Udienze in videocollegamento: rimedio emergenziale o cambiamento epocale?

09 APRILE 2020 | Numero Speciale COVID-19

L'emergenza epidemiologica di questi primi mesi del 2020, per quanto abbia comportato l'interruzione dell'attività giudiziaria ordinaria nel breve termine, non dovrebbe comportare la paralisi dell'interno sistema della Giustizia, essendo in fase di sperimentazione strumenti alternativi alla celebrazione "classica" dell'udienza. 

Il presente contributo, lungi da qualunque pretesa di esaustività, intende offrire alcune indicazioni circa le principali fonti normative che sin qui stanno reggendo il periodo emergenziale, con qualche cenno alle modalità di attuazione di quanto ivi previsto e alle sue criticità.

1) Il quadro normativo

A questo proposito la prima norma che viene in rilievo è quella dettata dall'art. 2 del d. l. 08.03.2020, n. 11.

Il comma 2, lettera f), in particolare, attribuisce ai capi degli uffici giudiziari la facoltà di consentire “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”.  

Il successivo comma 7, invece, stabilisce che nel processo penale “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare é assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”.

Ne è seguito il provvedimento del Ministero della Giustizia - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del 10.03.2020, il quale, all’art. 2, stabilisce che le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione: “Skype for Business” o “Microsoft Teams”. 

Nel provvedimento si precisa altresì che “I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”. 

Per le udienze penali, l'art. 3 dispone che esse “si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari” e che, in alternativa, possono essere utilizzate le due piattaforme sopra richiamate.

E' stato poi emanato il d. l. 17.03.2020 n. 18, c.d. Decreto “Cura Italia”, il quale, all'art. 83, oltre a fissare l'ormai nota suddivisione nelle fasi “9 marzo - 15 aprile” e “16 aprile - 30 giugno” e ad elencare le udienze indifferibili, al comma 7 disciplina le udienze civili da trattarsi tramite il collegamento in videoconferenza (lett. f) o mediante trattazione scritta (lett. h), mentre, al comma 12, conferma la possibilità di celebrare udienze penali da remoto. 

2) Le principali criticità emerse e i protocolli

All'esito delle rilevanti novità normative testé richiamate, tanto i commentatori che i pratici hanno da subito evidenziato svariati problemi.

Come già acutamente qualcuno ha osservato, in una situazione del tutto “surreale”, a fronte di udienze “virtuali”, vi saranno condanne “reali”. Fuor di metafora, il problema principale è quello delle tutele: delle prerogative della difesa, delle garanzie dell'indagato/imputato e, più in generale, del principio del contraddittorio.

Vi sono, però, anche difficoltà molto più pratiche da gestire: si pensi alla presenza dei soggetti terzi nel processo, all'escussione dei testi, alla partecipazione della parte non costituita.

C'è poi la questione del personale amministrativo, che non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, quindi, pertanto può gestire soltanto dall’ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze, ancorché queste si svolgano “da remoto”.

In ragione di ciò, gli enti apicali della Magistratura e dell'Avvocatura hanno ritenuto indispensabile la promozione di protocolli tra i COA e le Corti territoriali volte a disciplinare i numerosi quanto delicati aspetti procedurali resi controversi dalle norme in commento.

In punto si segnalano:
- la scheda di analisi del Consiglio Nazionale Forense del 18.03.2020
- le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura "186/VV/2020", da ultimo modificate il 27.03.2020

Venendo alla realtà locale, ad esempio, a Treviso la collaborazione tra magistrati e avvocati si è per ora tradotta nel protocollo d'intesa in materia penale, mentre sono in fase di studio protocolli per le materie civili. 
Prosegue, inoltre, la sperimentazione degli applicativi per le udienze da remoto.

3) Le modalità operative

Tralasciando in questa sede il tema della sostituibilità o meno dell'udienza orale con la trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett h, del D.L. 18/2020), in merito alle udienze “da remoto” (lett. f), si segnala che la quasi totalità dei Tribunali si è orientata per la piattaforma “Microsoft Teams”, la cui versione base è (e si spera rimanga) gratuita. 

L'art. 2 del d. l. 11/2020 precisa che “lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

Nel concreto, il giudice invierà all'indirizzo di posta elettronica dei legali un link attivando il quale, alla data e ora fissata, sarà possibile accedere alla stanza “virtuale” in cui verrà celebrata l'udienza da remoto. 

Il sistema prevede anche l'astratta possibilità di visualizzare o scambiare istantaneamente documenti. 

Potrebbero anche essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l’uso della “chat” o di un altro strumento di condivisione dei testi, piuttosto che via PEC. 

Durante lo svolgimento del collegamento, all'esito di una “discussione”, mediante alternanza della parola tra i vari partecipanti, si può immaginare anche una sospensione momentanea del collegamento per l’ingresso “virtuale” del giudice in camera di consiglio, prima della ripresa per la lettura del provvedimento o della sentenza.

Per non trovarsi impreparati è vivamente consigliabile sperimentare sin d'ora la piattaforma, il cui accesso può avvenire sia da computer (tanto da browser che da desktop), sia da smartphone, generalmente previa attivazione di un account di Microsoft. 

L'accesso da browser avviene da qui.

Mentre se si vuole installare l'applicativo sul computer, ciò al momento è possibile da qui.

Alcuni utili tutorials in proposito sono visibili qui:

4) Un cambio di paradigma?

Si sa che le crisi portano con sé molte opportunità e che ogni emergenza, storicamente, produce brusche accelerazioni. 

Ciò che non è noto a priori, invece, è se la direzione di marcia sia giusta o sbagliata. 

La diffusione degli strumenti che facilitano grandemente l'interazione a distanza sta avendo delle ripercussioni non solo nell'attività dei Tribunali, ma anche nell'organizzazione degli studi professionali, in quanto il lavoro da remoto spinge a disgregare le strutture tradizionali, favorendo nuovi tipi di organizzazione delle risorse.

Non solo. 

Si possono facilmente immaginare anche cambiamenti del rapporto col cliente. Ferme restando le regole deontologiche e ribadita la sacralità del rapporto fiduciario che lega il professionista all'assistito, quest'ultimo chiederà di venire in contatto col patrocinatore in modo sempre meno “fisico”. 

Tutto ciò pone innanzitutto un problema, per la categoria, come per l'intero sistema-paese, di “digital divide”. 

Senza contare che sullo sfondo si intravede l'intelligenza artificiale, con la sua straordinaria capacità predittiva, da cui la giustizia non sarà esente.

L'avvocatura tutta e ogni singolo avvocato devono dunque prepararsi e vigilare, per evitare che frettolose scelte emergenziali diventino definitive e, soprattutto, che straordinari mezzi tecnici non si traducano in un’irrimediabile compressione dei diritti. 

 

Cristian Cremasco, Avvocato in Treviso, Referente per l'informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso 

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