Buongiorno a tutti!
Anche alla ripresa dopo la sospensione feriale ci (ri)troviamo nuovamente ad affrontare le “diverse” modalità di svolgimento delle udienze adottate nei vari Tribunali da alcuni giudici. Ad esempio a Treviso, nonostante il provvedimento del 07.07.2020 con il quale il Presidente del Tribunale ha disposto che dopo il 2 settembre “le udienze non potranno più tenersi con modalità alternativa a quella tradizionale e che le camere di consiglio non potranno più tenersi in modalità da remoto (a meno che tali attività non siano state programmate con provvedimento emesso entro il 30/6/2020)”, alcuni Giudici continuano a fissare udienza con la trattazione scritta anche con la comparizione figurata delle parti.
Pare dunque che ciascun giudice continui ad avere autonomia nel decidere lo svolgimento delle udienze (in presenza, in videconferenza o con modalità cartolare). Ciò può creare per noi legali situazioni di incertezza anche perché, alcune volte, le modalità alternative vengono comunicate solo qualche giorno prima dell’udienza. E’ un’incertezza rende più difficoltosa non solo la nostra organizzazione di studio, ma anche l’informazione e la “gestione” del cliente (deve venire in Tribunale? Deve venire in studio da noi per svolgere l’udienza in videoconferenza?…).
Delle linee guida uniformi (almeno per il distretto della Corte D’Appello di Venezia) potrebbero semplificare la situazione…
Che ne pensate in merito? Avete avuto esperienze particolari che ritenete utile condividere?
Buona sera a tutti.
Sono d’accordo con il commento del 10.09 u.s. non mi pare siano giunte circolari o comunicazione nè dall’Ordine nè dal Ministero nemmeno alla luce del nuovo recente DPCM e dell’innalzarsi della curva dei contagi.
Ho letto ieri una nota, a firma del Procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi secondo la quale il Ministero si starebbe muovendo “alacremente” in due azioni correlate con provvedimenti di natura amministrativa da un lato e normativi dall’altro.
Da una parte quindi l’intento è quello di agevolare il lavoro a distanza dall’altro quello di ripristinare le misure previste dall’art. 83 D.L. 18 / 2020.
Ho letto anche che ieri c’è stata una riunione con il Ministro ed il Presidente f f del CNF ma non ho capito se ci siano stati risvolti. Nessuna notizia sul fronte Giustizia ?
Nel frattempo come ci comportiamo ? Per quanto riguarda la mia posizione personale nelle settimane scorse ho ricevuto un invito anzi una proposta da parte della Dottoressa Bruni ad effettuare udienza con trattazione scritta mentre innanzi ad altri magistrati si sono svolte udienze in presenza direi anche in condizioni di poca sicurezza, senza che tra una udienza e l’altra venisse disinfettata l’aula ma nemmeno arieggiata..
Se qualcuno ha aggiornamenti più recenti sarebbe interessante conoscerli.
Grazie a tutti
Effettivamente a Treviso ogni giudice si comporta secondo la propria sensibilità.
Questo mi stupisce relativamente, ma a me dispiace che il parere dell’avvocato sia tenuto in scarsissima considerazione.
Salvo un caso, del tutto particolare , quando un avvocato disposta la trattazione scritta ha formulato istanza per lo svolgimento dell’udienza in presenza io ho sempre visto confermare “l’udienza scritta”
Tra l’altro questo secondo me accentua la “diversità” dei figli che la L 219/ 2012 vorrebbe uguali: in un procedimenti camerali riguardanti l’affidamento dei figli di una coppia non coniugate mi è capitato che una collega abbia formulato istanza di trattazione orale dicendo che riteneva importante sentire le parti e il giudice ha rigettato motivando che in questi procedimenti la presenza delle parti non è necessaria.
Quindi solo nelle separazioni i genitori vengono sentiti o devono rinunciare perché l’udienza si svolga mediante trattazione scritta.
Nei procedimenti riguardanti coppie non coniugate la loro presenza è superflua.
Tra l’altro io non capisco perché almeno in certe situazioni non si faccia un’udienza ( anche con le parti se serve) con una trattazione orale via web. L’ho visto fare a Venezia ma non a Treviso)
A Treviso mi sembra una modalità del tutto ignorata, forse per la difficoltà di avere i Cancellieri e di effettuare i collegamenti.
Infine a me disturba un pochino anche che l’art. 71 della L. 221/2000 sia interpretato nel senso che i termine di 30 giorni assegnato al Giudice obbligatorio, quello di 5 giorni assegnato all’avvocato è perentorio.
Ma capisco che questo sia un problema marginale o forse si inserisca in un problema più generale e che esula dal tema trattato dal blog.