Una Collega ci segnala che derogando alla prassi almeno decennale secondo la quale anche le sentenze che pronunciano il divorzio su ricorso congiunto o conclusioni concordi passano in giudicato col decorso del termine semestrale, oppure con la dichiarazione di acquiescenza o col decorso del termine breve se la decisione era notificata alla parte e al PM (da alcuni mesi veniva richiesta addirittura la notifica al Procura presso la Corte d’appello). Il Tribunale di Treviso, immediatamente dopo la notifica di una sentenza di “divorzio” che accoglieva le conclusioni congiunte delle parti, ha notificato al difensore anche la certificazione allegata relativa al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 329 cpc.
E’ successo anche ad altri? E’ una prassi nuova o è stata una svista? Negli altri Tribunali che succede?
Dal vostro punto di vista, vi è la necessità di richiedere le notifiche alle parti a al P.M. nonostante la sentenza accolga delle conclusioni congiunte?
Che tipo di esperienze avete?”
Anch’io ho ricevuto di recente la certificazione ex art 329 c.p.c. dal Tribunale di Treviso per una sentenza di divorzio ove avevamo prestato acquiescenza alla sentenza ed il PM ha rinunciato all’impugnazione.
Anch’io ho ricevuto certificazione ex art. 329 c.p.c. dal Tribunale di Treviso per una sentenza di divorzio su ricorso e conclusioni congiunte nel quale le parti avevamo prestato acquiescenza. Trattavasi di fattispecie in cui non c’erano figli minori o incapaci.
Diversamente in caso di ricorso congiunto di divorzio ed in presenza di figli minori, per il rilascio della certificazione ex art. 329 c.p.c., mi è stata richiesta oltre all’acquiescenza del pubblico Ministero presso il Tribunale di Treviso anche l’acquiescenza del Pubblico Ministero presso la Corte d’appello di Venezia (in alternativa la notifica agli stessi).
L’art. 5 comma 5 della Legge sul divorzio, infatti, riconosce la facoltà al Pubblico Ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza di divorzio limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
Immagino che nella fattispecie cui si riferisce Gaudenzia ci fosse l’acquiescenza delle parti (probabilmente nella dichiarazione che il Tribunale richiede di allegare alla nota di trattazione scritta per l’udienza in modalità figurata)