Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1072/2018 è intervenuta sulla questione del diritto del coniuge alla  restituzione del 50% dei ratei del mutuo contratto in costanza di matrimonio da  parte di entrambi.     
La vicenda nasce da una pronuncia della Corte d'appello di L'Aquila che aveva accolto il gravame proposto da una donna, divorziata, avverso la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a restituire all'ex marito la metà delle rate del mutuo ipotecario stipulato in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare e che l'uomo aveva continuato a pagare  per l'intero anche dopo la separazione  personale ed il conseguente scioglimento della comunione legale.
I Giudici di secondo grado avevano rilevato che il provvedimento presidenziale con il quale erano state stabilite in via provvisoria le condizioni economiche del divorzio, pur non avendo posto a carico dell'uomo l'obbligo di pagamento dell’intera rata del mutuo, quale misura sostitutiva dell'assegno divorzile non accordato alla moglie, si fondava tuttavia sulla premessa dell'assunzione volontaria di tale impegno da parte del marito.            

                    
Ciò che determinava un accollo interno, in virtù del quale l'appellato non aveva diritto alla restituzione, non rilevando in contrario che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse respinto la domanda della moglie volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile.


L'ex marito proponeva ricorso per cassazione sulla base di  tre motivi.                           
Con il primo il ricorrente lamentava che la Corte d'appello aveva ritenuto la controparte definitivamente esonerata dal versamento del 50% delle rate mensili del mutuo in ragione di un provvedimento presidenziale, assunto in via temporanea ed urgente, nonostante tale provvedimento fosse  stato sostituito dalla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di L'Aquila il quale aveva respinto non solo la domanda della ex moglie di riconoscimento di un assegno divorzile, ma anche quella volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo di pagamento della quota-parte del debito da finanziamento.    
Con il secondo motivo di gravame,  il  ricorrente lamentava  che il Giudice di secondo grado avesse desunto la prova della sua volontà di accollarsi per intero le rate del mutuo, dalle premesse del suddetto provvedimento presidenziale, nonostante  tale circostanza in realtà non emergesse dagli atti.    
Con il terzo motivo  censurava la sentenza perché affetta da nullità per difetto di motivazione.       
La Suprema Corte ha accolto il ricorso  ritenendo che "la prova dell'accollo non potesse desumersi dalle mere premesse di un provvedimento presidenziale che non solo non conteneva alcuna statuizione a riguardo, ma ometteva di dare atto delle modalità attraverso le quali il ricorrente aveva manifestato l'effettiva volontà di assumere per l'intero, in via definitiva, l'obbligazione di pagamento", ciò anche in considerazione della natura temporanea dei provvedimenti provvisori.
Infatti, secondo i Giudici di legittimità, l'accollo per intero dell'obbligazione avrebbe dovuto essere comprovato "da elementi documentali (dichiarazioni dell'uomo, verbali delle udienze di separazione e divorzio) eventualmente avvalorati (anzichè, come nel caso, palesemente smentiti) dal successivo comportamento processuale delle parti".                                    
Inoltre, “la corte del merito si è limitata a rilevare che il capo della sentenza di divorzio che aveva rigettato la domanda della donna di corresponsione di un assegno divorzile non incideva sulla propria decisione, ma ha omesso totalmente di considerare che detta sentenza, dopo aver escluso (in contrasto con quanto da essa accertato) che il provvedimento presidenziale avesse tenuto conto dell'impegno assunto dal marito di pagare in via esclusiva il mutuo gravante sulla casa coniugale, aveva anche respinto l'ulteriore domanda della signora, volta ad ottenere che l'obbligo di pagamento delle rate del mutuo fosse posto a carico esclusivo dell'ex coniuge".                   

Ciò che, per la Corte di Cassazione, avrebbe dovuto a maggior ragione  condurre la Corte del merito  ad affermare il diritto del coniuge alla restituzione del 50%  delle rate del mutuo versate. Di qui la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.                                   

 

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