Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
I detenuti e il Covid-1909 APRILE 2020 | Numero Speciale COVID-19L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno di recente chiesto agli Stati Nazionali di adottare misure urgenti per tutelare la salute e la sicurezza dei detenuti e dei migranti che si trovano nei centri per il rimpatrio e negli hotspot, nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19. Le indicazioni istituzionali sono correlate alla situazione di cronico sovraffollamento delle strutture di “accoglienza” e reclusione, e dalla presenza di casi di positività sia tra i detenuti e i migranti, sia tra la polizia penitenziaria e più in generale tra gli operatori penitenziari. Il sovraffollamento non rende possibile, infatti, il rispetto della distanza di sicurezza minima tra persone prescritta dalle organizzazioni sanitarie come misura indefettibile per impedire la trasmissibilità del virus, cui si aggiunge la promiscuità nell’uso di vari ambienti, e l’assenza di forme di igiene ambientale idonee ed efficaci a contrastare il virus. La situazione italiana è da anni critica, perché la popolazione carceraria è di molto superiore alla capienza legale, circostanza che ha determinato già due condanne della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2009 e nel 2013. Secondo i dati diffusi dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nel corrente mese di aprile 2020 la popolazione carceraria ha raggiunto la soglia di 56.830 detenuti (all’inizio dell’anno 2020 secondo i dati forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia erano 61.230) a fronte di una capienza di 47.000 posti regolari. È noto che in Italia da decenni non si costruiscono nuove carceri e alcune, per il loro stato, sono state anche dismesse (come l’Asinara e Pianosa). Il richiamo dell’Onu è, quindi, al rispetto dei diritti dell’Uomo e all’adozione di misure adeguate a prevenire il contagio, quale ad es. il decongestionamento delle carceri. Anche il Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti incardinato presso il Consiglio d’Europa ha esortato gli Stati membri a ricorrere a misure alternative alla privazione della libertà, e a misure meno afflittive della custodia cautelare, alla commutazione della pena o al rilascio anticipato. Voci di esortazione si sono di recente e autorevolmente levate nello stesso senso in Italia, dal Presidente della Repubblica a Papa Francesco, da alcuni settori dell’avvocatura (tra cui l’Associazione italiana dei professori di diritto penale) ad ampi settori della magistratura. L’urgenza della valutazione della situazione è determinata dal fatto che il propagarsi del contagio nelle strutture di detenzione non attiene solo alla salvaguardia della salute dei detenuti, ma riguarda anche e soprattutto gli operatori carcerari, fra cui la polizia carceraria: il “distanziamento sociale” nelle strutture di detenzione per le loro stesse caratteristiche è destinato a rimanere un ossimoro linguistico. La complessità della riflessione deve tener conto di come, in assenza di misure concrete ed efficaci di contenimento e prevenzione, potrebbe essere strutturato un intervento di cura su larga scala per i detenuti contagiati in presenza di situazioni di gravità sanitaria, dei luoghi in cui ricoverarli, essendo molti presidi ospedalieri già al collasso, con quali misure di sicurezza, considerato che, a parte la scarsità di posti e attrezzature rianimatorie, tali misure prevederebbero la presenza di agenti di polizia penitenziaria, per i quali peraltro si porrebbe un serissimo problema di esposizione al contagio. I tecnici sul punto paiono concordi: si rischia una sottovalutazione dei pericoli di contagio all’interno degli istituti penitenziari, perché è impossibile assicurare dentro le carceri il distanziamento sociale e le altre misure necessarie alla profilassi Covid – 19. I detenuti condividono le celle, condividono i servizi, consumano i pasti insieme nelle celle. In altre parole quell’assembramento che per legge tutti devono evitare e che sta oggi imponendo alla società di restare a casa, nelle carceri è inevitabile. Utile forse è fotografare la situazione dei detenuti sulla quale si innesta oggi la problematica pandemica: l’11% soffre di epatite, il 30% sono tossicodipendenti che soffrono crisi di astinenza, il 40% soffre di disturbi psichiatrici, un terzo delle celle manca di acqua calda, metà delle celle non ha docce. Inoltre, nelle carceri lavorano 38.000 agenti penitenziari. Il carcere è dietro un muro, oltre al quale non è possibile dirigere lo sguardo, è un “altrove”: il cittadino rischia quindi di non cogliere il fatto che di fronte ad una pandemia non è possibile tenerlo separato dal resto della società, il virus vi penetra nonostante quel muro ed è anche in grado di riuscire dal carcere e di diffondersi da qui al resto della società. Sul piano giuridico è evidente che le persone private della libertà personale soggiacciono strutturalmente al potere decisionale altrui, ma il loro diritto alla salute permane un obbligo giuridico per lo Stato che può punire, ma non uccidere (né esporre ad un rischio letale). La nostra Carta Costituzionale e il nostro ordinamento giuridico non sono altrimenti interpretabili. Ed è lo stesso obbligo di tutela che lo Stato ha nei confronti di tutti i cittadini. Pertanto per lo stesso principio di legalità, si rende doverosa ed urgente una riflessione tecnica in termini di prevenzione anche nell’ambito delle strutture carcerarie. Il “dato tecnico” oggi ha assunto un valore preminente per la società “fuori” dal carcere e dovrebbe, quindi, allo stesso modo ispirare la decisione politica sulla situazione carceraria, senza divisioni pregiudiziali tra chi invoca clemenza e chi reclama il rigore nell’esecuzione della pena. Oggi non è questo il tema, ma la pandemia e la diffusione del virus Covid-19. Lo dimostra il fatto che a livello internazionale Stati con ordinamenti molto diversi fra loro, come la Francia e la Turchia, la Libia, l’Indonesia o l’Iran (per citarne solo alcuni), stanno adottando provvedimenti di scarcerazione massiccia dei detenuti. In altre parole, a situazioni straordinarie, conseguono riflessioni e misure straordinarie, tenuto peraltro conto che in Italia ci sono 20.000 detenuti che stanno scontando pene inferiore ai 3 anni. L’unico intervento sinora adottato dal governo pare invece insufficiente ed inadeguato a fronteggiare l’emergenza sanitaria e carceraria sopra descritta. Infatti, la misura alternativa della detenzione domiciliare prevista dall’art. 123 del decreto legge n. 18/2020, sul modello di un beneficio già esistente (l’espiazione della pena al domicilio di cui alla L. 199/10) ha un ambito di applicazione assai modesto, in quanto applicabile solo per le pene detentive, anche residue, di 18 mesi, ed è inoltre limitata da ulteriori preclusioni soggettive non previste dalla L. 199/10 (in relazione al titolo di reato e collegate alla negativa condotta carceraria). La misura alternativa di cui trattasi prevede inoltre l’obbligatorio uso dei braccialetti elettronici, ove il detenuto vi consenta, per le pene superiori a 6 mesi. Ad oggi, inoltre, non è ancora stato emesso il decreto interdipartimentale tra il Capo della Polizia e il Capo dell’Amministrazione penitenziaria per definire le modalità di disponibilità e implementazione dei braccialetti elettronici, e peraltro parrebbe discutibile imporre l’uso dei braccialetti elettronici (di cui in questo momento sarebbero disponibili solo alcune migliaia) in un momento in cui la maggioranza della popolazione è confinata in casa e le città sono presidiate massicciamente dalle forze di polizia. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha, quindi, reiteratamente ammonito in questi giorni sulla necessità di intervenire con strumenti più incisivi di natura legislativa, e di svincolare l’adozione della misura prevista nel decreto dall’effettiva applicazione del braccialetto elettronico. Come prevedibile, infatti, l’effetto dell’unica misura alternativa disposta dal Governo è stato irrisorio e i dati delle scarcerazioni desumibili dai comunicati del Garante nazionale (vedi dichiarazioni del 2 e 3 aprile 2020) indicano una diminuzione del numero dei detenuti (57.097 nel primo e 56.830 nel secondo) attribuibili a tutti i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con effetto liberatorio, e non solo al beneficio penitenziario da ultimo previsto con il d.l. n. 18/2020. Per questi motivi, in questi giorni vi sono stati vari interventi dell’avvocatura penale, di una parte della magistratura e della società civile per sollecitare l’adozione, in tempi brevi, di adeguate disposizioni normative al fine di affrontare in questo periodo emergenziale il problema del sovraffollamento carcerario. Tra le proposte vi è quella che prevede l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare per coloro che hanno una pena residua di due/tre anni, superando le preclusioni ad oggi previste in relazione al titolo di reato, fermo restando il divieto di concessione per le condanne afferenti i reati più gravi di cui all’art. 4 bis primo comma L. n. 354/75. Questa soluzione non integra un indulto, perché non elimina la pena, ma si limita ad ampliare l’ambito di concessione di una misura alternativa già prevista nell’ordinamento penitenziario e che presuppone un vaglio di pericolosità sociale in relazione ad ogni singola posizione da parte della magistratura di sorveglianza. Questa misura straordinaria potrebbe valere inoltre per la sola durata dell’emergenza: si tratterebbe di un giusto punto di equilibrio tra l’emergenza Covid-19 e il principio della certezza della pena. Necessario è poi anche limitare il numero dei nuovi ingressi in carcere, così come autorevolmente sostenuto in un documento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione datato 1.4.2020, che sollecita tutti i Pubblici Ministeri ad una riflessione sulla extrema ratio della misura cautelare della custodia in carcere e sulla possibilità di un differimento “ragionato” per la durata dell’emergenza, dell’esecuzione degli ordini di carcerazione. Tutte queste tematiche sono all’ordine del giorno in sede di conversione parlamentare del decreto legge n. 18/2020, anche se l’emendamento presentato dal governo in data 27 marzo non prevede modifiche significative quanto agli strumenti per affrontare il sovraffollamento carcerario. Va detto, infine, che anche il Consiglio Superiore della Magistratura nel parere reso su tale decreto aveva “auspicato soluzioni volte a ridurre il sovraffollamento delle carceri, ivi compresi interventi volti a differire per la durata dell’emergenza, l’ingresso in carcere di condannati a pene brevi per reati non gravi”. Cristina Arata, Avvocato in Castelfranco Veneto Allegati Comunicato Garante dei detenuti
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