Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato

La I Sezione della Cassazione civile (con la sentenza n. 15200/2017) ha deciso l’ennesimo conflitto tra coniugi separati in materia di assegno di mantenimento (per la moglie ed il figlio).

Era accaduto che il marito, lavoratore dipendente con un reddito accertato di 2.300,00 euro mensili, durante un determinato, ma non breve periodo di tempo (quattro anni) avesse “beneficiato di un lucroso incarico temporaneo”, tale da far quasi quadruplicare il suo reddito.

Trascorso questo periodo e cessato l’incarico in questione, però, il reddito dell’uomo era tornato quello di prima.

Ciò nonostante, la Corte territoriale lo aveva onerato di un assegno (€ 3.000,00 mensili) addirittura superiore al suo stipendio, tenendo conto dei redditi percepiti in quel particolare periodo di tempo.

L’interessato aveva perciò proposto ricorso per cassazione, lamentando che i maggiori redditi anzidetti si riferissero “ad un periodo determinato e trascorso” e chiedendo la cassazione della sentenza impugnata per questo aspetto (oltre che per altri).

La Corte di cassazione aveva osservato che “non risulta accertato alcun ulteriore reddito dell’obbligato, oltre allo stipendio mensile che percepisce”, rilevando come

la sentenza impugnata avesse affermato “che il reddito del ricorrente si è quadruplicato nel periodo dal 2005 al 2010”, ma non avesse tenuto “conto che il reddito degli anni successivi è significativamente diminuito, in base a quanto specificamente attestato in atti”.

La decisione della Corte d’appello, che non aveva considerato di quest’ultimo dato di fatto, si era quindi fondata su “una motivazione solo apparente

non avendo spiegato “a quali introiti ulteriori possa attingere” il marito “per giungere a disporre di un reddito sufficiente a corrispondere assegni di mantenimento per complessivi euro 3.000,00, oltre ad assicurare a sé quanto necessario per condurre un’esistenza libera e dignitosa”.

La sentenza della Corte d’appello di Trieste è stata dunque cassata con rinvio a quest’ultima che, in diversa composizione, dovrà assumere una nuova decisione in merito alla determinazione del predetto assegno di mantenimento.

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