Unioni civili e cognome comune: nessuna variazione della scheda anagrafica

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 212/2018, ha confermato la legittimità dell’articolo 3 d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 5:  la scelta del cognome comune tra le parti di un’unione civile non ha una funzione anagrafica e, pertanto, nella relativa scheda, permane il cognome precedente alla costituzione della stessa.

IL CASO. Una coppia unita civilmente aveva scelto un cognome comune, annotandolo su atti di nascita e documenti. A fronte però dell’introduzione degli artt. 3, lett. c), n. 2), e 8 del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, detto cognome veniva cancellato d’ufficio.
È stata pertanto sollevata questione di legittimità costituzionale, per una paventata violazione dell’artt. 2 e 22 Cost., dell'art. 3 anzidetto, laddove prevede che le schede di chi è parte di un’unione rimangano intestate al cognome originario, negando un cognome comune legittimamente già acquisito.
È stata denunciata una lesione non solo del diritto al nome, ma altresì del diritto all’identità ed alla dignità personale.
L’art. 8, invece, violerebbe il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., a fronte dell’inesistenza di un potere d’intervento statale tale da modificare l’identità personale di un soggetto.
Da ultimo, le disposizioni in questione contrasterebbero altresì con l’art. 76 Cost., poiché il Legislatore non avrebbe conferito alcun potere di revoca o annullamento delle iscrizioni e annotazioni già effettuate, nonchè con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in quanto sarebbe stato pregiudicato il diritto al nome e al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 della CEDU e dagli artt. 1 e 7 della CDFUE.

LA DECISIONE. La Corte costituzionale, rigettando tutte le censure sollevate dal Giudice rimettente, ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017.

La Corte ha evidenziato che il legislatore delegato ha escluso una valenza anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile. Pertanto, fatta salva la facoltà di utilizzare il cognome prescelto per la durata della unione, non consegue la necessità di modificare la scheda anagrafica individuale.


La Corte, dunque, afferma che la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione di norme volte al completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante.
L’oggetto della delega in questione è stato l’adeguamento alla normativa sulle unioni civili delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, con salvezza delle disposizioni da essa direttamente introdotte, e in particolare di quella di cui all’art. 1, comma 10, dedicato alla disciplina del cognome comune delle unioni civili. Detta disciplina permette di individuare il cognome comune su accordo tra le parti e in virtù della loro libertà di autodeterminazione: dallo scioglimento dell’unione civile deriva automaticamente il venir meno del cognome comune.
Ebbene, ad avviso della Corte, è proprio la sussistenza di tale limitazione temporale ad aver orientato il legislatore delegato: sarebbe stato contraddittorio e irragionevole voler attribuire a tale scelta, per definizione temporanea, il valore di una variazione anagrafica definitiva e irreversibile.
Usando le parole della stessa Corte: “Vale la pena di rammentare che l'aggiornamento della scheda anagrafica individuale avrebbe comportato che qualsiasi successiva certificazione anagrafica sarebbe stata rilasciata con il solo cognome modificato, con la conseguente necessità di aggiornare non solo i documenti di identità, ma anche i dati fiscali, lavorativi, sanitari e previdenziali.
L'impostazione fatta propria dal rimettente non appare dunque coerente con il principio di ragionevolezza, né con le previsioni della legge delega ed in particolare con l'indicazione rinvenibile nell'art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016. Nell'adeguare l'ordinamento dello stato civile alle previsioni sul cognome delle unioni civili, è stata dunque compiuta una scelta che rappresenta il coerente sviluppo dei principi posti dalla legge di delega".

La Corte ha poi richiamato il principio dell'ordinamento dello stato civile, secondo cui il cognome d'uso assunto dalla moglie, non comporta alcuna variazione anagrafica del cognome originario, che rimane invariato.
Si è perciò rivelata altrettanto coerente la scelta del legislatore, secondo cui la scheda anagrafica della parte dell'unione civile debba indicare il nome ed il cognome dell'altra parte dell'unione, senza modificare il proprio cognome anagrafico.
Precipuamente: “La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l'unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario - anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica - costituiscono dunque garanzia adeguata dell'identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere".
La Corte ha parimenti ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale anche in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 117, comma 1, Cost..
 Il diritto al nome non si concretizza nel cognome comune, anzi, l’ipotizzata valenza anagrafica del cognome comune sarebbe foriera di pregiudizi nella sfera personale e giuridica dei figli di quella delle parti che avesse assunto tale cognome in sostituzione del proprio: “A seguito dello scioglimento dell'unione civile i figli (salva la facoltà di scelta riconosciuta al figlio maggiorenne dall'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000) rimarrebbero privi di uno degli elementi che, fino al momento dello scioglimento, identificava il relativo nucleo familiare, con tutto ciò che questo comporta nell'ambiente in cui essi vivono".
La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune impiegato durante l’unione civile, unitamente alla facoltà di prevederne la collocazione accanto a quello originario, costituiscono pertanto una sufficiente garanzia dell’identità personale e sociale della coppia unita civilmente.
Da ultimo, anche le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 8 del d. lgs. n. 5 del 2017 sono state ritenute infondate.
Con il citato art. 8, il legislatore ha infatti previsto la caducazione delle annotazioni effettuate in applicazione di una fonte normativa, provvisoria e di carattere secondario, non coerente con i principi della delega.
Non è stata ravvisata neppure la denunciata violazione degli artt. 2, 11 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE.
In particolare, la Corte ha osservato che “la dichiarata transitorietà del d.P.C.m. in esame e la relativa brevità del suo orizzonte temporale di riferimento portano ad escludere che le novità da esso introdotte abbiano determinato un ragionevole affidamento in ordine all'emersione e al consolidamento di un nuovo tratto identificativo della persona. Ne consegue che la previsione dell'annullamento delle variazioni anagrafiche già effettuate non può ritenersi lesiva di una nuova identità personale, ancora non affermata".
In ultima analisi, è stata respinta altresì la censura di irragionevolezza proposta in riferimento al procedimento ai sensi dell’art. 98 del d.P.R. n. 396 del 2000 per l'annullamento delle variazioni anagrafiche effettuate in base all'art. 4 del citato d.P.C.m., definendolo “una procedura che garantisce il contraddittorio con la parte interessata attraverso la proposizione di un ricorso e l'instaurazione di un giudizio di fronte ad un tribunale [..]”, proprio come accaduto nel caso di specie.  

 

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