Divieto di avvicinamento alla persona offesa: è necessaria la specifica indicazione dei luoghi rispetto ai quali vige il divieto? la questione viene rimessa alle sezioni unite

28 APRILE 2021 | Atti persecutori

Con ordinanza n. 8077 del 28.01.2021, la Cassazione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla necessità di specifica indicazione dei luoghi rispetto ai quali vige il divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282-ter c.p.p.

La norma in esame è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), quale peculiare strumento di repressione del reato di “atti persecutori” (art. 612 bis c.p.).

Il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima”, disciplinato dall'art. 282-ter, comma 1, c.p.p., è una misura cautelare personale, di tipo coercitivo, di generale portata applicativa, con la quale il Giudice prescrive all'indiziato di non avvicinarsi a luoghi, determinati, che siano abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Nel caso di specie, il ricorrente, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Palermo ha confermato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, impostagli dal Gip di quello stesso Tribunale; divieto assistito dalle ulteriori prescrizioni di non comunicare con la parte lesa e di mantenere la distanza di almeno 300 metri da lei.

Il Tribunale di Palermo aveva stabilito che deve ritenersi legittimo il provvedimento, adottato ai sensi art. 282 – ter c.p.p., che obblighi il destinatario di mantenere una certa distanza dalla persona offesa ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, allorquando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima.

A fondamento di tale decisione è stata richiamata la giurisprudenza formatasi sul reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., secondo cui la specificazione dei luoghi trova giustificazione solo quando le modalità della condotta non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della vita, dovendo invece il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa persona offesa ove la condotta di cui si teme la reiterazione si connoti per la persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima, ovunque questa si trovi (Cass Pen. Sez. V, n. 30926 del 08/03/2016, S., Rv. 267792).

La Corte di Cassazione ha rilevato che sussistono contrasti interpretativi in merito alla determinatezza della misura in esame e alla necessità di indicare i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa soggetti a inibitorie. Ciò garantisce, infatti, completezza e specificità del provvedimento al fine di contemperare le esigenze della tutela della vittima e il minor sacrificio della persona sottoposta ad indagini. La lettera della legge non offre indicazioni dirimenti circa la correttezza e l'adeguatezza delle diverse opzioni interpretative.

Si attende, pertanto, che le Sezioni Unite della Suprema Corte chiariscano "se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282 ter c.p.p., il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto".

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