La Cassazione distingue tra mantenimento dei figli ed alimenti ai nipoti

IL CASO. Tizia aveva convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Lamezia Terme, Caia e Sempronio, nonni paterni dei suoi figli minori, chiedendone la condanna alla corresponsione degli alimenti in favore di questi ultimi ai sensi dell’art. 433 c.c..
Rimasti soccombenti in primo grado, i nonni avevano impugnato la sentenza avanti alla Corte d’Appello di Catanzaro.
Quest’ultima aveva accolto il gravame, in quanto, “premessa la natura sussidiaria dell'obbligazione alimentare degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori … non era stata offerta dall'attrice la prova di nessuno dei presupposti oggettivi dell'obbligazione alimentare: né, cioè, dell'incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei minori, essendo l'appellata titolare di un reddito da lavoro di Euro 700,00 mensili, associato alla proprietà della casa di abitazione, e non avendo ella, del resto, dedotto o dimostrato la propria incapacità, per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito; né della capacità degli appellanti di far fronte all'obbligazione alimentare, risultando dagli atti che essi vivevano della pensione del sig. Ro. di Euro 1.500,00 mensili”.
Avverso la decisione della Corte d’Appello, Tizia aveva proposto ricorso per cassazione.
In particolare, con il primo motivo, aveva dedotto “violazione e falsa applicazione degli artt. 433, 147 e 148 cod. civ.”.

LA DECISIONE. Con l’ordinanza n. 10419/2018, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo.
Nel farlo, ha osservato come la sentenza impugnata avesse “fatto applicazione del principio, enunciato da questa Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”.
Pertanto, prosegue la Corte di Cassazione, “l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che

agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;

così come il diritto agli alimenti ex art.433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass. 20509/2010)”.

 

 

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