Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile

IL CASO. Sempronio era stato rinviato a giudizio avanti il Tribunale di Treviso per rispondere del reato di cui agli artt. 3 L. 54/06, 12 sexies L. 898/70 e 570 c.p. ed in particolare per aver omesso di versare la somma di € 200,00 mensili stabilita dal Tribunale di Treviso quale contributo al mantenimento del figlio minore nato da una relazione more uxorio.
La decisione in commento ha operato una puntuale ricostruzione dell’attuale quadro normativo, in virtù della quale si è evidenziato come a seguito del d. l.vo n. 21/2018 siano state abrogate le disposizioni di cui all’art. 3 l. n. 54/06 e all’art. 12 sexies l. n. 898/70, disposizioni solo apparentemente sostituite dall’art. 570 bis c.p..
Osserva il Tribunale: “nella vigenza dell’art. 3 della Legge 54/2006, la più recente e convincente giurisprudenza era giunta alla conclusione che il reato previsto da detta disposizione si configurasse anche nell’ipotesi di omesso versamento della somma fissata dall’autorità giudiziaria per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e a seguito della cessazione di un mero rapporto di convivenza tra i genitori”.
Tuttavia l’art. 570 bis c.p. di nuova formulazione nel fare riferimento al “coniuge” che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno “non sanziona penalmente l’omissione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli nati da genitori non coniugati”, atteso il tenore letterale della norma, il principio di tassatività e il divieto di analogia in malam partem.
Il Tribunale di Treviso, tuttavia, ha ritenuto che

la condotta posta in essere dall’imputato, che per circa 4 anni non aveva mai versato l’assegno di mantenimento di cui era onerato, potesse essere riconducibile alla diversa previsione di cui all’art. 570, co. 1, c.p. che punisce “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale”.


Secondo il Tribunale, tale ultima disposizione si attaglia perfettamente alla fattispecie concreta in quanto soggetto attivo è anche il genitore non coniugato.
Gli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale sono anche quelli di natura materiale e comunque appare condotta certamente contraria all’ordine ed alla morale della famiglia quella posta in essere dall’imputato, che per anni ha omesso di versare l’assegno di mantenimento a favore del figlio naturale.
Il Tribunale ha ulteriormente precisato come per condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia debba intendersi ogni comportamento attivo od omissivo lesivo del vincolo della solidarietà familiare, vincolo che non riguarda solo la famiglia fondata sul matrimonio, ma anche quella di fatto.
Detto vincolo è destinato a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, dal momento che la presenza di un figlio minore è, come tale, portatrice di obblighi nei suoi confronti, in quanto soggetto debole, ma anche nei confronti degli ex conviventi alla stregua di una nozione ampia di famiglia, comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio, ma destinate ad assumere identica dignità e tutela.

 

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