Il consenso dei minori in ambito sanitario: la vaccinazione degli adolescenti

Il Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) su richiesta governativa ha espresso a fine luglio il suo parere sull’opportunità di estendere la vaccinazione anti COVID-19 anche ai c.d. grandi minori, appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Il parere muove dall’ovvia constatazione che anche gli adolescenti vengono contagiati e a loro volta possono trasmettere il virus. E che in base ai più recenti studi epidemiologici e scientifici il vaccino si è dimostrato per loro sicuro ed efficace (i rari eventi avversi si sono rapidamente risolti).

In un’ottica di comparazione rischi-benefici il Comitato evidenzia, quindi, come la vaccinazione negli adolescenti presenterebbe molteplici vantaggi.

Anzitutto contribuirebbe a rallentare la diffusione della pandemia, migliorando la situazione sanitaria generale della popolazione. In secondo luogo, considerati i rischi diretti, indiretti e psico-sociali delle limitazioni connesse alla situazione pandemica, la vaccinazione rappresenterebbe un importante strumento di protezione per gli adolescenti. In terzo luogo, il vaccino sarebbe in grado di fornire una tutela rafforzata per i familiari e per tutta la comunità di frequentazione dei minori.

Attraverso il successivo rilascio del green pass, gli adolescenti potranno godere di maggiore libertà di movimento e di riunione, e realizzare un rientro tra i banchi di scuola in sicurezza (vista anche la necessità di tutelare i maggiormente fragili). 

Il CNB sottolinea che la vaccinazione degli adolescenti richiede tuttavia una nuova e diversa attenzione e una comunicazione mirata, calibrata in base all’età e differente da quella fornita agli adulti.

Fondamentale l’informazione rivolta ai genitori, che deve essere completa, aggiornata e ragguagliata all’età del minore, con semplificazione del linguaggio tecnico medico e finalizzata alla consapevole partecipazione e al coinvolgimento del minore, in un contesto ambientale idoneo e alla presenza di personale medico con specifiche competenze pediatriche, anche sul piano della comunicazione. 

Rilevante anche il compito assegnato alla scuola: l’informazione agli adolescenti sul virus e le vaccinazioni deve essere accompagnata da azioni di sensibilizzazione e di educazione dei genitori e degli insegnanti, mediante l’attivazione di specifiche iniziative all’interno della scuola, che ribadiscano l’importanza della vaccinazione sia per la protezione dell’individuo che per la tutela solidale di tutta la collettività.

Il dialogo con l’adolescente, la valutazione caso per caso e, più in generale, la necessità del suo coinvolgimento e della partecipazione alle scelte (in base all’età e alla maturità) trova un riferimento normativo all’interno della legge n. 219/2017 (c.d. Legge sul consenso informato e sul biotestamento).

L’art. 1 stabilisce la necessità del consenso libero e informato dei pazienti quale condizione di liceità dell’intervento sanitario, in un’ottica di valorizzazione del rapporto fiduciario tra medico e paziente, e con l’eventuale coinvolgimento anche di persone fiduciarie.  

Ogni paziente ha, quindi, il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile circa le diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto. 

L’art. 3 (espressamente richiamato nel parere) estende questi diritti a tutti i minori: sia in relazione al diritto di essere informati sia quanto alla valorizzazione delle loro capacità di comprensione e di decisione.

Normativamente sussiste, quindi, l’obbligo di fornire ai minori e alle persone giuridicamente incapaci informazioni sulle scelte riguardanti la loro salute in modo consono alle capacità, al fine di metterli nelle condizioni di esprimere la loro volontà e partecipare alla cura.

Il secondo comma dell’art. 3 chiarisce che il consenso informato (al trattamento sanitario) del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, ma tenendo conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al grado di maturità.

Il CNB, dopo aver ricordato l’ormai consolidato principio anche giurisprudenziale dell’ascolto del minore, sottolinea come vada condivisa eticamente la necessità di affermare e valorizzare il diritto dell’adolescente ad esprimersi, in relazione alla sua capacità di discernimento.

Qualora, quindi, il c.d. grande minore fosse favorevole alla somministrazione del vaccino, e contrari i genitori, considerato il fatto che la volontà del minore coinciderebbe con il miglior interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica, per il Comitato la volontà dell’adolescente, previo confronto con il personale medico, dovrebbe prevalere sul dissenso dei genitori.

Qualora si tratti di un adolescente con patologie, rientranti nella lista stilata dal Ministero della Salute e in relazione alle quali la vaccinazione sia raccomandata, diviene più pregnante l’obbligo dei genitori di garantire il miglior interesse del figlio. 

Se poi, contrariamente al parere del medico, i genitori rifiutino ancora la vaccinazione del figlio o vi sia un dissenso, il CNB evidenzia la necessità di estendere anche a queste situazioni quanto previsto dall’art. 3 ultimo comma della legge 219/2017 in relazione al dissenso tra medici, tutori e minori, e quindi l’opportunità di rivolgersi al giudice tutelare.

Tuttavia per il Comitato sarebbe auspicabile in queste situazioni rivolgersi previamente ad un comitato etico per la pratica clinica, al fine di facilitare la risoluzione delle divergenze, oppure creare uno spazio di confronto alla presenza dei soggetti coinvolti e di personale specializzato.

Nel diverso caso in cui sia l’adolescente a rifiutare la vaccinazione, contrariamente alla volontà dei genitori, il CNB ritiene importante che il grande minore venga informato dal personale medico competente che la vaccinazione è volta a tutelare la sua salute, quella delle persone prossime e di tutta la comunità.

In ogni caso, il CNB ribadisce come a livello bioetico in mancanza di una specifica disposizione di legge non si può obbligare a vaccinarsi; potranno piuttosto essere poste in essere misure volte a salvaguardare la salute pubblica (frequenza da remoto alle attività didattiche e tamponi fruibili gratuitamente dai minori).

In caso di dissenso tra le parti, è opportuno che le contrastanti volontà vengano certificate: per chiarire al meglio le posizioni, sia all’interno della famiglia che nei rapporti con i medici, e per individuare i contrasti al fine di agevolare i tentativi di ricomposizione.

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