Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura

Il CASO. Mevia e Sempronio, genitori della minore Caia, affidata ad una struttura privata, erano stati condannati dal Tribunale di Marsala per i reati di cui agli artt. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) e 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo la piena legittimazione a proporre querela del legale rappresentante dell’ente cui la minore era stata affidata.
I Giudici d’appello avevano invocato, a fondamento della loro decisione, la necessità di assicurare comunque una tutela al minore, anche nell’ipotesi in cui lo stesso si trovi in conflitto d’interesse con il genitore e non sia stato nominato un curatore speciale.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione entrambi i genitori.

La SENTENZA. La Suprema Corte, nell’affrontare l’interessante questione procedurale, ha aderito ad una interpretazione strettamente letterale della disposizione normativa.
Ed invero, l’art. 574 c.p. descrive la condotta tipica del reato come sottrazione di minore (di anni 14 o incapace) al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia.
La stessa norma, tuttavia, sancisce la punibilità del reato a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero, del tutore o curatore.
Dal novero dei soggetti legittimati sono esclusi coloro che abbiano la vigilanza o la custodia del minore.
I Giudici di legittimità hanno escluso la possibilità di un’interpretazione estensiva della previsione normativa, richiamando un orientamento giurisprudenziale che individua quale principale bene giuridico tutelato dalla norma la presponsabilità genitoriale.
La Suprema Corte ha quindi stabilito il seguente principio di diritto:

“la legittimazione a proporre querela in relazione al reato di cui art. 574 c.p., spetta soltanto ai soggetti individuati dalla norma (genitore esercente la potestà, tutore o curatore) esclusi, pertanto, quelli che abbiano solo la vigilanza o la custodia del minore”.

I Supremi Giudici hanno poi evidenziato, con riferimento al caso di specie, la necessità – in costanza di conflitto d’interessi – di nominare un curatore per la rituale proposizione della querela.
La decisione in commento ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 574 c.p., perché l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.
Va evidenziato che, secondo un diffuso orientamento dottrinale e giurisprudenziale, il reato di cui all’art. 574 c.p. si qualifica come plurioffensivo.
Il fatto criminoso contemplato lede non soltanto il diritto di chi esercita la responsabilità genitoriale, ma anche quello del figlio a vivere in un certo ambiente.
La previsione normativa che circoscrive ai soggetti espressamente indicati la legittimazione a far valere la pretesa punitiva appare francamente inadeguata a garantire un’efficace tutela del bene giuridico protetto.

 

 

 

 

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