Commette “stalking condominiale” chi utilizza i propri gatti per infastidire la vicina di casa

La Corte d’appello di Trento, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. per aver utilizzato i propri gatti al fine di molestare la vicina di casa.

Avverso tale decisione l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla configurabilità della fattispecie contestata. A parere della difesa, gli episodi relativi alle deiezioni dei gatti sarebbero stati occasionali e dovuti alla negligenza nella custodia degli animali, per cui contestava, sia il requisito dell’abitualità della condotta, sia l’elemento soggettivo del reato.

La Suprema Corte, con sentenza n. 25097/19, ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato.

L’edificio ove erano avvenuti i fatti è invero una villetta bifamiliare, le cui parti comuni servivano esclusivamente l’abitazione della vittima e quella dell’imputata.

Gli Ermellini evidenziano come l’imputata, nonostante le ripetute lamentele, abbia continuato a liberare i propri gatti nelle parti comuni dell’edificio, con l’evidente consapevolezza sia delle conseguenze che ciò comportava sul piano igienico, sia delle molestie che arrecava alla vicina.

Risultano, pertanto, provati e congruamente motivati – a parere dei Supremi Giudici - tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’imputazione.

Per quanto riguarda l’abitualità della condotta, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato le plurime testimonianze fornite dai soggetti che a vario titolo avevano frequentato l’edificio, tra cui gli agenti di polizia intervenuti su richiesta della vittima, i quali avevano potuto riferire circa la presenza di escrementi di animali e dell’olezzo che questi rilasciavano.  

Anche l’elemento soggettivo è stato motivatamente ritenuto sussistente dalla Corte, non potendosi ricondurre a mera incuria colposa nel governo dei propri animali la condotta di chi, con intento strumentale e doloso, impiega i propri gatti per infastidire e tormentare la dirimpettaia.

Per quanto attiene poi, all’evento del reato, lo stato di prostrazione ed ansia in cui versava la vittima risultava adeguatamente provato in sentenza tramite la certificazione rilasciata dalla psicologa cui la persona offesa si era rivolta e confermato dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni.

 

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