Continuare a frequentare la scuola privata, anziché trasferirsi in quella pubblica, è “preminente interesse del minore”

IL CASO. Con ricorso ex art. 316 – 337 bis e ter c.c. la madre di due minori adiva, in via d’urgenza, il Tribunale di Treviso per essere autorizzata in via esclusiva, senza l’assenso del padre, ad iscrivere le figlie presso il medesimo istituto scolastico privato che queste già avevano frequentato nel precedente anno scolastico.

Lamentava la madre che, terminata dopo dieci anni la convivenza con il padre delle minori, erano insorti contrasti fra i genitori non solo in merito all’affidamento delle figlie, ma anche sulle scelte scolastiche.

Spiegava la ricorrente che fino all’anno scolastico precedente le bambine avevano frequentato, con il consenso scritto del padre, un noto istituto scolastico privato, la cui retta veniva interamente pagata dalla madre, ma, a seguito del rilascio della casa familiare da parte del padre, questi aveva negato di rinnovare il proprio consenso all’iscrizione delle figlie per l’anno scolastico successivo e ciò senza valide spiegazioni e senza alcuna proposta alternativa.

Le motivazioni addotte dal padre circa un presunto malessere palesato dalle figlie nell’ambiente scolastico fino ad allora frequentato apparivano sin da subito infondate, in ragione dell’ottimo rendimento scolastico delle bambine e delle positive valutazioni espresse dal corpo docente.

Nell’interesse primario delle figlie, di cui il padre non aveva tenuto conto, secondo la madre era, pertanto, necessario assicurare una continuità nel percorso scolastico delle minori, le quali, peraltro, dopo aver in passato frequentato altre scuole con difficoltà di inserimento e di apprendimento, si erano perfettamente inserite nel nuovo contesto scolastico sia a livello didattico che sociale. Un cambio di scuola avrebbe creato alle minori traumi tali da pregiudicarne lo sviluppo culturale e psicologico.    

LA DECISIONE.  Il Tribunale di Treviso, accogliendo le istanze della ricorrente, ha autorizzato l’iscrizione delle minori all’Istituto scolastico privato frequentato negli anni precedenti, sulla base di quattro considerazioni:
-    il padre, negli anni passati, consapevole dell’iscrizione delle figlie alla scuola privata, non aveva assunto alcuna iniziativa per opporvisi;
-    è desumibile un implicito consenso all’iscrizione delle figlie alla scuola privata da parte del padre, che, seppur in via subordinata, aveva chiesto, nell’ipotesi di autorizzazione da parte del Tribunale all’iscrizione, che il pagamento delle rette fosse integralmente a carico della madre, la quale aveva sin da subito manifestato la propria disponibilità al riguardo;
-    il padre non aveva offerto soluzioni alternative che potessero tenere conto delle esigenze di natura lavorativa di entrambi i genitori;   
-    deve essere valorizzato “l’interesse delle minori alla continuità nel ciclo scolastico già intrapreso”, evitando spostamenti che potessero provocare loro grandi traumi.   

Il Tribunale di Treviso si è richiamato, di fatto, ad un principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4060/2017, secondo cui

è nel preminente interesse del minore consentire la prosecuzione del ciclo scolastico presso una scuola privata, soprattutto quando la scelta era stata condivisa dai genitori in passato, onde evitare al minore il trauma conseguente al cambiamento di scuola.   

Va evidenziato che la giurisprudenza maggioritaria, nell’ipotesi di conflitto fra i genitori in merito alla scelta tra istruzione pubblica e privata, si è sempre schierata a favore della scuola pubblica, in quanto gratuita, universale ed espressione del sistema nazionale di istruzione, salvo, in presenza di elementi tali da evidenziare, “un concreto interesse effettivo del minore a frequentare una scuola diversa da quella pubblica”, come potrebbe avvenire nelle ipotesi di “difficoltà di apprendimento, fragilità personali o sociali, opportunità di conferire allo studio una particolare valenza culturale” (Tribunale di Milano, 02.02.2017).  

Decisione segnalata dall’Avv. Franco Miotto del Foro di Treviso

 

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