Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato

Con decreto del 6 maggio 2014 il Tribunale per i minorenni di Trento, in attuazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione dei minori ha ordinato l’immediato rimpatrio negli USA di un bambino, figlio di una coppia coniugata costituita da madre italiana e padre statunitense, residente negli USA, che la madre aveva trattenuto in Italia al termine di una vacanza presso i nonni materni contro la volontà del padre. 
Successivamente all’emissione del decreto di rimpatrio i genitori concordavano che l’interesse del bambino fosse quello di rimanere in Italia per frequentare la scuola e addivenivano a un accordo con il quale decidevano di “sospendere il decreto di rimpatrio con l’avallo del PM che era incaricato di darvi attuazione”. L’accordo veniva rinnovato l’anno successivo. Alla scadenza del secondo anno, a seguito di disaccordi intervenuti tra i genitori, il padre preannunciava l’intenzione di chiedere l’esecuzione del decreto di rimpatrio, per far tornare il bambino negli USA.
A questo punto la madre adiva il Tribunale dei minorenni di Trento, chiedendo la revoca del decreto di rimpatrio a suo tempo emesso, valorizzando il fatto che il bambino si era ormai ambientato in Italia, dove frequentava la scuola, parlava la lingua, ed era integrato nella famiglia allargata materna e nell’ambiente sociale, e quindi erano venuti meno i presupposti che avevano determinato l’originario ordine di rimpatrio.
Con decreto del 27 dicembre 2016 il Tribunale per i minorenni di Trento revocava il decreto di rimpatrio, accogliendo la tesi della ricorrente che, a seguito dell’accordo dei genitori (avallato dal PM) che aveva convenuto di trattenere il bambino in Italia ancora per due anni, era venuta meno quell’esigenza di “protezione immediata del minore a fronte dello sradicamento subìto” che, in base alla Convenzione dell’Aja del 1980, costituiva il presupposto dell’ordine di rimpatrio.
A questo punto il padre interponeva reclamo alla Corte di Appello per i minorenni di Trento contro il decreto del Tribunale per i minorenni, adducendo come unico motivo l’inammissibilità del ricorso sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2001 che aveva ritenuto infondata la questione di legittimità della legge n. 64/94 con la quale l’Italia aveva dato attuazione alla Convenzione dell’Aja del 1980 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di chiedere la revoca del decreto di rimpatrio.
La Corte di Appello minorile di Trento ha respinto il reclamo, considerando infondato il rilievo di inammissibilità del decreto di revoca dell’ordine di rimpatrio.
La Corte di Appello, come già il Tribunale, ha ritenuto non pertinente il richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2001 perché la questione oggetto della censura di legittimità non concerneva, in realtà, la possibilità di revoca, bensì quella di sospensione dell’ordine di rimpatrio nelle more del ricorso in Cassazione. 
In sostanza, la Corte Costituzionale aveva stabilito che le esigenze di celerità del procedimento di rimpatrio attuato in esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1980 ostano alla possibilità di sospendere l’efficacia del provvedimento in pendenza del ricorso per Cassazione. 
Il decreto della Corte di Appello ha però valorizzato che tale esigenza di celerità era stata superata per effetto dell’accordo raggiunto dai genitori (con l’avallo del PM), che avevano deciso di sospendere l’esecuzione del decreto di rimpatrio.  
Nel processo di Trento non era in discussione la legittimità del decreto di rimpatrio, che la madre non aveva impugnato per cassazione, bensì l’ammissibilità della revoca di quel decreto, per il cambiamento dei presupposti di fatto che ne avevano originariamente giustificato l’emanazione (e che avevano fatto venire meno le esigenze di celerità). 
Poiché la l. 64/94 nulla dispone in tema di revoca del decreto di rimpatrio, la sua ammissibilità doveva essere affermata alla stregua dei principi generali del diritto processuale. A tal fine, va considerato che il decreto di rimpatrio era stato adottato “visti gli artt. 7 l. 64/1994 e 737 c.p.c.” proprio perché l’art. 7 della l. 64/1994 prevede che l’esame della domanda di rimpatrio avvenga col rito camerale proprio dei procedimenti di volontaria giurisdizione.


Che tale sia la natura del procedimento è poi confermato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui  “il procedimento, di volontaria giurisdizione, previsto dalla l. 15 gennaio 1994, n. 64 è “inquadrabile nello schema generale dei procedimenti speciali in materia di famiglia e di stato delle persone, e quindi soggetto, per quanto in essa non previsto, alle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, e nel contempo caratterizzato dall’estrema urgenza di provvedere nell’interesse del minore” (Cass. 2010/12293).

 


Tra le “disposizioni comuni” ai procedimenti in camera di consiglio vi è quella dell’art. 742 c.p.c., ai sensi del quale “i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati”. 
In conclusione, se sotto il profilo processuale non vi era alcun ostacolo ad ammettere la possibilità della revoca del provvedimento, nel merito ed in concreto, questa era giustificata dal fatto che “la situazione del bambino era radicalmente mutata dal momento in cui ne è stato disposto il rimpatrio e non in conseguenza di atti violenti o fraudolenti della reclamata”.
Questa decisione, che ammette la possibilità di revocare il decreto di rimpatrio per il mutamento della situazione di fatto, costituisce un unicum nella giurisprudenza italiana in materia di sottrazione dei minori e merita di essere condivisa perché è perfettamente in linea col principio posto dall’art. 3 della Convenzione New York sui diritti del fanciullo, secondo cui tutte le decisioni in tema di minori devono essere ispirate all’”interesse superiore” del minore.

Nel caso di specie appariva chiaramente che l’interesse superiore del minore era quello di rimanere nell’ambiente italiano nel quale si era perfettamente integrato, sia a livello familiare, che scolastico e sociale, e non quello di essere trasferito in un Paese nel quale aveva solo il padre ed era quindi privo di una rete familiare di sostegno e nel quale sarebbe stato costretto ad adattarsi ad abitudini completamente diverse e ad apprendere una lingua differente.
 

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