Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega

Con provvedimento in data 29 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Verona, pronunciato a seguito di ricorso ex art. 337 ter c.c., che aveva regolamentato i “rapporti genitoriali ed economici in favore dei minori” nei confronti di due genitori residenti in continenti diversi: la madre in Italia con i figli, il padre in Cina.
Col primo motivo di censura la madre ha denunciato “la errata determinazione  del contributo.. per non avere il Giudice tenuto conto di alcune spese” da lei sostenute, e affermando, in ogni caso, che la somma “di € 200,00 mensili per un figlio è di per sé  una somma che anche considerata in assoluto non puo’ essere definita un contributo dignitoso”, ha chiesto conseguentemente la elevazione del contributo ad almeno € 380,00 mensili per ciascun figlio. Il P.G. ha precisato, sul punto, conclusioni conformi a quelle della madre.
Il Giudice di secondo grado, discostandosi dalle conclusioni del Pubblico Ministero, che nei procedimenti concernenti i figli di genitori non coniugati “non assume la posizione di parte necessaria, dovendo intervenire ma senza poteri d’iniziativa” (Cass. Civ. 3638/2018), ha respinto la domanda della madre osservando che “i ratei di un mutuo fondiario costituiscono piuttosto una forma di capitalizzazione del reddito che non una semplice spesa..” e ritenendo che “ …rispetto agli incontestati proventi netti percepiti dalla coppia genitoriale (n.d.r.: la madre funzionaria in banca, il padre ricercatore universitario) e tenuto conto dell’età dei minori (8 e 4 anni circa) la somma versata mensilmente dal padre di 400,00 € appare senz’altro adeguata a soddisfare le loro esigenze”.
La Corte Veneziana ha respinto anche il secondo motivo di reclamo inerente alla distribuzione dei periodi di vacanza dei figli, confermando quanto  statuito dal Tribunale di Verona che, in particolare, aveva previsto

alla luce della distanza geografica intercontinentale, il rilascio di una delega alla signora …sottoscritta personalmente dalle parti all’udienza del 15.09.2016, per sottoscrivere le autorizzazioni nell’interesse dei minori, fermo l’obbligo di previo accordo tra i genitori sulle stesse”.

Peraltro, nel corso del giudizio di appello, “la richiesta (n.d.r.: formulata dalla madre) di implementazione della delega alla gestione ordinaria dei minori  ha trovato immediato accoglimento da parte del padre….allo scopo di colmare l’enorme distanza geografica che a tutt’oggi separa il nucleo famigliare. La particolarità del sistema  trova dunque la sua giustificazione nell’attuale affatto peculiare situazione logistica e delle risorse economiche disponibili di entrambi i genitori”.
La Corte ha quindi invitato le parti a

sperimentare il metodo del mutuo consenso sulle loro scelte genitoriali, ottenuto con quelle modalità collaborative che si sono impegnati ad attuare nel comune interesse dei loro figli, e che devono informare di sé la corretta gestione del ruolo di ciascuno dei genitori (ruolo non completamente surrogabile dal giudice); a quanto risulta esso ha dato buoni risultati in vista del diritto …dei figli alla perfetta bigenitorialità”.

 

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