Cari Colleghi,
come tutti ben saprete, il d.lgs 230 del 21.12.2021 a decorrere dal 01.03.2022 ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’ISEE. L’assegno unico e universale dovrebbe rappresentare un momento di semplificazione nella vita di milioni di famiglie ma, come stiamo vedendo tutti i giorni, così non è. I problemi e i dubbi sono molti e, proprio per questo motivo, APF ha pensato di dedicare all’argomento un breve webinar che si terrà il 23.03.2022 in coda all’Assemblea annuale dei soci. Vorremmo che questo incontro fosse un’utile occasione di confronto e di condivisione sui quesiti pratici che i nostri Clienti quotidianamente ci sottopongono. Se avete quindi domande o casi interessanti da proporci, Vi chiediamo di condividerli con noi entro il 15.03.2022 tramite il blog di APF, al quale potete accedere con le vostre credenziali (le stesse dell’area riservata soci).
Nel caso in cui non vi ricordaste la password, è possibile richiederla inserendo la vostra e-mail al seguente link:
approfitto:
1)e’ nel potere del giudice in assenza di accordo tra le parti ripartire l’assegno secondo quote diverse o attribuirlo tutto a uno dei genitori?
2) L’inps erogatore dell’assegno potrebbe essere destinatario di un ordine di pagamento diretto ( ex art 156 cc o art 8 l.div?
3) il genitori collocatari che percepivano gli assegni familiari e ora si trova in linea di massima con metà assegno Unico, inonderanno i Trib di ricorsi per modifica ? A volte il collocatario non riusulterà impoverito. Ma l’altro genitore sarà “arricchito”. Quindi in teoria i presupposti per la modifica ci sono
Grazie mille
Nel caso di convivenza tra una signora vedova madre di un figlio minore e il nuovo compagno collocatario del figlio minore avuto dal precedente matrimonio, i quali hanno avuto a loro volta un figlio assieme, quali sono i criteri concreti per la determinazione dell’Assegno Unico in relazione all’ISEE con riguardo a ciascuno dei figli?
Buongiorno
riguardo alla relazione della Dott.ssa Gerarda Ranieri osservo quanto segue
Se non ho capito male la Dottoressa Ranieri ha riferito che in caso di separazione legale/divorzio ai fine dell’Isee fa cumulo anche la situazione reddituale/patrimoniale del coniuge/genitore non collocatario o comunque non richiedente.
Se così è (altrimenti mi scuso) osservo quanto segue.
Il genitore separato o divorziato che ha residenza diversa dai figli non sempre viene attratto come componente aggiuntiva ai fini ISEE e pertanto i suoi redditi non devono essere indicati nella DSU.
Infatti
Il genitore non convivente non rientra nell’Isee del nucleo familiare del figlio quando:
• risulta essere sposato con una persona diversa dall’altro genitore (in questo caso si presenta un Isee minorenni che preveda una componente aggiuntiva rispetto al nucleo per la situazione economica del genitore non convivente)
• risulta avere altri figli che non sono in comune con l’altro genitore (in questo caso si presenta un Isee minorenni che preveda una componente aggiuntiva rispetto al nucleo per la situazione economica del genitore non convivente)
• versa assegno di mantenimento determinato dal giudice in sede di separazione o divorzio, nei confronti del figlio
• ha perso la patria potestà sul figlio o quando il figlio è stato adottato (in questo caso non serve presentare Isee minorenni ma basterà Isee ordinario visto che il genitore è totalmente estraneo al nucleo familiare)
• risulta estraneo economicamente ed affettivamente in base ad accertamenti dell’autorità giudiziaria
Non vi è dubbio che nella gran parte dei casi da noi patrocinati ricorre – quasi sempre -l’ipotesi di un genitore (di solito padre) tenuto a versare il contributo al mantenimento.
Aggiungo che in questo caso nell’Isee andrà dichiarato, però, l’importo degli assegni percepiti a titolo di mantenimento per i figli.
Vi suggerisco, in ogni caso, per una chiara e facile analisi questo link: https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nucleo-familiare-ISEE.pdf.
Un caro saluto a tutti Mariacristina Ugarelli
Buongiorno a tutti,
riporto qui di seguito una precisazione che la relatrice dell’incontro, dott.ssa Ranieri, ha fatto pervenire ad APF e che credo potrà chiarire la questione di quale ISEE venga preso in considerazione dall’INPS nel caso di genitori separati e divorziati:
“ripensando alle domande e risposte che abbiamo affrontato nel corso del webinair, mi sono resa conto di aver dato una risposta sbagliata alla collega “Emanuela” la quale chiedeva se in seguito a separazione era il caso di presentare un nuovo Isee, evidentemente più basso rispetto a quello precedente.
Se non ricordo male, avevo detto che non era il caso perché comunque avrebbe cumulato anche l’indicatore isee dell’altro coniuge.
In realtà questo vale solo nei casi di necessità di ISEE minorenni, casi limitati (che sono tra l’altro quelli indicati dall’Inps nella circolare n. 171/2014 della quale abbiamo parlato).
In caso di separazione/divorzio vale l’ISEE Ordinario, quindi quello del genitore con cui il minore convive”.
Come ha giustamente spiegato l’avv. Ugarelli, quindi, nel caso di genitori separati e divorziati l’ISEE che l’INPS prende come riferimento è quello ordinario del genitore nel cui nucleo familiare è inserito il figlio beneficiare dell’assegno unico, ossia quello con cui il minore convive.
Solo nel caso di genitori non coniugati, non conviventi e che non rientrano in una delle 5 categorie elencate nel commento dell’avv. Ugarelli, l’INPS prende in considerazione il c.d. “ISEE minorenni” nel quale viene fatto “fittiziamente” rientrare il genitore non coniugato e non convivente con i figli nel nucleo familiare di riferimento dei figli medesimi.
Buona giornata a tutti!
Buon giorno a tutti, faccio presente che in caso di nomina di un tutore (mi risulta anche di un soggetto affidatario , ma devo verificarlo) l’Assegno è erogato al tutore nell’esclusivo interesse del minore. In tale ipotesi il richiedete dovrà presentare la domanda in qualità di tutore (o affidatario)
interessante, ma che succede nei casi in cui vi è tutore e anche affidatario?
Segnaliamo che l’INPS con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 ha chiarito le regole operative sulla presentazione e la gestione delle domande di assegno unico universale per i figli maggiorenni e in caso di genitori separati.
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201714%20del%2020-04-2022.htm#:~:text=Riconoscimento%20dell'AUU%20ai%20genitori,l'affidamento%20condiviso%20dei%20figli.