L’accordo di separazione con attribuzioni patrimoniali in favore del coniuge ha effetti immediatamente traslativi della proprietà

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con ordinanza n. 27409, depositata il 25 ottobre 2019, ha ribadito che gli accordi di separazione personale dei coniugi o di divorzio contenenti attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili in favore di una delle parti hanno efficacia immediatamente traslativa della proprietà.
In ipotesi di separazione consensuale, pertanto, il verbale nel quale questi accordi vengono trasfusi costituisce, dopo l’omologazione, titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c..

IL CASO. La figlia, erede di Tizio, aveva proposto nei confronti della ex moglie del padre domanda di accertamento “… della inesistenza di diritti reali in capo … all’ex coniuge…” del de cuius su un immobile sito in Roma, adducendo che il genitore ne era divenuto proprietario in forza degli accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale. La convenuta aveva svolto, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della proprietà esclusiva dell’immobile, chiedendone la restituzione, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda attorea e la decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’appello, con sentenza del 3 giugno 2015.

L’attrice aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando la decisione della Corte romana sulla base di due motivi: con il primo aveva denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1322 c.c., contestando l’interpretazione data dai giudici del merito all’accordo di separazione; con il secondo aveva denunciato la violazione degli artt. 2643 e 2657 c.c..

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, ed ha rinviato le parti alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda.

In primo luogo gli Ermellini hanno affermato che Il testo dell’accordo di separazione, correttamente interpretato sulla base del criterio letterale e del comportamento successivo delle parti, evidenziava “…la natura reale del trasferimento di proprietà dell’immobile…”.

Al riguardo è stato rilevato che

“…costituisce ius receptum l’affermazione secondo cui gli accordi di separazione personale tra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell’atto di donazione sia dell’atto di vendita e svela una sua tipicità propria la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell’obbiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità … (ex plurimis, Cass. 14/03/2006 n. 5473; 23/03/2005 n. 5741; 11/11/1992 n.12110)…”.

Più precisamente, tali accordi hanno la finalità di “…definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare … nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile ... Ne deriva l’impossibilità di negare che tali accordi, a prescindere dalla forma che concretamente vengano ad assumere, debbano intendersi quali atti relativi al procedimento di separazione e divorzio…", usufruendo, tra l’altro, dei benefici fiscali del caso (Cass. Civ. n. 3110/16).

In tale contesto “…la necessità di qualificare l’atto come oneroso o gratuito rileva … al diverso fine dell’applicazione della disciplina differenziata di cui all’art. 2901 c.c. (da ultimo, Cass. 15/04/2019 n. 10443), ma non incide sulla giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale, che appunto risiede nella sistemazione dei rapporti tra gli ormai ex coniugi…”.

 

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