Statuto dell'associazione

 (1)

Costituzione

È costituita l’associazione denominata “APF avvocati per le persone e le famiglie” per la  promozione della cultura giuridica e la tutela dei diritti civili.

La sede è Treviso, piazza delle Istituzioni 39, condominio F; la durata illimitata.

(2)

Finalità

L’associazione ha lo scopo 

  • di promuovere l’approfondimento del diritto interno e transnazionale riguardante le persone e le relazioni famigliari

  • di promuovere lo studio del biodiritto e quindi delle implicazioni giuridiche che le scienze biomediche possono assumere nella vita delle persone e nelle relazioni tra loro intercorrenti 

  • di assicurare un effettivo riconoscimento dei diritti fondamentali del nostro Paese in una prospettiva multidisciplinare e quindi in collaborazione con altre figure professionali che si occupano della tutela dei diritti delle persone, in particolare dei minori, attraverso un costante confronto con il mondo accademico, la magistratura e le istituzioni 

Essa, pertanto, svolgerà, senza fini di lucro, ogni attività formativa, didattico, editoriale, culturale utile al raggiungimento di questi scopi, anche utilizzando modalità di comunicazione informatica o partecipando a bandi e progetti nazionali e europei, a programmi proposti da Enti pubblici e privati.

Inoltre, quando avrà i requisiti richiesti dal CNF, si assicurerà  la collaborazione di Atenei Universitari e Organismi dell’Avvocatura per la promozione di una Scuola di Specializzazione nei settori giuridici di interesse di APF per i quali il CNF riconosce il titolo di specialista.



(3)

Soci

I soci possono essere        

  1. soci fondatori

  2. soci onorari

  3. soci ordinari

Saranno considerati soci fondatori i sottoscrittori del presente atto costitutivo e coloro che aderiranno all’associazione entro il 5 settembre 2017. 

Saranno soci onorari coloro che, anche non avvocati, accetteranno di far parte dell’associazione, invitati su delibera unanime del Consiglio Direttivo, in considerazione del contributo che per la loro autorevolezza e il loro prestigio potrebbero fornire al raggiungimento degli scopi associativi.

Soci ordinari saranno gli avvocati, anche non più iscritti all’Albo per raggiunti limiti di età,  o i praticanti avvocati la cui richiesta di adesione, accompagnata dal versamento della quota associativa, sia accolta con il voto favorevole di almeno i due terzi del Consiglio Direttivo. 

L’iscrizione si intenderà perfezionata al momento della delibera, ma ai fini dell’esercizio dell’elettorato attivo la decorrenza si considererà quella della domanda.


Tutti i soci devono collaborare al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 nel rispetto delle decisioni degli organi dell’Associazione.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti anche al versamento entro il 28 febbraio di ciascun anno, del contributo annuale, nella misura prevista dall’atto costitutivo o  deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci possono recedere in ogni momento dall’associazione con una preavviso di un mese rimanendo comunque obbligati al pagamento del contributo per l’anno in corso e per l’anno successivo se il recesso sia comunicato dopo il 30 novembre.

Il rapporto associativo può estinguersi anche per l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, se il socio ha svolto, direttamente o indirettamente, attività pregiudizievoli per l’associazione o ha contravvenuto a principi deontologici ed etici o non è in regola con il versamento del contributo annuale.

Nessuna causa di scioglimento del rapporto attribuirà al socio il diritto alla restituzione di quote o contributi annuali.



(4)

ELENCHI SOCI, PUBBLICAZIONE E TRATTAMENTO DATI

La sottoscrizione del presente atto, la domanda di iscrizione a socio o l’accettazione della qualifica di socio onorario, comportano l’autorizzazione all’APF al trattamento dei dati con sistemi informatici, alla pubblicazione del nome, dei recapiti professionali, di eventuali incarichi assunti nell’Associazione,  negli  elenchi soci accessibili anche al pubblico.

Gli elenchi saranno costantemente aggiornati; documenteranno a tutti gli effetti la titolarità dell’elettorato attivo e passivo e costituiranno la fonte per determinare il numero e la composizione dell’Assemblea e degli organi rappresentativi.


(5)

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito

  • dalle quote associative e dai contributi associativi annuali, la cui misura sarà determinata dal Consiglio Direttivo,

  • da eventuali contributi e donazioni di enti pubblici e privati, 

  • dall’eventuale ricavato di iniziative associative di carattere culturale ed editoriale  e di diffusione anche telematica di elaborati dei soci o dell’associazione e dai proventi derivanti da qualsiasi altro progetto inerente i fini sociali.

L'esercizio economico-finanziario coincide con l'anno solare. 

(6)

ORGANI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Sono organi dell’APF, capaci di realizzarne e esprimerne la volontà nei limiti indicati dal presente Statuto

1) l’Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio Direttivo ;

3) il Presidente;

4) il Segretario

5) il Tesoriere

6) i  Responsabili sezionali

Potranno completare la struttura organizzativa se approvati dalla maggioranza dei soci

1) il Vice Presidente

2) il Comitato scientifico

3) i  Responsabili di singoli progetti temporanei  o permanenti

4) il Responsabile Organizzativo

5) il Segretario del Comitato Scientifico

6) il Collegio dei Revisori legali

(7)

Assemblea

L'Assemblea è l’organo che determina l’indirizzo dell’associazione ed è composta da tutti i soci fondatori e ordinari.

E’ compito dell’assemblea:

  1. approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente; 

  2. deliberare annualmente sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo; 

  3. proporre iniziative , argomenti di studio e di ricerca;

  4. eleggere, ogni tre anni, i componenti del Consiglio Direttivo; in numero compreso tra 9 e 13.

  5. eleggere, ogni tre anni, se richiesto dalla maggioranza dei soci, i componenti del Collegio dei Revisori e il Presidente del Collegio stesso;

  6. deliberare sulle modifiche di statuto;

  7. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare liquidatori; 

  8. deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente. 

Viene convocata ad iniziativa del Presidente almeno una volta all’anno entro il 31 marzo. Deve essere inoltre convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci. 

La convocazione sarà effettuata a mezzo lettera semplice, fax o posta elettronica, inviata ai soci di norma almeno 30 giorni prima della data fissata e almeno 15 giorni nel caso di urgenze. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea. 

L'Assemblea è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi e delibera sulle modifiche dello statuto a  maggioranza dei 2/3 dei presenti e su tutte le altre questioni a maggioranza semplice.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro Socio, il quale non potrà avere più di due deleghe. 

Le deleghe non sono ammesse per l'elezione delle cariche sociali. 

Quanto alle cariche sociali, l’elettorato attivo spetterà ai soci ordinari e fondatori iscritti da oltre un anno (per tutte le elezioni che dovessero svolgersi entro il 30 settembre 2018 sarà riservato ai soci fondatori)

L’elettorato passivo spetta invece a tutti i soci purché in regola con il versamento del contributo annuale.

Nelle votazioni concernenti il Consiglio Direttivo ciascun elettore potrà esprimere un numero di voti pari ai candidati da eleggere. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di associazione all’APF e a parità di anzianità di iscrizione da quello anagraficamente più anziano. In ogni caso il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario dell’Assemblea per la redazione del verbale.

(8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


Il Consiglio Direttivo 

a) attua le scelte dell’assemblea, cura la promozione di progetti culturali e formativi e assume tutte le iniziative idonee al perseguimento dei fini sociali;

b)    nomina tra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione;

c) nomina su proposta del Presidente anche un Tesoriere e fino a due Segretari che possono operare anche disgiuntamente e che, se scelti al di fuori dei componenti, dovranno partecipare alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto;

d) nomina i componenti del Comitato Scientifico secondo quanto disposto dall'articolo 12; 

e) prepara il bilancio preventivo e predispone il rendiconto consuntivo che saranno presentati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

f)  delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;

g) delibera sull'esclusione dei Soci;

h) stabilisce l'ammontare del contributo associativo annuale;

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. 

In caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo può sostituirlo per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due consiglieri in carica e comunque almeno due volte l'anno, per deliberare in ordine all’attività associativa, ai bilanci e all'ammontare delle quote sociali di ammissione e del contributo annuale. 

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà la volontà manifestata dal Presidente. 

Al Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto oltre al  tesoriere e ai segretari anche i responsabili delle sezioni territoriali e di volta in volta, u invito del presidente i responsabili dei vari progetti e il responsabile organizzativo

(9)

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. 

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle delibere dello stesso. 

E’ eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di due volte 

Il Presidente ha la responsabilità patrimoniale dell’Associazione e svolge direttamente o delegandole al Segretario e al Tesoriere tutte le attività di natura amministrativa, avendo poteri di firma ai sensi di legge; in particolare è autorizzato all'apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria. 

(10)

SEGRETARIO 

Il segretario assicura l’esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali, cura la corrispondenza. Assume le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo e di dimissioni del Presidente il Segretario dovrà, unitamente al Consigliere anziano, quale definito al punto 7, convocare il Consiglio Direttivo perché proceda alla nuova elezione entro trenta giorni dalla conoscenza dell’evento impeditivo o delle dimissioni. La riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere fissata entro 45 giorni dalla convocazione.

(11)

TESORIERE

Il Tesoriere cura gli aspetti amministrativo-contabili, le riscossioni e i pagamenti connessi con gli adempimenti statutari o le iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo, si occupa della tenuta dei libri contabili, su delega del Presidente opera con gli istituti bancari per la gestione del conto corrente intestato all’Associazione.

(12)

RESPONSABILE SEZIONALE

Gli ambiti territoriali corrispondenti alle circoscrizioni di un Tribunale in cui ci sono almeno cinque soci saranno considerate “Sezioni APF”.

Ogni tre anni,  dopo la celebrazione dell’Assemblea che ha proceduto alla elezione del  Direttivo, i soci appartenenti anche ad una  Sezione APF eleggono il Responsabile del loro Sezione.

Per ragioni di opportunità il Presidente può rinviare l’elezione disponendo un’ apposita  convocazione dei soci nel territorio di appartenenza entro due mesi dall’assemblea e con  preavviso di 10 giorni.

Qualora il numero di 5 soci sia raggiunto nell’ambito della circoscrizione del Tribunale, dopo l’assemblea di cui  all’art 7, il Presidente effettuerà la convocazione di quei soci, per l’elezione del Responsabile entro gli stessi termini sopraindicati.

All’elezione del primo Responsabile parteciperanno tutti i soci della Sezione, a quelle successive parteciperanno i soci iscritti da almeno  un anno.

Il Responsabile rappresenterà l’associazione nel proprio ambito territoriale; manterrà i contatti con la Magistratura, l’Ordine professionali, gli Enti e le Associazioni locali; curerà i rapporti con i soci raccogliendo suggerimenti e osservazioni e favorendo la massima partecipazione alla vita associativa; cercherà infine di promuovere tra i Colleghi l’adesione ad APF.  


(13)

IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

Il Responsabile organizzativo si occupa, coordinandosi col Presidente e il Tesoriere, di tutti gli eventi formativi e le iniziative dell’Associazione che possono avere rilevanza esterna e degli aspetti logistici connessi con la convocazione dell’assemblea annuale degli Associati. 

L’obiettivo è assicurare  un omogeneo ed elevato  standard qualitativo; adeguata accoglienza ai relatori e a coloro, associati o meno, che aderiscono alle iniziative Apf; 

il puntale adempimento degli impegni assunti con fornitori e collaboratori.

Il Responsabile organizzativo curerà direttamente gli aspetti per i quali ritenga necessario il suo personale intervento e si avvarrà, per il resto, dell’organizzazione associativa e della collaborazione dei Colleghi responsabili dei singoli eventi ed iniziative. Costoro si atteranno alle indicazioni organizzative impartite dal Responsabile.   

 (14)

RESPONSABILE DI  PROGETTO

Le finalità associative saranno perseguite anche attraverso la realizzazione di singoli progetti.

Il Direttivo individuate sommariamente le finalità del  progetto che potrà avere durata determinata, o limitata alla realizzazione di un singolo evento, o indeterminata, nominerà il Responsabile che dovrà attuare il progetto relazionare periodicamente al Direttivo .

(15)

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico propone gli indirizzi per lo sviluppo dell'attività dell’Associazione e il perseguimento delle sue finalità. 

Collabora con l’Associazione per l'attuazione delle iniziative di carattere culturale e scientifico. 

Esso è composto da personalità e professionisti che svolgono o possono svolgere un particolare e rilevante ruolo anche scientifico, di interesse per il perseguimento delle finalità associative.

La nomina di ciascun componente del comitato deve essere approvata almeno dai due terzi , arrotondati per eccesso, dei componenti del Consiglio Direttivo

E’ convocato almeno due volte l’anno e presieduto dal  Presidente  dell’Associazione. I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 

Il Comitato Scientifico, su proposta del Presidente, nomina il Segretario.

(16)

SEGRETARIO DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il segretario assicura l’esecuzione di quanto deliberato dal Comitato Scientifico, redige i verbali, cura la corrispondenza concernente le delibero del Comitato. 


(17)

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Il Collegio dei Revisori legali, ove fosse richiesto dalla maggioranza dei soci, è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea. 

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Revisori, che provvede alla sua convocazione e ne presiede le sedute. 

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposita relazione per l'Assemblea dei Soci. 

I membri del Collegio durano in carica  tre anni e possono essere riconfermati. 


(18)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e uno supplente eletti, ogni triennio, dall’Assemblea congressuale tra i soci con un’anzianità professionale non inferiore a dieci anni.

Saranno compiute due distinte votazioni entrambe a scrutinio segreto.

Nella prima, che avrà per scopo l’elezione dei componenti effettivi, ciascun associato potrà esprimere due preferenze.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra associati e Organi associativi su quanto attiene all’osservanza del presente Statuto e del regolamento.


(19)

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. 

 (20)

RINVIO ALLA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE

Per quanto non specificato da questo statuto si applicano le norme del codice civile e dell’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 


Treviso 23 marzo 2018

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