legge 633/1941: è consentito il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali; il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta; è consentita la pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro (tale ipotesi è prevista all’art. 70, co. 1 bis, L. n. 633/1941, introdotto dalla L. n. 2/2008, il quale prevede che con Decreto Ministeriale siano definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di tale libera pubblicazione attraverso la rete internet. Il Decreto non è ancora stato emanato e quindi non è ancora stata determinata l’entità dei limiti predetti; così come non risulta tuttora chiaro il significato di musiche “degradate”). In sintesi, nel predisporre i propri materiali didattici, il docente può utilizzare elementi non tutelati dal diritto d’autore e, quindi, di libera utilizzazione. In tutte le altre ipotesi, laddove il docente utilizzi opere coperte dal diritto d’autore (in qualunque forma esse siano, elettroniche o non), dovranno essere rispettati i limiti sopraddetti e anche per i materiali presenti nella rete internet si dovranno verificare le eventuali note legali che accompagnano l’opera o le indicazioni relative all’utilizzo del sito in cui l’opera è resa disponibile. È poi possibile diffondere e pubblicare anche sulle piattaforme della rete internet – solo a scopo didattico e senza fini di lucro – immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate anche se coperte da copyright. Diversamente, i testi possono essere diffusi e pubblicati sulle piattaforme della rete internet solo sotto forma di riassunto, di citazione o di riproduzione di brani o di parti di opera, a fini di insegnamento e per finalità illustrative. Da ultimo, appare utile un richiamo anche alla disciplina delle fotocopie, con particolare riferimento alle ‘fotocopie multiple’ ovvero quelle che vengono consegnate dal docente a tutti gli alunni della classe, a fini didattici. Quanto alla riproduzione di brani o di parti di opera, occorre precisare che la Legge sul diritto d’autore autorizza la fotocopia dei libri entro il limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo esclusivamente per uso personale (cfr. art. 68 L. n. 633/1941). Infatti, come precisato dalla SIAE, le previsioni della legge riguardano la riproduzione per uso personale dei lettori e non vi rientrano le attività di didattica e di formazione, “che non sono mai libere” e per le quali “occorre perciò ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto” (cfr. www.siae.it). Per completezza, si segnala che la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, pubblicata in GU L. n. 167 del 22/06/2001, dispone che “gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni … allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; o b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap”. Tuttavia, tali provvedimenti interni di attuazione, che dovrebbero disciplinare il regime delle eccezioni in ambito didattico, non sono ancora stati emanati. Conseguentemente, allo stato, in assenza di una specifica normativa interna volta a disciplinare la questione relativa all’utilizzo delle fotocopie multiple a fini didattici o di formazione, il predetto utilizzo non pare consentito e, di conseguenza, la possibilità di fotocopiare un testo coperto da copyright resta giustificabile - sempre nei limiti del 15% dell’opera - solo se si ritiene che avvenga “per uso personale”. Quanto, poi, ai soggetti portatori di handicap, si precisa che la legge L. n. 37/2019, in attuazione della Direttiva UE n. 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto dal diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, ha modificato l’art. 71-bis L. n. 633/1941, prevedendo una serie di eccezioni a vantaggio di tali soggetti. Massimo Osler, Avvocato in Padova Allegati Brevi note sulla didattica a distanza e sul diritto d'autore
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