Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)

Con la sentenza n. 2044/2017 il Tribunale di Cosenza ha deciso sull’“affidamento ed il collocamento” di un minore che, in sede di separazione, era stato collocato presso il padre, ma era stato poi oggetto di un atteggiamento di questi e della sua cerchia familiare di sistematico discredito della madre, diretto “all’annientamento del rapporto” con quest’ultima, ed aveva sviluppato nei suoi riguardi una forma di “alienazione parentale molto grave”, come aveva accertato il consulente d’ufficio.

La madre era rimasta succube di questa situazione, “mostrandosi del tutto passiva, ambigua ed accondiscendente”, nonché “incapace di riconquistare, con modalità assertive, la fiducia del figlio”, il quale aveva a sua volta sviluppato “una condizione di grave disagio psicologico… caratterizzato da tratti di ansia, rabbia e aggressività, difficoltà affettivo-relazionali, pensiero rigido, nonché importanti spunti paranoidi”.

Esclusa la scelta dell’affidamento condiviso, che i genitori si erano dimostrati incapaci di gestire, il Tribunale ha affidato il minore ai Servizi sociali, mantenendo il suo “collocamento prevalente” presso il padre, ma ampliando le occasioni di frequentazione della madre.

A questo punto, il Giudice cosentino ha dovuto occuparsi della domanda di risarcimento del danno che la madre stessa aveva proposto sia in nome proprio, che in nome e per conto del figlio minore, decidendo di accoglierla.

Nella motivazione della sentenza si legge, a questo proposito, che il padre “ha gravemente pregiudicato… la relazione affettiva madre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto della [madre] di svolgere il proprio ruolo genitoriale”.

Il relativo risarcimento è stato liquidato nella misura di € 5.000,00 “per ciascuno dei soggetti danneggiati”, tenendo conto “per un verso della condizione di disagio psichico in cui versa il minore, della durata della emarginazione della figura materna, delle presumibili sofferenze patite dalla [madre] per il distacco fisico ed emotivo dal figlio e, per altro verso, della già evidenziata concorrente responsabilità di quest’ultima”.

 Seppur sinteticamente espresse, le ragioni della decisione sono di grandissimo interesse.

Da un lato viene affermata la sussistenza di un diritto del figlio “alla bigenitorialità”, si badi, non già a fine a se stessa, ma quale fondamentale presupposto di una “crescita equilibrata e serena”, dall’altro si declina la sussistenza di un diritto del genitore non già a “godere del rapporto con il figlio”, ma ad esercitare il proprio “ruolo” nei suoi confronti, individuando quindi in questa situazione giuridica una specie di dovere-diritto.

Sfumature, se vogliamo, ma di grandissima rilevanza giuridica per gli sviluppi concettuali di cui sono suscettibili.

D’altro lato, ravvisati gli estremi di un illecito aquiliano nella condotta paterna, si ritiene che quella della madre, connotata da passività (e reattività all’atteggiamento del figlio) debba reputarsi parimenti illecita, avendo anch’essa concorso a cagionare il danno subito dal figlio minore, applicando quindi il disposto dell’art. 1227 c.c. (applicabile in tema di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo di cui all’art. 2056 c.c.) e riducendo (seppur in misura non specificata) il risarcimento liquidato a suo favore.

Qualche dubbio, per vero suscita il fatto che al figlio minore sia stato attribuito un risarcimento di importo pari a quello liquidato alla madre.

Sia perché il danno consistito nella privazione di una “crescita equilibrata e serena” pare intrinsecamente più grave di quello subito dal genitore pretermesso e suscettibile di far risentire i suoi riflessi negativi per tutta la durata della sua esistenza, sia in quanto, in realtà, il padre, avendo concorso con la madre a cagionare tale danno, deve reputarsi debitore con essa solidale dell’intero risarcimento dovuto al figlio (salvo il suo diritto di regresso per la quota di pertinenza della madre), secondo le regole proprie delle obbligazioni solidali.

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