Per la Cassazione l’amministrazione di sostegno non può essere imposta

IL CASO. Il Giudice tutelare del Tribunale di Busto Arsizio aveva disposto l’amministrazione di sostegno richiesta da quello che si era qualificato come ‘figlio’ del beneficiario.

La Corte d’Appello di Milano l’aveva poi confermata, ritenendo che quest’ultimo “a norma dell’art. 417 c.c. era legittimato a richiedere l’amministrazione di sostegno del genitore in quanto figlio” e che il beneficiario, “pur in assenza di una CTU certificativa dell’incapacità”, fosse un “soggetto debole, estremamente esposto allo stress psicofisico e con una condizione fisica tale da imporre il suo accompagnamento quotidiano, per tutte le necessità della vita”.

Per tale motivo, aveva concluso per la sussistenza dei “presupposti per l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno”, individuando l’amministratore in una “persona estranea all’ambito familiare”, considerato l’“aspro conflitto intra-familiare”.

Il decreto della Corte d’Appello era stato impugnato per cassazione dal beneficiario.

Ciò sulla scorta di ben quattordici motivi, sintetizzabili, da un lato, nella “mancata prova, in atti, della legittimazione a promuovere la procedura di amministrazione di sostegno, da parte del ‘figliastro’ dell’amministrato” e, dall’altro, nel fatto che la decisione impugnata avesse “legittimato l’apertura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di un soggetto non solo capace di intendere, ma anche riluttante alla stessa (violazione dei principi di autodeterminazione e rispetto della vita privata e familiare); si sia pronunciata contro il best interest del beneficiario così violando uno dei principi guida del procedimento di amministrazione di sostegno; abbia basato la scelta dell’apertura della procedura di amministrazione di sostegno sulla sussistenza di un conflitto endo-familiare; non ha considerato la capacità dell’amministrato di badare ai propri interessi e abbia ritenuto sussistente un presupposto per l’apertura della procedura in realtà non sussistente; abbia errato nel ricavare dalla documentazione la fragilità psichica dell’amministrato, senza tener conto del certificato medico dell’Ospedale attestante l’assenza di particolari alterazioni di natura psicopatologica tali da compromettere la capacità di giudizio; abbia completamente ignorato la censura avanzata in sede di reclamo in merito alla violazione dei diritti umani del sottoposto alla procedura; non si sia pronunciata sulla violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa personale nel procedimento; non abbia precisato quali gravi ragioni sostenessero la designazione di altra persona alla funzione di amministratore, per giunta estranea al nucleo familiare”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22602/2017, ha accolto il ricorso dell’amministrato.

Quanto al primo aspetto, ha premesso che nonostante quest’ultimo avesse “(vanamente) rappresentato la carenza della legittimazione (‘non è discendente’ …) e chiesto … alla Corte territoriale di verificare quale titolo avesse il sedicente figlio per proporre la domanda di apertura della procedura”, questa non vi aveva dato alcuna risposta.

Ciò in violazione dell’obbligo, ch’essa aveva, di “accertare la qualità (contestata) di figlio dell’amministrando”, perché il “dettato codicistico (art. 406: Soggetti)” pone un “numerus clausus di persone legittimate a promuovere il procedimento”.

La Corte di Cassazione ha, così, colto l’occasione per ribadire il principio per cui “in tema di amministrazione di sostegno colui che, assumendo, ai sensi dell’art. 406 cod. civ. di essere legittimato a proporre il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno di una persona …, in caso di specifica contestazione di detta legittimazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., della sua qualità soggettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 417 cod. civ.”.

Quanto, poi, alle altre doglianze, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario svolgere una “premessa chiarificatrice” dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Anzitutto, ha ricordato che

la sua finalità è quella di “proteggere le persone fragili, ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell’impossibilità di farlo

(art. 1 della legge istitutiva, n. 6 del 2004)”.

La tutela dell’amministrato deve, però, avvenire “con la minore limitazione possibile della capacità di agire”, tant’è che al riguardo si è “giustamente parlato dell’esistenza di una precisa direttiva di ‘non mortificare’ la persona, da realizzare evitando o riducendo, quanto più possibile, la limitazione della capacità di agire dell’interessato così da non intaccare la dignità personale del beneficiario (art. 2 Cost.), conservandogli il più possibile la capacità di agire”, il che “è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana”.

Ciò significa che “la volontà contraria all’attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida … non può non essere tenuta in debita considerazione” e, in tal caso, il “giudice chiamato a risolvere il conflitto” deve “trovare il difficile equilibrio …, guidato dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione dell’interessato, distinguendo il caso in cui la protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (in precedenza attivato autonomamente dal disabile stesso) da quello in cui la scelta della nomina dell’amministratore di sostegno s’imporrà perché non vi siano supporti e la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato, con il rischio di non dare una adeguata tutela ai suoi interessi”.

La Corte di Cassazione ha, così, colto l’occasione per dettare il principio per cui

in tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall’interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio di una adeguata tutela dei suoi diritti, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione, e la dignità personale dell’interessato

Nel caso di specie, invece, sia il Tribunale, che la Corte d’Appello avevano disposto l’amministrazione di sostegno sulla base della mera domanda del sedicente figlio, il quale non aveva però provato tale sua (contestata) qualità.

Inoltre, come ha osservato la Corte di Cassazione, “il provvedimento di assoggettamento del ricorrente all’amministrazione di sostegno” era stato emesso “contra voluntatem suam”, senza verificare se il sistema delle deleghe da lui stesso attivate gli assicurasse “il perseguimento dei propri interessi, secondo i principi di autodeterminazione e di rispetto della dignità dell’interessato, atteso che la persona risulta[va], secondo la stessa decisione … impugnata, pienamente lucida e capace di operare le scelte di vita (benché [avesse] difficoltà ad esprimerle vocalmente) nonché coniugato e, perciò, anche assistito nelle decisioni e nella vita quotidiana dal coniuge (per quanto inviso al promotore del procedimento di amministrazione)”.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso del ‘padre’ capace di autodeterminarsi e di perseguire i propri interessi, con i quali, evidentemente, contrastavano però quelli del sedicente ‘figlio’.

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