Sì all’affidamento super esclusivo al padre se la madre è incapace di svolgere la funzione educativa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29999 del 31 dicembre 2020, affronta il delicato tema dell’affido super esclusivo dei figli ad un solo genitore, nel caso di specie il padre, a fronte della accertata incapacità della madre di comprendere i loro bisogni e di svolgere, nel loro interesse, la funzione educativa.
E’ utile sottolineare in questa sede, come l’istituto dell’affidamento esclusivo rafforzato, enucleato dalla giurisprudenza partendo dal dettato normativo dell’art. 337 quater, terzo comma, c.c., vada a tutelare proprio il principio del “best interest of the child”, sancito, in primis, dall’art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo, introducendo questa terza figura di affidamento accanto ai regimi di affidamento condiviso ed esclusivo.
Tuttavia "…questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio…" (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014).
Il caso
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale dei Minorenni, aveva revocato la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, affidando i figli in via esclusiva al padre ed escludendo la donna anche dalle decisioni di maggiore importanza per la prole, peraltro aveva disposto che i figli “...potessero incontrare la madre secondo la loro volontà...”.
La Corte del merito aveva escluso che le risultanze istruttorie potessero giustificare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma aveva ritenuto che i rilevati profili di “inadeguatezza” della madre “...potevano essere soddisfatti dall’applicazione dell’affido super esclusivo dei ragazzi al padre che, pur non privando la madre della responsabilità genitoriale, conferiva all’altro genitore affidatario la possibilità di assumere da solo tutte le decisioni per i minori, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza...”.
La signora impugnava la decisione della Corte d’Appello denunciando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 333 c.c., poichè i giudici avevano ravvisato i presupposti per “...applicare l’affido esclusivo rafforzato dei figli al padre ex art. 337 quater, ultimo comma, c.c....” in assenza di una pronuncia di sua decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La decisione.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo la censura “…diretta a contestare la valutazione dei fatti compiuta nella fase di merito…” ed ha confermato la decisione della Corte territoriale.
La Corte d’Appello aveva accertato “...sulla scorta di una articolata istruttoria, il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da emozioni prevalentemente negative ... ricondotte dagli stessi al comportamento materno, senza che fossero emersi condizionamenti da parte del padre ... senza che la madre avesse mostrato di avere acquisito consapevolezza degli errori e del contributo fornito alla nascita e della cronicizzazione del conflitto genitoriale e dei bisogni affettivi e relazionali dei figli, di guisa che la stessa non appariva in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti dei figli minori, ponendo così in atto una condotta pregiudizievole...”.
In tale situazione, continua la Suprema Corte “…quando un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall’art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice –può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa il minore…”.
Tali previsioni sono peraltro meramente esemplificative ed il giudice può adottare “…la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione … all’istituto dell’affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell’affidamento esclusivo rafforzato…”, in questo senso, osservano ancora gli Ermellini, la pronuncia dei giudici della Corte d’Appello di Roma non presenta, in ogni caso, alcuna contraddittorietà e va conseguentemente confermata.

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