L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. VI, sentenza 12.05.2017 n. 11929) ha confermato che “non basta l’allontanamento dalla casa famigliare per imputare a un coniuge l’addebito della separazione”.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale, avendo accertato l’abbandono della casa coniugale da parte dell’ex moglie, aveva disposto l’addebito della separazione a carico di quest’ultima per violazione dell’art. 143 c.c.

La moglie proponeva quindi appello, ottenendo la riforma della pronuncia.

La Corte d’Appello ha infatti ritenuto che, “sulla base delle risultanze istruttorie, l’allontanamento dell’appellante dalla casa coniugale non fosse stato causa della rottura con il sig. D, bensì conseguenza del progressivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi, non addebitabile specificamente a nessuno dei due, e quindi della intollerabilità della convivenza”.

L’ex marito, dunque, ricorreva in Cassazione, lamentando, tra le altre, la violazione dell’art. 143, comma 2, c.c..

Per il ricorrente, infatti, l’allontanamento dalla casa coniugale “sarebbe di per sé una circostanza idonea a configurare addebito a carico dell’ex moglie, frutto inoltre di una scelta arbitraria della stessa”.

La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso riprendendo, in motivazione, un proprio orientamento consolidato, secondo il quale “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se sia intervenuto quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”.

Pertanto, “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dai uno dei due coniugi, o  da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”.

In poche parole, qualora manchi la prova di ciò, la separazione verrà pronunciata senza addebito.

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