Non va mantenuto il figlio maggiorenne con contratto a termine e guadagni contenuti

Tempi duri per i figli maggiorenni, i quali non possono più pretendere di essere mantenuti ad oltranza dai genitori.

Infatti, per Cass. civ. n. 13354/2017 il figlio maggiorenne dev’essere considerato autosufficiente se svolge una regolare attività lavorativa, pur con contratto a termine e guadagni contenuti (non già, invece, laddove costui sia titolare di un contratto di apprendistato).

Ed in presenza di figli ormai maggiorenni ed economicamente sufficienti il giudice della separazione o del divorzio non può far altro che revocare l’assegnazione della casa coniugale.

IL CASO. Protagonista della vicenda un padre, il quale aveva proposto, avanti al Tribunale di Civitavecchia, ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti della moglie, chiedendo, tra le altre condizioni, la “eliminazione dell’assegno di mantenimento per il figlio [maggiorenne] dal settembre 2006”, perché economicamente autosufficiente, la “condanna dei resistenti [il figlio maggiorenne e la madre] in solido alla restituzione della somma …, relativa a quanto versato da ottobre 2006 a settembre 2007” e la revoca dell’assegnazione alla moglie della casa coniugale.

La moglie ed il figlio maggiorenne si erano costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle suddette domande.

Il Giudice di primo grado aveva pronunciato il divorzio dei coniugi, confermando, tra l’altro, il contributo paterno al mantenimento del figlio.

L’uomo aveva, quindi, impugnato la decisione avanti alla Corte d’Appello di Roma, la quale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del figlio maggiorenne, ne aveva revocato il contributo paterno al mantenimento “a decorrere da gennaio 2010” e l’assegnazione alla moglie della casa coniugale.

L’uomo aveva impugnato per cassazione la decisione di secondo grado, lamentandone “l’omessa pronuncia … sulla domanda restitutoria degli assegni versati al figlio … dal settembre 2006, avendo lo stesso dichiarato di aver iniziato a percepire un proprio reddito da lavoro … che … era stabile”.

Avevano resistito con controricorso e ricorso incidentale la signora ed il figlio maggiorenne, censurando a loro volta l’eliminazione del contributo paterno dal gennaio 2010 e la revoca dell’assegnazione della casa familiare, “dovendo l’assegnazione della casa familiare tenere prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale, che quello incidentale.

Lo ha fatto, confermando l’operato del Giudice di secondo grado, nella parte in cui quest’ultimo, “con motivazione adeguata e non illogica”, aveva riconosciuto l’autosufficienza economica del figlio “soltanto dal gennaio 2010, e non dalla domanda del padre”.

Sino a tale data, infatti, il figlio era stato “titolare di un contratto di apprendistato” e non aveva, dunque, svolto “attività lavorativa stabile”.

Dal gennaio 2010, invece, costui aveva svolto “regolare attività lavorativa e, seppur con contratti a termine e con guadagni contenuti”, era divenuto autosufficiente economicamente.

Il Giudice di legittimità ha, poi, “necessariamente” confermato la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla moglie, perché “il giudice della separazione o del divorzio non può far altro che revocare l’assegnazione, in caso di figli ormai maggiorenni e autosufficienti economicamente”, residuando ai coniugi la facoltà di “concludere accordi tra di loro ovvero instaurare un procedimento ad hoc sulla divisione dell’immobile”.

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