Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti tributari di una società: va accertata la natura della partecipazione sociale e la destinazione dei relativi redditi

02 LUGLIO 2021 | Fondo patrimoniale

IL CASO. Con sentenza depositata l’11.6.2014, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto da un contribuente avverso il rigetto dell’opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia su beni ricompresi nel suo fondo patrimoniale.

Secondo la CTR, infatti, sui predetti beni non si sarebbe potuto procedere ad esecuzione forzata per debiti tributari riguardanti l’attività di impresa di una s.r.l. di cui il contribuente era socio di capitale, in quanto costituenti obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia.

Equitalia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR sulla base di due motivi.

Col primo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c. perché, in violazione del principio dell’onere della prova, la CTR avrebbe affermato che i debiti tributari da partecipazioni in società di capitale sarebbero per definizione estranei alle esigenze della famiglia, sulla base della natura del debito e quindi senza un accertamento in concreto.

Col secondo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa e insufficiente motivazione sulla valutazione del contenuto probatorio dei certificati camerali attestanti la qualità di socio accomandatario del contribuente.

LA DECISIONE. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15741 del 7.6.2021, ritenendo infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo, ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento, ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2000, dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato per il ricorso principale.

Riguardo l’infondatezza del primo motivo, per quanto più ci interessa in questa sede, sul presupposto di quanto dispone l’art. 170 c.c., ovvero che la “esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”, la Suprema Corte ha precisato che, in caso di obbligazioni tributarie gravanti sui redditi, ciò che occorre accertare è se il reddito in oggetto sia o meno destinato alla soddisfazione di bisogni familiari.

Quanto alla definizione dei “bisogni familiari” e all’individuazione di quelle risorse economiche da considerarsi ad essi destinate, la Cassazione ha perciò chiarito che:

  • i bisogni della famiglia “devono intendersi non solo in senso oggettivo, né come potenzialmente assorbenti l’intero reddito dei coniugi, ma anche come quei bisogni che sono ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”,

  • quanto ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge “l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano ‘inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni’”,

  • il giudice di merito deve accertare, con riferimento alle circostanze del caso concreto, la relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, onde verificare se “l’obbligo, fonte del debito sia stato ab origine contratto per soddisfare bisogni della famiglia”, poiché in caso contrario si arriverebbe alla errata conclusione che ogni esercizio di attività di impresa sia stato intrapreso con la finalità di soddisfare i bisogni della famiglia.

Sulla base delle suddette argomentazioni e dei principi espressi anche in precedenti arresti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha affermato che “deve ritenersi consentito al contribuente che abbia una pluralità di fonti di reddito e, in particolare, una pluralità di partecipazioni societarie, di provare, anche per presunzioni semplici, e al fine di contrastare l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, così da accertare se l’obbligazione tributaria gravava su un reddito destinato al mantenimento della famiglia o se si tratti di interessi speculativi con finalità di lucro personale […] ovvero anche di proventi destinati alla soddisfazione di altri interessi e all’assolvimento di altri obblighi”.

In questo senso, nel caso specifico, secondo la Corte di cassazione, la CTR aveva accertato, con un giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità, che nel caso concreto il contribuente era socio anche di altra società a base personale, differente rispetto a quella sulla quale gravavano i debiti tributari, e che i redditi destinati ai bisogni della famiglia fossero appunto quelli “da lavoro” tratti da quest’ultima società. Dunque, il contribuente aveva dimostrato sia l’esistenza e l’opponibilità del fondo, sia che i redditi derivanti dalla s.r.l. gravata dai debiti tributari non erano destinati al mantenimento della famiglia, al quale sopperiva, invece, con gli anzidetti redditi “da lavoro”.

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