Vademecum per la prova dell’infedeltà coniugale

Per Tribunale di Milano, sez. IX civ., sent. 18.01.2017 (http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/16897) i testimoni non possono essere interrogati sulla “relazione extraconiugale”, bensì solo sui fatti storici dai quali possa desumersi la sussistenza di quest’ultima.

IL CASO. Un marito aveva formulato domanda di addebito della separazione alla moglie, fondandola principalmente sulla relazione extraconiugale intrattenuta dalla donna.

Aveva cercato di provarla in giudizio sia mediante produzione documentale (in particolare, una dichiarazione scritta della moglie ed una foto tratta dalla sua pagina Facebook …), che attraverso la prova per testi.

LA SENTENZA. Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di addebito.

Ciò, “per carenza di adeguata prova di condotte” della moglie “in contrasto con i doveri discendenti dal matrimonio, intervenute prima del manifestarsi di una crisi irreversibile del rapporto coniugale e tali da determinare la crisi del rapporto”.

Infatti, il marito si era limitato a riferire che la moglie “dal giugno 2013 avrebbe rifiutato rapporti sessuali” con lui, senza tuttavia fornire “chiara allegazione circa il momento in cui essa [la relazione extraconiugale] avrebbe avuto inizio, né circa il momento in cui sarebbe stata scoperta”.

Il Giudice ambrosiano ha ritenuto che i documenti prodotti in causa dall’uomo non fornissero “alcun dato temporale”: la foto estratta da Facebook non recava alcuna data e lo scritto, oltre ad essere stato anch’esso privo di data, si riferiva “in modo del tutto generico all’anno 2013”.

Ha, poi, ritenuto che i capitoli di prova formulati sul punto dal marito fossero “generici”, “in quanto privi di chiari riferimenti temporali”, oltre che “valutativi

non potendosi “interrogare un teste sull’esistenza di una “relazione extraconiugale”, ma semmai sui fatti storici dai quali può desumersi l’esistenza di detta relazione”.

Pertanto, “in questo quadro probatorio del tutto carente”, ha concluso per l’insussistenza del “nesso causale tra la relazione” extraconiugale “e l’irreversibile disgregazione del rapporto coniugale, relazione che pare essere invece la conseguenza di un rapporto di coniugio ormai definitivamente fallito”.

Il Tribunale di Milano ha, quindi, respinto la domanda di addebito formulata dall’uomo e, per tale motivo, ne ha dichiarato la “prevalente soccombenza”.

Oltre alla negazione dell’addebito alla moglie, il marito ha, pertanto, dovuto subire pure una parziale condanna alle spese di lite.

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