Assegnazione della casa familiare

Il diritto di abitazione del coniuge superstite è limitato al solo immobile che costituisce il prevalente centro di aggregazione degli affetti e degli interessi della famiglia

15 GIUGNO 2023 di avv. Fulvia Cattarinussi La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7128 del 10 marzo 2023, ha stabilito che il diritto di abitazione riservato al coniuge superstite non può ricadere su più di un immobile, dal momento che la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque impone l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.

Il coniuge che rimane nella casa familiare in assenza di un provvedimento di assegnazione deve corrispondere l’indennità di occupazione?

01 GIUGNO 2023 di avv. Gabriella Dal Molin Il marito che, dopo la separazione, ha continuato ad abitare l'intera casa familiare da solo, nonostante il rigetto della sua domanda di assegnazione, è tenuto a corrispondere alla moglie, comproprietaria dell'immobile,  quale ristoro per la privazione dell'utilizzo pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso è pervenuta manifestazione della volontà dell'altra comproprietaria di avere un uso turnario o comunque di godere della sua parte dell'abitazione.

Le Sezioni Unite si esprimono sulla divisione della casa familiare in comproprietà tra i coniugi e sul valore del conguaglio in caso di attribuzione della proprietà dell’immobile al coniuge affidatario della prole.

02 DICEMBRE 2022 di avv. Marta Gonizzi Barsanti La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 18641/2022, emessa in data 12 aprile 2022 e depositata in data 09 giugno 2022, si è pronunciata sulla questione “se – in sede di divisione di un immobile in comproprietà di due coniugi legalmente separati già destinato a residenza familiare e, per tale ragione, assegnato, in sede di separazione, al coniuge affidatario della prole – occorra tenere conto della diminuzione del valore commerciale del cespite conseguente alla presenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge a cui è stata affidata la prole, pure nel caso in cui la divisione si realizzi mediante l’attribuzione a quest’ultimo della proprietà dell’intero immobile con conguaglio in favore del comproprietario e, quindi, determinandolo non in rapporto al valore dello stesso immobile, bensì in misura ridotta che tenga conto della permanenza di tale vincolo, opponibile anche ai terzi”. Sulla tale questione, infatti, si sono affermati, due orientamenti contrastanti. Secondo un primo orientamento, il provvedimento di assegnazione della casa familiare non andrebbe ad incidere sul valore di mercato del cespite quando l’immobile, in sede si divisione, venga attribuito in proprietà al coniuge affidatario della prole, atteso che la finalità del diritto di godimento della casa familiare è esclusivamente la tutela dei figli minori, o comunque non autosufficienti, rispetto alla conservazione del loro habitat familiare. Tale orientamento è stato sostenuto da Cass. Sez. II, n. 27128 del 2014, da Cass. Sez. II n. 17843 del 2016 e da ultimo da Cass. Sez. II n. 33069 del 2018 secondo la quale “nello stimare i beni per la formazione delle quote ai fini della divisione, non può non considerarsi, invero, che, in ipotesi di assegnazione in proprietà esclusiva della casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli, si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella casa familiare – che perciò si estingue automaticamente – e il diritto dominicale sull’intero immobile, che rimane privo di vincoli, con la conseguenza che, in sede di valutazione economica del bene “casa familiare” nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve, pertanto, influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge”. Secondo l’opposto orientamento, invece, l’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo oggettivo determinante una decurtazione del valore della proprietà, sia totalitaria che parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane condizionato così come i suoi aventi causa. Pertanto, nel giudizio di divisione occorrerebbe tener conto dell’incidenza dell’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in proprietà all’uno o all’altro, o venduto a terzi, considerato che anche l’assegnatario subisce la diminuzione patrimoniale del cespite. In tal senso si è espressa la Cassazione, Sezione II, n. 8202 del 2016, la Cassazione, Sezione II, n. 20319 del 2004 e la Cassazione, Sezione II, n. 9310 del 2009, secondo cui, in particolare, “l’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di separazione o divorzio è atto che, quando sia opponibile a terzi, incide sul valore di mercato dell’immobile, con la conseguenza che, ove si proceda alla divisione giudiziale del medesimo, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrà tener conto, ai fini della determinazione del prezzo di vendita dell’esistenza di tale provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l’utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente”. Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, hanno accolto e condiviso il primo dei due orientamenti, secondo il quale, “nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell’intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell’immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell’ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell’assegno di mantenimento”. Le Sezioni Unite chiariscono che è incontestabile l’autonomia tra l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale e quello di divisione dell’immobile adibito a tale destinazione a seguito di scioglimento della comunione, così come è pacifico che si possa procedere alla divisione che abbia oggetto anche la casa coniugale gravata da un provvedimento di assegnazione. Chiariscono, altresì, che qualora tale bene immobile “venga attribuito in proprietà esclusiva del coniuge che già ne godeva come casa coniugale, verrà a prodursi l’effetto della concentrazione in capo allo stesso coniuge di tale diritto di godimento e del diritto dominicale sull’intero immobile, che permane privo di vincoli, con la conseguenza che il primo, già derivante dal provvedimento di assegnazione giudiziale, risulterà assorbito dall’acquisito diritto in proprietà esclusiva dell’immobile stesso, il quale, perciò, ne determinerà l’estinzione”. Pertanto, in sede di valutazione economica della casa familiare ai fini della divisione, il diritto di godimento non potrà incidere sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge non assegnatario, in quanto lo stesso “si atteggia come un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale) che viene a caducarsi con l’assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli”. A quanto sopra esposto si aggiunga che, ove si operasse una decurtazione del valore in considerazione del diritto di godimento della “casa familiare”, il coniuge non assegnatario sarebbe ingiustificatamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe corrispondente alla metà del valore venale del bene, mentre l’assegnatario della proprietà esclusiva, qualora intendesse trasferirsi altrove con i figli e rivendere l’immobile a terzi, potrebbe ricavare l’intero prezzo dell’immobile. Eventualmente, il coniuge affidatario della prole, divenuto titolare della proprietà esclusiva sull’intero bene immobile “casa familiare”, potrà chiedere l’adeguamento del contributo al mantenimento dei figli all’altro coniuge-genitore, “in quanto nella determinazione del relativo assegno, pur venendo meno la componente inerente l’assegnazione della casa familiare, il genitore non residente con i figli o non affidatario, rimane obbligato a soddisfare pro quota il diritto dei figli (minori o ancora non autosufficienti)  a poter usufruire di un’adeguata abitazione”. Le Sezioni Unite concludono, quindi, affermando che “riconoscere al coniuge attributario dell’immobile per intero una decurtazione al conguaglio dovuto all’altro coniuge già comproprietario, in virtù del diritto di godimento già riconosciutogli con l’assegnazione, costituirebbe un ingiustificato arricchimento”, proprio in quanto egli si troverebbe “ad essere titolare di un bene non gravato da alcun diritto altrui, in virtù della produzione del suddetto effetto estintivo”. Di contro, “nell’ipotesi in cui la comunione legale venga sciolta a seguito della divisione giudiziale con l’attribuzione dell’immobile in proprietà esclusiva a favore del coniuge non assegnatario dello stesso quale casa coniugale (e non affidatario della prole), quest’ultimo si troverà in una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell’intero”, cioè “diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all’assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.”.

La divisione tra coniugi della casa familiare in comproprietà: alle Sezioni Unite spetterà decidere quando il diritto di assegnazione della casa coniugale incide sul valore dell’immobile

19 NOVEMBRE 2021 IL CASO. A seguito di separazione personale dei coniugi, la casa coniugale in comproprietà degli stessi veniva assegnata alla moglie, ivi convivente con i figli. Successivamente, si instaurava tra i medesimi coniugi un giudizio di divisione avente ad oggetto il predetto immobile.

Fallimento e omessa trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa famigliare al genitore convivente col figlio minorenne

29 LUGLIO 2021 La dichiarazione di inefficacia, ex art. 44 L.F., dell’atto di vendita di un immobile già assegnato alla moglie in quanto casa familiare, non travolge il diritto personale di godimento dell’assegnatario, diritto che, anche se contenuto in provvedimento non trascritto, può essere opposto al fallimento nel limite dei nove anni.

Quando cessa l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne?

24 SETTEMBRE 2020 Con l’ordinanza n. 17183/2020, la Cassazione civile ha stabilito il principio per cui i figli maggiorenni, ultimato il percorso formativo di studio, hanno il dovere di ricercare un lavoro che li renda autonomi, anche se non perfettamente conforme alle loro aspirazioni, poiché l’assegno di mantenimento versato dai genitori ha una funzione educativa e non può rappresentare un’assicurazione dalla durata illimitata.

Casa familiare: sono rimborsabili le spese di ristrutturazione sull’immobile di proprietà di terzi?

17 OTTOBRE 2019 Con l’ordinanza n. 22730/2019 la Cassazione civile, aderendo ad un consolidato orientamento, ha ribadito che il coniuge non proprietario, utilizzatore della casa coniugale, è titolare di un diritto personale di godimento sull’immobile, fondato sull’unione familiare, qualificabile come “detenzione qualificata” e non come “possesso”, di conseguenza, le spese sostenute per migliorie e ristrutturazioni sostenute dallo stesso non sono rimborsabili ai sensi dell’art.

Non può essere disposta d’ufficio l’assegnazione della casa familiare in favore del genitore convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

13 GIUGNO 2019 Con l’ordinanza n. 10204/19, la Corte di Cassazione fa il punto sull’istituto dell’assegnazione della casa familiare nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, evidenziando la differente ratio che sottende il provvedimento emesso in favore del genitore con figli minorenni, rispetto a quello che convive con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Revoca dell’assegnazione della casa familiare: quando la convivenza del figlio diventa mera ospitalità

30 MAGGIO 2019 Con ordinanza n. 11844/2019, la Corte di Cassazione, uniformandosi ad un precedente orientamento (Cass. n. 11218/2013), ha ribadito il principio per cui il carattere saltuario dell’utilizzazione, da parte della prole, della casa familiare esclude che questa continui a rappresentare l’habitat domestico e quindi il centro delle relazioni e degli affetti familiari.

Il Tribunale di Nuoro si interroga sulla “convivenza” dei figli con il genitore divorziato e sull’assegno divorzile

06 FEBBRAIO 2019 Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 424 del 23.8.2018, riassume con un’articolata motivazione diverse questioni da tempo controverse. In particolare quelle relative all’assegnazione della casa familiare in presenza di figli della cui convivenza con uno dei genitori si discute, poi quelle dell’assegno divorzile richiesto dalla moglie nel contesto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’incidenza del diritto di abitazione nella determinazione del valore del bene da dividere

24 GENNAIO 2019 Con l’ordinanza n. 33069/2018 la Cassazione civile, uniformandosi ad un precedente orientamento (Cass. 17.09.2001 n.11630 e Cass. 09.09.2016 n.17843), ha riaffermato il principio per cui, in sede di scioglimento della comunione legale, il diritto di abitazione del coniuge assegnatario deve essere escluso dalla determinazione del valore di mercato del bene, qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto di godimento, perché diversamente si realizzerebbe un indebito arricchimento a favore del coniuge assegnatario.
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