Possibile il mutamento di sesso anche se la legge nazionale dello straniero non lo prevede

19 NOVEMBRE 2021 | Rettificazione del sesso

Commento alla sentenza del Tribunale di Padova n. 1086/2020

Con la sentenza in commento il Tribunale di Padova ha consentito il cambiamento di sesso di un cittadino europeo la cui normativa nazionale non lo prevedeva. In questo modo la sentenza ha riconosciuto un diritto fondamentale della persona colmando la lacuna presente nella legge nazionale e applicando invece la legge italiana, ritenuta di applicazione necessaria.

Il procedimento è stato instaurato da una donna che ha riferito di avere avuto un’infanzia difficile nel Paese di origine e di sentirsi e di percepirsi, sin da piccola, al maschile. Giunta in Italia, dove risiede da vari anni, si è sottoposta al percorso psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica per la transizione FtM (Female to Male). Successivamente la ricorrente ha svolto un adeguato percorso psicoterapeutico che ha accertato la disforia di genere FtM, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), e grazie agli effetti androgenizzanti del testosterone, ne ha sviluppato i caratteri maschili a scapito di quelli femminili, contribuendo a confermare il senso di identità maschile e la positività del percorso di transizione intrapreso, che è stato certificato come irreversibile.

La ricorrente ha pertanto adito il Tribunale di Padova chiedendo l’autorizzazione ad eseguire l’operazione per l’adeguamento dei caratteri sessuali, e conseguentemente di disporre il cambiamento di sesso, del nome, e l’annotazione del provvedimento sui registri anagrafici e dello stato civile onde ottenere la modifica di tutti i documenti personali rilasciati dagli uffici pubblici.

Per potersi pronunciare sulla richiesta di cambiamento di sesso, il Tribunale ha innanzitutto individuato la legge applicabile, inquadrando la fattispecie sub specie di diritti della personalità.

Giustamente, il Tribunale ha osservato che “Il diritto all’identità sessuale, inteso come dato complesso della personalità afferente alla dignità della persona umana, coinvolge non solo il diritto fondamentale del singolo al libero sviluppo della personalità bensì lo stesso diritto alla salute psico-fisica, ed è pertanto inquadrabile alla stregua di un interesse essenziale della persona. In altri termini, l’identità sessuale è espressione di un diritto della personalità, dal momento che essa mira a realizzare fondamentali esigenze di carattere esistenziale della persona fisica”.

La legge applicabile ai diritti della personalità è disciplinata dall’art. 24 della legge italiana di diritto internazionale privato, la l. 218/1995, il quale stabilisce che l’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto”.

La parte ricorrente era rumena, quindi si trattava di accertare cosa stabilisce la legge rumena con riguardo alla possibilità di cambiamento dei caratteri sessuali.

A questo riguardo, il Tribunale ha però dovuto dare atto che la verifica compiuta in ordine alla normativa vigente nello Stato della Romania ha consentito di accertare che in detto ordinamento la fattispecie in esame non risulta oggetto di specifica disciplina”, sicché “la condizione delle persone transgender, che non sono nominate nell’ordinamento della Romania, risulta confinata ad un vuoto normativo”.

In realtà poi è emerso che di fatto in Romania è possibile ricorrere ad un intervento di chirurgia demolitiva o ricostruttiva, e successivamente chiedere al Tribunale di disporre la modifica delle risultanze anagrafiche e di stato civile. A differenza che in Italia, non è invece richiesta la preventiva autorizzazione del Tribunale per sottoporsi all’intervento (anche se va detto che l’operazione in Italia non è più richiesta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 5 novembre 2015, n. 221). “In altre parole - ha chiarito la sentenza in commento – [mentre] in Italia, l’art. 3 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 statuisce che il Tribunale deve autorizzare con sentenza il trattamento medico-chirurgico funzionale all’“adeguamento dei caratteri sessuali”, l’ordinamento romeno prevede l’intervento del giudice solo in fase successiva all’operazione medica e, più precisamente, nel momento della richiesta di mutamento dei dati anagrafici nei registri di stato civile”.

Pertanto mancava la base giuridica sulla base della quale pronunciare in ordine alla domanda della parte ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione al cambiamento di sesso: infatti, come si è detto, non vi era alcuna una normativa rumena che ammetteva il cambiamento (rectius, l’adeguamento) del sesso.

Ebbene, la sentenza in commento ha deciso che la base normativa poteva essere costituita dalla legge italiana sul cambiamento di sesso, attribuendo natura di norma di applicazione necessaria all’art. 3 della l. 14 aprile 1982 n. 164.

Come è noto, le norme di applicazione necessaria sono quelle che, in relazione al loro oggetto o al loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo della legge straniera operato dalle norme di conflitto.

Si tratta di norme che sono ritenute dall’ordinamento così irrinunciabili da operare anche quando la materia è regolata dalla legge straniera (solo, però, nei limiti in cui la legge straniera non prevede analoga disciplina o risultato).

Facendo applicazione di tali principi al caso sottoposto alla sua attenzione, la sentenza in commento ha ritenuto che il carattere di norma di applicazione necessaria dipenda dal fatto che “in mancanza dell’autorizzazione giudiziale in esame, infatti, parte attrice non potrebbe ottenere, nel territorio dello Stato italiano, ove risiede e lavora da oltre quattordici anni, risoluzione alla propria disforia di genere; ciò provocherebbe un vuoto di tutela intollerabile ed ingiustificato contrario oltretutto anche all’art. 14 CEDU che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.” 

La sentenza del Tribunale di Padova è perfettamente condivisibile.

Forse, dato che, come si trova scritto a pag. 6 della sentenza, la legge rumena, designata dall’art. 24 della l. 218/95, non prevede la necessità di un’autorizzazione giudiziale per l'intervento chirurgico per il cambiamento di sesso, si poteva pensare che l’intervento avrebbe potuto essere effettuato anche con una sentenza che accertasse la non necessità dell’autorizzazione giudiziale in quanto non prevista dalla lex causae. 

Il fatto che il Tribunale abbia preferito invocare la norma di applicazione necessaria, lascia intendere che esso abbia ritenuto necessaria l’autorizzazione, anche se la legge regolatrice non lo prevede, perché un vaglio giudiziale circa l’opportunità dell’intervento chirurgico in relazione alle condizioni psico-fisiche del soggetto è opportuno per la sua tutela.

In questo senso l’art. 3 della l. 164/82 è stata ritenuta una disposizione che, in relazione al suo oggetto e al suo scopo (che è quello di consentire alla persona di risolvere le disforie di genere previa verifica della necessità dell’intervento), vuole essere essere applicata nonostante il richiamo dell’art. 24 l. 218/95 alla legge straniera. 

Approfondita e condivisibile risulta la motivazione con cui dà atto che “la delicatezza e l’importanza degli interessi coinvolti rende il diritto all’identità sessuale, in quanto espressione di uno dei diritti della personalità (dunque connotato da irrinunciabilità, intrasmissibilità, imprescrittibilità e contenuto non patrimoniale), terreno d’elezione per l’operatività delle norme di applicazione necessaria. Uniformandosi ai principi espressi dalla Corte Costituzionale sin dal 1985, invero già fatti propri dalla Corte EDU con la pronuncia resa sul caso Daniel OostenWijck c. Governo belga del 1978, lo Stato italiano si è mostrato attento ai valori di dignità e di libertà della personalità umana che devono essere ricercati e tutelati anche in situazioni minoritarie, valori che si ritiene pertanto superino i confini della territorialità e che possano e debbano essere affermati anche in presenza di normative di altri Stati eventualmente difformi od omissive.

La stessa Corte EDU ha poi specificato che il riconoscimento del diritto all’identità di genere, sussumibile nel disposto dell’8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), è funzionale non solo allo sviluppo personale bensì anche al diritto di stabilire e mantenere proficue relazioni interpersonali (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 11 luglio 2002, Goodwin c. Regno Unito; Corte EDU, Grande Camera, 22 ottobre 1981, Dudgeon c. Regno Unito). A questo proposito, la Corte ha chiarito che il concetto di vita privata è un concetto ampio, non suscettibile di definizione esaustiva, che certamente comprende l'integrità fisica e morale della persona, ma può anche abbracciare aspetti dell’identità fisica e sociale dell’individuo, come l’identità di genere, il nome e l’orientamento sessuale (Corte EDU, sez. XII, 10 marzo 2015, Y.Y. c. Turchia)”.

Per quanto riguarda l’ulteriore domanda, volta ad ottenere la modificazione del nome e la rettificazione dei registri dello stato civile e anagrafici il Tribunale, ritenendo che tale domanda presupponesse l’avvenuta esecuzione dell’intervento medico-chirurgico, ha sospeso il procedimento in attesa che lo stesso fosse completato.

Una volta che la sentenza avrà accertato il cambiamento del sesso e disposto il cambiamento del nome, la stessa potrà essere utilizzata per la modifica dei registri anagrafici e di stato civile, in Italia e in Romania. La modifica dei registri rumeni potrà avvenire a seguito del riconoscimento della decisione nel Paese transilvanico in base al Regolamento Bruxelles I bis che ricomprende nel suo campo di applicazione anche i diritti della personalità. Resta solo da capire, ma questo è un problema che non doveva essere risolto dalla sentenza in commento, essendo demandato alla legge rumena, se la sentenza italiana sia sufficiente per l’aggiornamento dei registri rumeni o se, sulla base di essa, sia necessario ottenere anche una sentenza del giudice rumeno che prenda atto dell’eseguito intervento chirurgico e dell’avvenuto cambiamento del nome.

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