Coronavirus: mio figlio ed io abitiamo in due comuni diversi, possiamo continuare a frequentarci?

09 APRILE 2020 | Numero Speciale COVID-19

Con istanza depositata in data 23 marzo 2020 avanti al Tribunale di Bari una madre, collocataria del figlio minore, ha chiesto la sospensione degli incontri tra quest’ultimo ed il padre, residente in un altro comune, in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi degli spostamenti emessi dal Governo, a seguito dello stato di emergenza sanitaria.

Con ordinanza 26 marzo 2020, il Tribunale di Bari accoglieva l’istanza, disponendo che fino al termine del 3 aprile 2020 fossero sospese le visite paterne, e che, fino a tale data, il diritto di visita fosse esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli già fissati dal provvedimento che disciplinava il diritto di visita del padre.

Secondo il Tribunale, infatti, il protrarsi degli incontri dei figli minori con i genitori che dimorano in comune diverso non realizzerebbe le condizioni di sicurezza e prudenza stabilite dalla normativa vigente (DD.PP.CC.MM. di data 9/3/2020, 11/3/2020, 21/3/2020 e 22/3/2020), il cui scopo primario “(…) è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.

Dunque, la predetta ordinanza decide in ordine alla questione se il diritto di visita possa essere o meno esercitato durante il periodo di emergenza, anche qualora genitore e figlio abitino in due comuni diversi, nonostante

il DPCM 22 Marzo 2020 abbia “fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Invero, all’indomani dell’entrata in vigore del predetto divieto di spostamento tra comuni diversi, sono emerse sul punto due contrapposte interpretazioni.

Alcuni hanno ritenuto, anticipando il ragionamento della decisione in commento, che gli incontri tra genitori e figli residenti in comuni diversi erano da intendersi sospesi, in quanto “(…) il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.” (Trib. Bari 26.03.2020), come del resto confermato dal testo del DPCM 22 marzo 2020, il quale, nell’ammettere espressamente come eccezioni al divieto di spostamenti tra comuni solo “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, non sembrava contemplare l’ipotesi dell’esercizio del diritto di visita.

Altri, al contrario, ritenevano che il nuovo intervento limitativo non intendesse disciplinare in modo diverso i rapporti genitori-figli a seconda della loro dimora in uno stesso Comune o in due Comuni diversi, realizzando – in tal modo – un’inaccettabile disparità di trattamento.

Tale interpretazione trovava conforto anche nel modulo di autodichiarazione aggiornato in data 26 marzo 2020, che (a differenza del precedente) indicava tra le “specifiche ragioni” che motivavano gli spostamenti anche gli “obblighi di affidamento di minori”.

A seguito delle molteplici richieste di chiarimento (Cfr. da ultimo Comunicato 30 marzo 2020 Unione Nazionale Camere Minorili che chiedeva “attesa la rilevanza della questione, che il Governo (e il Parlamento a seguire) chiarisca se siano legittimi gli spostamenti per le visite ai figli e per i ricongiungimenti con la propria famiglia, anche da un comune all’altro o da una regione all’altra,  ovviamente con le cautele del caso per ridurre il rischio di diffusione del contagio, e fatti salvi gli obblighi di quarantena”) il Governo ha precisato in data 01 Aprile 2020 che

gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o  comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé,  sono  consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

In conclusione, anche durante la vigenza delle limitazioni di spostamento tra comuni, ad oggi prorogata fino al 13 Aprile 2020 (DPCM 01 Aprile 2020), i predetti divieti non si applicano per vedere i figli (nel rispetto e nei limiti delle condizioni precisate), ma è importante sottolineare che entrambi i genitori devono collaborare tra di loro per trovare soluzioni rispondenti al superiore interesse dei minori, valutando in concreto tutte le peculiarità della situazione specifica (es. distanza tra le due abitazioni, particolari condizioni sanitarie del minore e dei rispettivi nuclei familiari, etc.), onde evitare pericoli per la salute, dimostrando nell’attuale grave situazione di emergenza la capacità di esercitare con buon senso la loro responsabilità genitoriale, senza rendere necessario l’intervento del Giudice.

 

Massimo Osler, Avvocato in Padova

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