Addebito della separazione a entrambi i coniugi e affidamento della figlia minore ai servizi per inidoneità educativa dei genitori

01 SETTEMBRE 2021 | Affidamento dei figli

IL CASO. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. n. 723/2014 del 18 dicembre 2014, pronunciava la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di ciascuno di essi; disponeva l'affidamento della figlia ai Servizi sociali con residenza presso la madre; regolamentava le visite e la permanenza della bambina con il padre, non convivente; assegnava la casa coniugale al marito, ponendo a carico di quest’ultimo un contributo per il mantenimento della figlia di € 3.500,00 mensili; ripartiva le spese straordinarie della figlia nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre convivente, imponendo il preventivo accordo e documentazione per quelle eccedenti l'importo di Euro 100,00; negava la contribuzione al mantenimento della moglie, stante l'addebito anche alla stessa della separazione; disponeva la corresponsione a carico del padre di ulteriori € 1.200,00 nell’ipotesi in cui madre e figlia, alloggiate presso la nonna materna nella casa di proprietà comune indivisa, si fossero trasferite presso altra congrua sistemazione abitativa; condannava il padre al pagamento in favore della figlia della somma di € 10.000 a titolo di risarcimento danni.

Avverso tale sentenza entrambi i coniugi proponevano impugnazione.  Con sentenza n. 917/2017 dell'8 maggio 2017, la Corte d’appello di Venezia, revocava l'obbligo paterno di concorrere alle spese per una nuova abitazione della figlia con il versamento della somma mensile di € 1.200,00; riduceva ad € 5.000,00 l’importo, posto a carico del padre, liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore della figlia. Ferme le altre statuizioni della sentenza.

Avverso la sentenza pronunciata in appello, la moglie proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il marito con controricorso e ricorso incidentale.

DECISIONE. La Suprema Corte, con ordinanza n. 15819 del 13.04.2021, ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, ed ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale in quanto tutti attinenti le statuizioni di addebito della separazione: i motivi sono stati dichiarati inammissibili, “in quanto diretti a censurare la ricostruzione delle risultanze probatorie al fine di ottenere dal giudice di legittimità l'avallo della diversa prospettazione in fatto in senso favorevole alle domande di entrambe le parti”.

La Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (vedasi Cass., 3 ottobre 2019, n. 24738; Cass., 28 novembre 2014, n. 25332).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel motivare in modo non contraddittorio le statuizione di addebito della separazione, ha correttamente applicato i principi affermati dalla Suprema Corte (ex plurimis Cass. 14 novembre 2001 n. 14162; Cass. civ. 12 gennaio 2000 n. 279; Cass. civ. 18 marzo 1999 n. 2444) secondo cui

ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale”. Secondo tale orientamento, avendo ognuno dei coniugi, in primo grado, proposto domanda di addebito della separazione a carico dell’altro, entrambe le domande potevano essere accolte.

In virtù di tali principi, la Corte d’appello di Venezia ha preso in esame da un lato il comportamento aggressivo e violento del marito, denunciato dalla moglie ai fini dell'addebito, e dall’altro quello contestato dal marito alla moglie di abbandono della casa coniugale insieme alla figlia. Ha quindi ritenuto, con motivazione congrua e logica, incensurabile in sede di cassazione, che entrambi i comportamenti “avessero avuto una specifica incidenza nel determinarsi della crisi matrimoniale e avessero rivestito efficacia causale autonoma nella dissoluzione del rapporto tra le parti”.

Del resto, anche in sede penale, era emerso il rapporto di accesa conflittualità fra i coniugi, dovuto da un lato a comportamenti particolarmente veementi e spesso maleducati del marito e, dall'altro, in atteggiamenti certo non remissivi da parte della moglie, sfocianti in continui diverbi, incomprensioni e litigi in ambito familiare. Il marito, imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza privata, era stato assolto in ragione del fatto che, stante anche il carattere molto passionale di entrambi i coniugi, era impossibile “configurare un comportamento caratterizzato di abituale e sistematica prevaricazione, basato su una posizione di passiva soggezione dell'una nei confronti dell'altro".

Alla luce di quanto emerso dalle risultanze probatorie in sede di giudizio di primo grado e di quanto emerso in sede penale, la Corte d’appello di Venezia aveva correttamente da un lato confermato la sussistenza di comportamenti posti in essere dal marito tali da rendere intollerabile la convivenza e configurare uno stato di crisi matrimoniale e dall'altro escluso che tale comportamento avesse portato come conseguenza l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie, allontanamento che era invece riconducibile ad una relazione extraconiugale della stessa.

In ragione di ciò, la statuizione relativa all’addebito della separazione ad entrambi i coniugi appariva corretta e priva di contraddizioni logiche e, pertanto non censurabile. 

Il secondo motivo del ricorso principale è stato, infine, ritenuto infondato.

La Corte ha sostenuto, che ai sensi degli artt. 155 e 155 bis c.p.c., il minore, anche dopo la separazione dei genitori, ha diritto alla cd. "bigenitorialità", ossia a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre. A tutela di tale diritto, deve essere principalmente disposto l’affidamento condiviso dei figli, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.

La mera conflittualità esistente fra i genitori non è da sola circostanza sufficiente a derogare all’affidamento condiviso.

L’affidamento esclusivo dei figli deve essere disposto solo laddove “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”. (per tutte, vedasi Cass. 18 giugno 2008 n. 16593).

Con motivazione congrua, lineare e comprensibile, articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, la Corte d’Appello di Venezia, nel disporre l’affidamento della figlia ai Servizi sociali, si era uniformata ai principi normativi sopra richiamati, avendo “preso atto dei comportamenti posti in essere da entrambi i genitori, profondamente indicativi della loro carenza educativa” e avendo “ correttamente valutato tali comportamenti in termini non di mera conflittualità tra i coniugi, ma di "oggettiva inidoneità" della madre e del padre alla condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell'interesse primario della figlia minore”.

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli