Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore

Tizio, con domanda datata 2011, ha impugnato per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. il riconoscimento del figlio naturale Caio, effettuato contestualmente all’atto di matrimonio contratto con la madre Mevia.

Fra le parti in causa è sempre stata pacifica la circostanza che il piccolo Caio era nato da una precedente relazione di Mevia, quando ancora non conosceva Tizio.  Il minore – assistito dal Curatore Speciale – si era opposto all’accoglimento della domanda, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione, trattandosi, nel caso, di riconoscimento c.d. “di compiacenza”.

La giurisprudenza di merito in allora maggioritaria, infatti, riteneva che il favor veritatis (prevalenza della verità biologica su quella dichiarata) potesse esser temperato a tutela dell’interesse del minore qualora il genitore avesse riconosciuto un figlio naturale pur essendo consapevole di non esserne il padre biologico; escludeva quindi, la legittimazione a proporre l’azione di impugnativa di riconoscimento ex art. 263 c.c. alla stregua del principio di autoresponsabilità e della tutela della buona fede (cfr. Trib. Napoli 28/04/2000; idem, nel tempo: Trib. Roma 05/10/2012; Trib. Palermo 10/10/2013; Trib. Napoli 11/04/2013).

L’importante sentenza del Tribunale di Civitavecchia datata 19/12/2008, inoltre, aveva ribadito l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 263 c.c. nel caso di riconoscimento per “compiacenza”, in analogia con quanto previsto dalla L. n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, rinvenendo “un’omogeneità di elementi essenziali e una sostanziale identità di ratio tra l’ipotesi di divieto di impugnativa nel riconoscimento c.d. ‘di compiacenza’ e quella relativa alla formale proibizione dell’impugnativa del riconoscimento del figlio nato da fecondazione eterologa (dalla L. n. 40/2004 equiparato, sul piano della responsabilità e dei divieti, all’azione di disconoscimento della paternità)”.

Legittimare l’impugnazione dell’autore del riconoscimento in mala fede sarebbe stato in evidente contrasto con i doveri generali di buona fede, correttezza, lealtà, specialmente nell’ambito familiare, determinando l’esperibilità dell’azione indipendentemente dai motivi del ripensamento, spesso pretestuosi (es.: dissidi con la madre, insoddisfazione per l’andamento dei rapporti col figlio riconosciuto), e quindi non degni di tutela. E ciò, in assenza di limiti temporali.

Nel corso del giudizio entrava in vigore la novella di cui al d.lgs 28/12/2013, n. 154, la quale ha riformato anche il testo dell’art. 263 c.c.

Questa la premessa alla disciplina novellata, contenuta nella Relazione Illustrativa al Parlamento:
Nel vigore dell’attuale normativa codicistica la giurisprudenza di merito e la dottrina avevano più volte dubitato della costituzionalità di una disciplina che lasciava per sempre il figlio nato fuori del matrimonio esposto all’impugnazione, anche da parte di chi avesse consapevolmente effettuato un falso riconoscimento, con conseguenze irrimediabili circa lo stato di figlio…”.  Inoltre: “il legislatore delegato ha inteso, dunque, mutare il principio fondante la disposizione lasciando prevalere sull’interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l’esigenza di non prolungare indefinitamente  la durata dell’incertezza sullo stato di figlio e ciò, soprattutto, in ragione della natura volontaria dell’atto di riconoscimento e della conseguente assunzione di responsabilità che esso comporta”.

Con il nuovo testo dell’art. 263 c.c. l’imprescrittibilità dell’azione è stata limitata esclusivamente al caso che questa venga esercitata dal figlio.

Se da un lato si è inteso ribadire che il fondamento dell’azione in questione è il solo dato obiettivo della mancanza del vincolo biologico della filiazione, senza attribuzione di alcun rilievo allo stato soggettivo dell’autore del riconoscimento; dall’altro lato, è stato introdotto un limite temporale all’impugnabilità del riconoscimento da parte dell’autore, quale contemperamento tra l’esigenza di verità del vincolo e quella di conservazione dello status di figlio, la quale diviene prevalente decorso un anno dal giorno dell’annotazione del riconoscimento, con conseguente intangibilità dello status.

Detta norma è stata applicata anche nella fattispecie (nonostante i lunghi anni trascorsi dal riconoscimento di Caio da parte di Tizio e l’introduzione del giudizio prima della riforma) in forza della disciplina transitoria di cui all’art. 104, comma 10, D.Lgs n. 154/2013, il quale stabilisce che i termini per proporre l’azione di impugnazione previsti dall’art. 263 c.c. “decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.

Trattasi di norma di natura processuale, che stabilisce termini di decadenza per la proponibilità dell’azione, e quindi diretta a disciplinare la sua ammissibilità; pertanto, la sua applicazione trova l’unico limite nel giudicato formale, e non è impedita dalla pendenza di giudizi non ancora definiti.

Sulla base delle argomentazioni di carattere processuale sopra esposte, il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda di Tizio, dichiarando il difetto di veridicità del riconoscimento di figlio naturale Caio, senza operare un’adeguata comparazione tra l’esigenza di verità della filiazione e l’interesse del figlio “riconosciuto” alla conservazione dello status già acquisito. 

Decisione criticabile alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale immediatamente successiva alla riforma.

Si segnala in questa sede l’importante pronunzia del Giudice delle leggi n. 272 del 18/12/2017, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. proprio sul presupposto che il testo della norma non esclude la possibilità di valutare l’interesse del minore ai fini della decisione sull’impugnazione del riconoscimento.

La Consulta ha ribadito che in tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica ed identità legale v’è la necessità del bilanciamento tra le verità biologica e gli elementi che concorrono a definire la complessiva identità del minore, anche potenzialmente confliggenti, quale quello alla conservazione dello status già acquisito, chiarendo che il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, atteso che l’art. 30 della Costituzione non ha attribuito preminenza indefettibile alla verità biologica rispetto a quella legale.

Tale decisione ha quindi demandato al Giudice del merito il compito di verificare se la modifica dello status corrisponda all’interesse del minore o non sia per lui di pregiudizio.

 

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