In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione

Con la sentenza n. 119/2021, depositata il 25.1.2021, la Corte d’appello di Venezia ha affermato dei principi importanti in materia di prova della simulazione della donazione da parte del legittimario che agisce in riduzione ed altresì in tema di procedibilità del giudizio di divisione, con riguardo alla titolarità della posizione di colui che proponga tal genere di domande.

IL CASO. Con atto di citazione notificato nel 2013, Tizia, premettendo che in data 23.3.2008 era morto ab intestato il padre ed in data 8.5.2012 era deceduta la madre, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Treviso i fratelli, chiedendo la divisione delle due masse ereditarie.

In particolare, Tizia chiedeva - tra le altre cose - l’accertamento della simulazione di contratto di compravendita, con il quale entrambi i genitori avevano ceduto beni immobili ad alcuni dei figli.

Secondo Tizia, gli atti dissimulavano delle donazioni, in quanto, all’epoca delle formali compravendite, i fratelli (acquirenti) non disponevano della necessaria provvista per far luogo all’acquisto dai genitori e, comunque, il prezzo indicato negli atti era inferiore al valore di mercato dei beni.

Tizia chiedeva, quindi, previo accertamento della simulazione del predetto atto di compravendita, la ricostituzione dell’asse ereditario relitto, con obbligo della collazione da parte degli eredi beneficiari della simulata donazione, e la riduzione della quota degli stessi, con riguardo all’asse ereditario del padre.

Per quanto riguarda la divisione dei beni relitti della madre, Tizia chiedeva la ricostruzione della sua quota ereditaria, chiedendo altresì la resa del conto ai convenuti.

Si costituivano i convenuti, i quali negavano la natura simulata dell’atto di compravendita, impugnato da Tizia, deducendo che: (i) il prezzo risultava dall’atto regolarmente versato; (ii) gli stessi, all’epoca della compravendita, potevano contare sul reddito proveniente dalla propria attività lavorativa; i convenuti chiedevano quindi il rigetto sia della domanda di simulazione, sia di quella afferente all’obbligo di collazione.

Il Tribunale di Treviso non dava luogo ad istruttoria e rigettava la domanda di simulazione e la domanda di riduzione. Dichiarava altresì improcedibile la domanda di divisione, per mancanza di prova della qualità di eredi e della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c., compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Per quanto qui interessa, l’attrice ha promosso appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, quanto al capo che ha rigettato la domanda di riduzione, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, l’errata applicazione delle regole sull’onere della prova, la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. ed il mancato espletamento di una CTU.

In sostanza, secondo l’appellante, il Tribunale non avrebbe valutato gli indizi offerti dall’attrice a comprova della simulazione della compravendita, violando il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in base al quale, una volta prospettata dall’attore la presenza di indizi della simulazione, grava sul convenuto acquirente l’onere di dimostrare l’effettività del prezzo della compravendita, principio disatteso da parte del Giudice di primo grado.

L’appellante lamentava altresì che il Tribunale non avrebbe tenuto in minimo conto la circostanza che il valore dei beni trasferiti fosse di gran lunga superiore a quanto dichiarato nell’atto simulato, come invece emergeva dai valori dalla stessa indicati nella comparsa di costituzione in primo grado.

Con il secondo motivo, Tizia ha impugnato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto improcedibile la domanda di divisione, lamentando la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c..

LA SENTENZA. La Corte d’appello di Venezia ha anzitutto ritenuto fondato il motivo d’appello (proposto anche da altre appellanti) relativo alla declaratoria di improcedibilità della domanda di divisione, affermando che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16.2.2016)”.

Ha proseguito la Corte precisando che la qualifica di coeredi, nel caso di specie, era pacifica e non era stata mai messa in discussione, avendo tutti i convenuti aderito alla domanda di divisione proposta da Tizia.

Ha poi ben motivato la Corte, rilevando che “nei giudizi di scioglimento della comunione, inoltre, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dell’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d’ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita (Cass. Ordinanza n. 10067 del 28.5.2020)”.

La Corte ha quindi concluso per la procedibilità della domanda di divisione, riformando sul punto la sentenza di primo grado.

La Corte ha ritenuto fondato anche il primo motivo d’appello di Tizia, precisando che “il successore a titolo universale ‘mortis causa’ subentra nella posizione giuridica del ‘de cuius’ ed è soggetto, pertanto, in tema di simulazione del negozio posto in essere dal suo dante causa, alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni alle quali era soggetto quest’ultimo come parte contraente. L’erede legittimario, invece, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal ‘de cuius’ celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all’azione di simulazione, proponga – sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva – una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso (Cass. Sentenza n. 20868 del 28.10.2004)”.

I Giudici di secondo grado hanno, quindi, concluso che Tizia - ai fini della prova della simulazione - poteva avvalersi della prova per testi (dalla stessa comunque non richiesta) e della prova per presunzioni. Hanno quindi ritenuto che l’originaria attrice avesse dedotto, fin dalla comparsa di risposta, che il prezzo reale dei beni oggetto di compravendita fosse più elevato rispetto a quello dichiarato nell’atto impugnato, disponendo la remissione in istruttoria della causa per l’accertamento dell’esatto valore dei beni oggetto dell’atto ai fini della decisione sulla domanda di simulazione e di riduzione proposte da Tizia.

 La Corte ha altresì specificato che “per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, alla detrazione dal ‘relictum’ dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e ‘donatum’, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del ‘relictum’ al netto e del valore del ‘donatum’ ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ., v. in tale senso Cass. Sentenza n. 11873 dell’1.12.1993)”.

La Corte ha altresì specificato che la domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all’art. 167 c.p.c., in quanto l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida.

In materia di concorso tra azione di riduzione e collazione, la Corte ha inoltre precisato che “l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Sentenze n. 28196/2020, n. 22097/2015)”.

La Corte, accogliendo anche il primo motivo di appello, ha rimesso la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per la decisione in ordine alla domanda di simulazione e della collegata domanda di riduzione, formulate da Tizia.

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