Affidamento dei figli

Il Tribunale di Genova crea la co-genitorialità parallela

11 GENNAIO 2024 di Avv. Barbara Bottecchia IL CASO. Nel corso di un procedimento, iniziato nel 2017 e ripreso nel 2022, per la modifica della regolamentazione dell’affidamento di due minori di una coppia non sposata e altamente conflittuale, il Tribunale di Genova aveva nominato, con proprio provvedimento provvisorio depositato nell’agosto del 2022 al fine di superare il dissidio tra i genitori, un curatore speciale anche con poteri sostanziali e stabilito un periodo di monitoraggio.

Le spese di viaggio per fare visita al figlio minorenne rimangono a carico del genitore che le ha sostenute.

02 DICEMBRE 2022 di avv. Gabriella Dal Molin “Le spese di viaggio sopportate dal genitore non collocatario per l'esercizio del proprio diritto di visita al minore non sono oggetto di ripartizione tra i genitori e restano a suo esclusivo carico, in quanto tali oneri … rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento”, lo ha affermato la Cassazione con l'ordinanza n.

La figura del curatore speciale del minore con poteri di natura sostanziale: il Tribunale di Treviso anticipa gli effetti della riforma del processo civile

30 LUGLIO 2022 di avv. Chiara Curculescu IL CASO. Nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale instaurato avanti al Tribunale di Treviso, i coniugi richiedevano ciascuno l’addebito della separazione all’altro, l’affidamento esclusivo dei figli minori con assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per sé e l’obbligo di corresponsione, da porre in capo all’altro genitore, di un assegno di mantenimento per i figli.

Alta conflittualità o prevaricazione tra genitori: distinguo necessario per l’affidamento dei figli ai servizi sociali

30 LUGLIO 2022 di avv. Valentina Alberioli IL CASO. Con ricorso promosso innanzi al Tribunale di Roma, Tizia aveva chiesto l’affidamento esclusivo delle figlie Caia e Sempronia e incontri protetti con il padre Mevio, avendo quest’ultimo “serbato sin dalla gravidanza della prima figlia un contegno violento e prevaricatore nei confronti dell’istante, esitato in violenze fisiche e verbali, umiliazioni, offese, prevaricazione e soggezione economica, avendo egli, di professione poliziotto, il controllo di tutte le risorse economiche della famiglia, incluse quelle derivanti dal lavoro della ricorrente, agente di commercio, e dagli affitti degli immobili intestati alle figlie e alla ricorrente medesima la quale a febbraio 2021 si era allontanata dalla casa familiare unitamente alle minori al fine di fuggire alle violenze del compagno, perpetrate anche davanti alle bambine, e si era rivolta ad un centro antiviolenza”.

Omessa contribuzione al mantenimento dei figli minori: il genitore collocatario ha diritto di chiedere i danni anche in proprio

08 GIUGNO 2022 di avv. Anna Silvia Zanini Con la sentenza n.11518 20/01/2022 la sez. VI della Cassazione penale si è pronunciata affermando che, in caso di separazione, il genitore con cui il figlio minore sia convivente è legittimato, anche in proprio, a costituirsi parte civile nel processo penale diretto all'accertamento del reato di omesso mantenimento commesso dall’altro genitore.

Addebito della separazione a entrambi i coniugi e affidamento della figlia minore ai servizi per inidoneità educativa dei genitori

01 SETTEMBRE 2021 IL CASO. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. n. 723/2014 del 18 dicembre 2014, pronunciava la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di ciascuno di essi; disponeva l'affidamento della figlia ai Servizi sociali con residenza presso la madre; regolamentava le visite e la permanenza della bambina con il padre, non convivente; assegnava la casa coniugale al marito, ponendo a carico di quest’ultimo un contributo per il mantenimento della figlia di € 3.

L’affidamento, anche se intra familiare, deve essere motivato e temporalmente definito in quanto finalizzato al recupero della famiglia d’origine

02 LUGLIO 2021 IL CASO. La Corte d’appello di Torino respingendo i reciproci appelli dei genitori confermava la collocazione della figlia presso la famiglia della zia paterna, decisa dal TO nell’ambito di una separazione giudiziale, e la sospensione degli incontri madre/figlia subordinando la loro ripresa al parere dei medici curanti della madre; con riferimento agli incontri con il padre confermava la delega ai Servizi sociali della regolamentazione degli stessi semmai anche con ampliamento rispetto al previsto incontro settimanale.

Genitori troppo litigiosi? I figli sono affidati al Comune

19 MARZO 2021 Con sentenza dell’11 febbraio 2021, n. 1145, il Tribunale di Milano, nel dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi, ha disposto il collocamento paritario delle figlie presso entrambi i genitori ed il contestuale affidamento al Comune, incaricato di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza.

Se il padre non e’ in grado di esercitare l’esercizio delle prerogative genitoriali nell’interesse dei figli, l’affido esclusivo va attribuito alla madre

09 NOVEMBRE 2020 Il Tribunale di Treviso, con decreto emesso in data 29 settembre 2020, nell’ambito di un procedimento promosso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori, disponeva il loro affidamento esclusivo alla madre-ricorrente, recependo le conclusioni della CTU espletata ed evidenziando che i motivi posti da costei a fondamento della propria domanda di affido esclusivo - “vale a dire “l’impossibilità” per il [padre] “ad oggi di essere un fair partner a causa di una fragilizzazione delle seguenti aree: relazione co-genitoriale; riconoscimento del ruolo dell’altro genitore; anteposizione dei propri bisogni a quelli delle minori; mancata valorizzazione della continuità delle relazioni parentali” - hanno trovato adeguato riscontro nel corso delle operazioni peritali ed emergono, in maniera altrettanto palese, alla luce della condotta complessivamente tenuta dal padre per l’intero procedimento”. In particolare, il Tribunale di Treviso ha considerato il fatto che, in corso di causa, il padre “si è opposto – per ben due volte – alla volontà della [madre] di mantenere l’iscrizione della figlie al Collegio [….] di […] per dare continuità alle scelte scolastiche assunte durante la convivenza more uxorio”. In particolare il Tribunale ha osservato che “pur trattandosi di una facoltà legittima del genitore, il Collegio ritiene che (almeno) il secondo diniego (relativo all’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021) sia stato dettato da dinamiche meramente oppositive e fini a sé stesse, non essendo mutate, nelle more, le circostanze valorizzate dal Tribunale per concedere la prima autorizzazione (tra cui la continuità del ciclo scolastico) ed avendo il padre – di fatto – accettato tale ultima decisione, a fronte della disponibilità della madre ad accollarsi, per intero, il costo delle rette scolastiche”. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Treviso ha statuito  che “non potendosi formulare – allo stato – una prognosi positiva sulla capacità di orientare l’esercizio delle prerogative genitoriali congiunte all’interesse esclusivo e primario delle minori (e di anteporre questo al proprio personale tornaconto), ritiene il Collegio doversi attribuire alla madre la facoltà di assumere, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie, ai sensi dell’art. 337 quater/3 c.c.”. Il Tribunale di Treviso ha, pertanto, disposto l’affidamento delle figlie alla madre, stabilendo che quest’ultima possa assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per loro, ha regolamentato il diritto di visita del padre ed ha posto a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere in favore della madre un assegno di mantenimento per le figlie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso. Inoltre, poiché il padre non aveva correttamente adempiuto, nelle more del giudizio,  alla propria obbligazione di mantenimento delle figlie, il Tribunale di Treviso “pur escludendo – nella fattispecie – i presupposti per disporre la sanzione di cui all’art. 709 ter c.p.c. (per la natura meramente economica dell’inadempimento; per la sua non particolare gravità, allo stato; per l’esistenza di strumenti tipici previsti dall’ordinamento a tutela del genitore creditore)” ha ritenuto, in ogni caso, “di doversi ammonire [il padre] sulle possibili implicazioni sanzionatorie in caso di futuro, reiterato ed ingiustificato inadempimento alle obbligazioni di mantenimento nei confronti della prole (anche limitatamente al pagamento delle spese straordinarie)”.

Il pernottamento del figlio piccolo presso il padre e la tutela della bigenitorialità

08 OTTOBRE 2020 Con l’ordinanza n. 16125/2020, la Corte di cassazione chiarisce il principio della bigenitorialità e della sua tutela, da intendersi come diritto dei genitori ad essere presenti nella vita del figlio in modo da garantire “salde relazioni affettive” e nello stesso tempo come “dovere” degli stessi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole.

Affidamento ai servizi: problematiche, presupposti e necessità della previsione di un termine di durata

24 SETTEMBRE 2020 IL CASO. Nel corso di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale il Presidente aveva emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti affidando in via condivisa le minori ai genitori con collocamento presso la madre, dopo la conferma da parte della Corte, in sede di reclamo, dei richiamati provvedimenti, entrambi i genitori ricorrevano al Tribunale con separati ricorsi.

La posizione delle Corti internazionali sui rapporti tra litispendenza e riconoscimento delle decisioni, e sulla necessità di adottare tempestivamente provvedimenti provvisori per regolare la vita familiare dei genitori e del bambino

28 LUGLIO 2020 IL CASO. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) è stata chiamata a pronunciarsi sul punto se una decisione sulla separazione dei coniugi e l’affidamento del figlio minore resa dal Tribunale di Teramo ben sei anni dopo la proposizione della domanda costituisca o meno violazione dell’art.

Affidamento e tutela del preminente interesse del minore: due interessanti pronunce

09 GIUGNO 2020 Due recenti pronunce giurisprudenziali, una di merito, resa dal Tribunale di Rimini con la sentenza n. 197 del 4 marzo 2020, ed una della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5604 depositata il 28 febbraio 2020, offrono lo spunto per riflettere, ancora una volta, sulla effettiva valenza del preminente interesse del minore in ordine alla concreta individuazione delle modalità di affidamento.

L’ascolto del minore ultradodicenne o infradodicenne capace di discernimento integra un obbligo tendenzialmente inderogabile del giudice (ancor più pregnante in caso di azioni di status)

30 GENNAIO 2020 IL CASO. La Corte d’appello di Torino, adita da un padre che chiedeva la riforma della sentenza di primo che aveva accolto la domanda di disconoscimento di paternità promossa dal curatore speciale del figlio minore, confermava la pronuncia del giudice di prime cure, fondata sulle risultanze di una CTU genetica.

Una sentenza straniera in materia di responsabilità genitoriale pronunciata da un giudice diverso da quello dello Stato di residenza (o dimora) del minore non può essere riconosciuta in Italia se ...

15 GENNAIO 2020 Con la sentenza in commento, la Cassazione ha affrontato il problema del riconoscimento di una sentenza di un tribunale ucraino che aveva disposto il trasferimento di una minore, residente in Italia con il padre fin dalla nascita, presso la madre residente in Ucraina, con obbligo di consegna rivolto al padre.

Il minore va collocato prevalentemente presso il padre, se la madre è troppo permissiva e distante emotivamente

15 GENNAIO 2020 La Cassazione, con ordinanza n. 30191, depositata il 20 novembre 2019, ha rigettato il ricorso di una madre avverso il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila – Sezione per i minorenni, con il quale era stata disposta la collocazione prevalente della figlia minore presso il padre, ribadendo il principio di diritto in base al quale “…in tema di affidamento dei figli minori, è orientamento consolidato di questa Corte che il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i loro compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore … (Cass. n. 18817 del 23/09/2015…”. La Corte d’Appello di L’Aquila, adita in sede di giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento di un precedente provvedimento dello stesso ufficio giudiziario, con decreto in data 3 luglio 2018, aveva confermato il decreto del Tribunale dei minorenni di L’Aquila che disponeva il collocamento della figlia minore “in via preferenziale” presso il padre, previo suo affidamento ai Servizi Sociali. Avverso tale pronuncia la madre aveva proponeva ricorso per Cassazione. In particolare, con il primo motivo, la signora censurava il significato attribuito dalla Corte d’Appello alla “nozione di interesse del minore…”, disapplicando, a suo dire, “…il criterio asseritamente enunciato – dalla Cassazione n.d.r. - di privilegiare la collocazione del minore presso la madre …”. Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 627, 3 comma, c.p.c., affermando che il giudice d’appello non avrebbe potuto esercitare, d’ufficio, poteri istruttori, disponendo la relazione dei Servizi Sociali, ma avrebbe dovuto limitarsi a valutare le risultanze probatorie già agli atti del processo. Quanto al primo motivo di censura, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il provvedimento della Corte d’Appello avesse operato una corretta valutazione dell’interesse morale e materiale della minore “…privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore…” (Cass. Civ. ordinanza n. 28244/19), non potendo riconoscersi un’automatica priorità di collocamento presso la madre. In tale contesto il padre è apparso il genitore maggiormente in grado di garantire alla figlia minore “…stabilità e di darle quel senso di sicurezza e continuità già fortemente minato dalla conflittualità genitoriale. In particolare sono stati evidenziati come elementi che depongono per la collocazione prevalente presso il padre uno stite educativo più regolativo … (mentre la madre è più permissiva e distante emotivamente) nonché la presenza costante …dei nonni paterni…”. D'altra parte, la valutazione in ordine alla collocazione più idonea per il minore spetta “…al giudice a quo nell’ambito del giudizio di fatto allo stesso riservato, con la conseguenza che le odierne censure della ricorrente si configurano come di mero merito…” e quindi dirette a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie di primo e secondo grado, preclusa al giudice di legittimità. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ribadito che i provvedimenti in materia di affidamento dei minori debbono intendersi rebus sic stantibus data "la rapida evoluzione delle dinamiche familiari …correttamente quindi la Corte d’Appello … ha chiesto, in sede di giudizio di rinvio, un aggiornamento della situazione ai servizi sociali, tenuto conto, del resto, che il provvedimento del giudice di primo grado che doveva essere esaminato era stato emesso ben due anni prima…”. La Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.  

Continuare a frequentare la scuola privata, anziché trasferirsi in quella pubblica, è “preminente interesse del minore”

23 SETTEMBRE 2019 IL CASO. Con ricorso ex art. 316 – 337 bis e ter c.c. la madre di due minori adiva, in via d’urgenza, il Tribunale di Treviso per essere autorizzata in via esclusiva, senza l’assenso del padre, ad iscrivere le figlie presso il medesimo istituto scolastico privato che queste già avevano frequentato nel precedente anno scolastico.

"Genitore sociale" e obbligo di mantenimento

30 LUGLIO 2019 Nell’ambito di un procedimento di separazione personale, il Tribunale di Como affida una minore - figlia biologica della moglie e “figlia sociale” del marito - al Servizio Tutela Minori del Comune; la bambina viene collocata in maniera prevalente presso il “padre sociale”, obbligato anche a provvedere al suo mantenimento ordinario.

Anche se è un semplice “invito” quello ad intraprendere un percorso psicoterapeutico è illegittimo perché incide sulla libertà di autodeterminazione garantita dall’art. 32 Cost.

17 LUGLIO 2019 IL CASO. Il Tribunale di Terni, in un procedimento di affidamento della minore Bi.Gi, nata in costanza di matrimonio tra la signora M.P. e il signor B.G., prescriveva alla madre un percorso psicoterapeutico urgente finalizzato al recupero delle proprie carenti capacità genitoriali.

CTU “trasformativa”, “pedagogista di prossimità” e coordinazione genitoriale in un’ordinanza del Tribunale di Roma

13 GIUGNO 2019 L’alta conflittualità nella crisi della coppia genitoriale è una delle prime cause di abuso sull’infanzia nel nostro paese. Gli effetti che ricadono sui minori sono ben più gravi di quanto il semplice buon senso possa far immaginare; la ricerca scientifica ha messo in evidenza, di recente, la correlazione tra le cosiddette childood adversity e squilibri organici, come il cronico innalzamento dei livelli di cortisolo, e persino modificazioni cromosomiche.

Decade dalla responsabilità genitoriale il padre che non accetta di incontrare la figlia alla presenza di terzi

13 GIUGNO 2019 IL CASO. Il Tribunale per i Minorenni delle Marche aveva dichiarato Tizio decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Caia, dopo aver accertato il suo “disinteresse nei confronti della figlia, tradottosi nell’interruzione di ogni rapporto con la stessa per la ragione espressa di non voler sottostare alla regolamentazione limitativa degli incontri disposta dall’A.

Il parere dell’AGIA e la delibera di APF sul disegno di legge Pillon

16 MAGGIO 2019 Il ddl 735, più noto come “disegno di legge Pillon”, da mesi all’esame della Commissione Giustizia del Senato insieme ad altri ddl (45, 118, 768, 837), anch’essi riguardanti il tema dell’affido materialmente condiviso, ha raccolto in questi mesi le critiche quasi unanimi di magistrati, avvocati, mediatori, psicologi, neuropsichiatri e di moltissime associazioni, espressione della società civile.

Il minore affidato ad un cittadino europeo in regime di kafala ha diritto al soggiorno non come discendente diretto, ma come familiare

16 MAGGIO 2019 Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata in sede di ricorso pregiudiziale sul diritto di ingresso e di soggiorno nel Regno Unito di una minore algerina affidata secondo il regime algerino della kafala ad una coppia di cittadini francesi, sposati nel Regno Unito e ivi residenti.

La Cassazione ribadisce l’imprescindibilità dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano e la conseguente obbligatorietà, per il Giudice, di motivare le ragioni del mancato ascolto

02 MAGGIO 2019 IL CASO. Il Tribunale di Vicenza, adito da una madre con ricorso ex art. 337 bis c.c, in parziale accoglimento disponeva l’affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita in favore del padre, nonché a carico di quest’ultimo un contributo al mantenimento di 150 euro per ciascun figlio; veniva altresì accolta l’istanza di iscrizione del figlio più piccolo alla scuola media del comune dell’attuale residenza avanzata dalla madre.

Per il Tribunale di Bologna l’affidamento del minore ai Servizi Sociali è da preferirsi alla nomina di un coordinatore genitoriale

07 MARZO 2019 IL CASO. Dalla relazione tra Tizio e Caia era nato Tizietto, che era stato riconosciuto da entrambi i genitori. A seguito della cessazione della convivenza, Caia aveva proposto ricorso al Tribunale di Bologna, chiedendo l’affidamento condiviso del figlio minore, con “collocazione presso la madre”, ed un contributo al mantenimento da parte del padre nella misura di euro 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.

Il principio di bigenitorialità non si traduce automaticamente in tempi paritetici

19 FEBBRAIO 2019 È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 31902/2018. IL CASO.  La Corte d’Appello di Roma, in una controversia relativa all’esercizio della genitorialità ed al regime di frequentazione di una minore, accertava l’esistenza di una grave conflittualità e competitività fra i genitori tale da generare una paralisi decisionale anche su scelte importanti, quali quelle relative alla salute ed al percorso scolastico della minore.

Nell'affidamento condiviso il diritto del genitore non collocatario può essere limitato ad un incontro settimanale

21 NOVEMBRE 2018 Con ordinanza n. 22219 del 12.09.2018, la Cassazione ha ribadito che la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sancita dall’art. 337 bis c.c., non esclude la possibilità che il minore sia collocato in modo prevalente presso uno di loro, prevedendo uno specifico regime di visita in favore dell’altro (conforme Cass.

La Corte d’Appello di Venezia muta il “collocamento” di una figlia subordinandolo al trasferimento di residenza del padre (a cura e spese della madre)

06 NOVEMBRE 2018 Nell’ambito di un procedimento di affidamento della figlia ai sensi dell’art. 337 bis c.c. e ss, la Corte d’Appello di Venezia con un provvedimento del 28.7.2018, a modifica di un decreto del Tribunale per i Minorenni, che aveva affidato la figlia in via condivisa ai genitori con collocamento presso il padre nella località di residenza di quest’ultimo, ha disposto il trasferimento della figlia presso la madre in un’altra località distante 90 km dalla prima “solo dopo che quest’ultima abbia stipulato un contratto di locazione di appartamento nel medesimo comune che il padre potrà e dovrà occupare nei periodi in cui starà con la figlia”.

Per il Tribunale di Mantova il genitore inadempiente non può essere sanzionato ex art. 614-bis c.p.c. (ma solo ex art. 709-ter c.p.c.)

14 OTTOBRE 2018 IL CASO. Tizia aveva adito il Tribunale di Mantova, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, aveva chiesto che, “previa istruttoria, volta a valutare le capacità genitoriali per accertare le ragioni del rifiuto di [Tizietta]” nei confronti del padre, fossero stabilite “le frequentazioni delle figlie con il padre nel rispetto della volontà delle minori stesse e nel loro esclusivo interesse”.

“Ammonita” e condannata (d’ufficio) al risarcimento del danno la madre che denigra la figura del padre agli occhi del figlio minore

05 SETTEMBRE 2018 La causa di divorzio di una coppia connotata da un’elevata conflittualità è stata decisa dal Tribunale di Roma (n. 18799/2016) che non si è limitata a dettare gli abituali provvedimenti in materia di affidamento dei figli (peraltro non poco articolati in questo caso) e di assegni di mantenimento, ma ha disposto la condanna della moglie ai sensi dell’art.

Genitori separati, assegno di mantenimento per i figli e benefici fiscali

05 SETTEMBRE 2018 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18392/2018, ha riaffermato indirettamente un principio noto, annullando con rinvio la sentenza d’appello sottoposta al suo giudizio. Il caso riguarda un padre che riteneva di avere diritto alle detrazioni fiscali per i figli nella misura del 100% in quanto, in base al provvedimento di separazione, solo a lui (e non anche alla moglie) era stato imposto il versamento dell’assegno di mantenimento.

I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori

03 AGOSTO 2018 Il caso in commento, deciso con decreto del Tribunale di Mantova, ufficio del giudice tutelare, del 10 maggio 2018,  prende le mosse dalla richiesta formulata dai Servizi Sociali al Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice tutelare, di pronunciarsi sull’affidamento e sulla tutela di una minore algerina che alla nascita era stata abbandonata dalla madre appena quindicenne ed era stata affidata in kafalah ad una donna cittadina italiana (e verosimilmente anche algerina, ma il decreto non lo precisa) e coniugata con un cittadino italiano.

La Corte d’Appello di Napoli si pronuncia sull’adozione omoparentale

02 AGOSTO 2018 IL CASO. Tizia, legata sentimentalmente con Caia, alla quale si era unita civilmente ex L. 76/2016 e con la quale aveva in precedenza condiviso un percorso di procreazione medicalmente assistita, che aveva portato alla nascita di Sempronio, aveva impugnato, innanzi alla Corte d’appello di Napoli, la decisione con cui il Tribunale per i Minorenni aveva rigettato il ricorso volto alla dichiarazione dell’adozione del minore ai sensi dell’art.

Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?

20 LUGLIO 2018 La Cassazione, con ordinanza n.15949/2018, ha respinto il ricorso presentato dal padre di un minore contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, secondo la quale il trasferimento della residenza della madre, assieme al figlio, senza il consenso del padre, non rappresenta un fatto tale da giustificare la decadenza della responsabilità genitoriale.

Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega

10 MAGGIO 2018 Con provvedimento in data 29 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Verona, pronunciato a seguito di ricorso ex art. 337 ter c.c., che aveva regolamentato i “rapporti genitoriali ed economici in favore dei minori” nei confronti di due genitori residenti in continenti diversi: la madre in Italia con i figli, il padre in Cina.

La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese

20 APRILE 2018 La sentenza della Corte di Cassazione 19-XII-/30-III-2018 si sofferma sull’interpretazione del concetto di residenza abituale che il Reg. CE 2201/2003 (Bruxelles II bis) utilizza come principale criterio di giurisdizione per le cause di affidamento di minori.

Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare

16 MARZO 2018 L’attuazione dell’obbligo di consegna dei minori rappresenta, da sempre, una questione ampiamente dibattuta in Dottrina e Giurisprudenza, ciò a causa della assoluta delicatezza delle situazioni giuridiche coinvolte, e della conseguente difficoltà di adattare ai provvedimenti che riguardano i minori le rigide regole del processo di esecuzione disciplinato dal terzo libro del c.

Genitorialità tra affidamento condiviso e collocamento

16 MARZO 2018 Con un provvedimento che manifesta un nuovo orientamento, la Cassazione (sez. Sesta – 1 n.  5096 del 05/03/2018) riconosce  come possibile e incensurabile l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori anche nel caso in cui uno di questi abbia manifestato “disturbi della personalita”.

Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)

04 DICEMBRE 2017 Con la sentenza n. 2044/2017 il Tribunale di Cosenza ha deciso sull’“affidamento ed il collocamento” di un minore che, in sede di separazione, era stato collocato presso il padre, ma era stato poi oggetto di un atteggiamento di questi e della sua cerchia familiare di sistematico discredito della madre, diretto “all’annientamento del rapporto” con quest’ultima, ed aveva sviluppato nei suoi riguardi una forma di “alienazione parentale molto grave”, come aveva accertato il consulente d’ufficio.
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