La PAS nelle aule giudiziarie penali

19 LUGLIO 2021 | Numero speciale PAS

Anna Silvia Zanini, Avvocato del Foro di Vicenza

La Parental Alyenation Sindrome, oggi ridenominata “alienazione parentale”, “simbiosi” e “conflitto di lealtà”, teoria secondo cui le donne manipolerebbero i figli per allontanarli dal padre, è stata elaborata negli anni ’80 dallo psichiatra americano Richard Gardner e continua ad essere rigettata nell’ambiente scientifico. Viene spesso chiamata in causa nelle vicende separative che hanno ad oggetto le modalità di affidamento dei figli e le modalità di regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario di fronte all’eventuale rifiuto dei figli di frequentare uno dei genitori.

In ambito penale la PAS non è riconosciuta né come malattia, né come disturbo e non se ne trova menzione in alcuna sentenza.

L’art. 220 c.p. non ammette indagini su qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Non esiste, cioè, un metodo scientifico, di pertinenza della psicologia o della psichiatria, in grado di stabilire se un bambino sia stato manipolato o meno da un adulto di riferimento (cfr. in giurisprudenza Cass. pen. 4.2.2009 n. 4946).

Tale principio è stato affermato con la dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio dalla sentenza n. 96 del 9.4.1981 della Corte Costituzionale:

La formulazione letterale dell’art. 603 prevede un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata. Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per poter accertare queste particolari ed eccezionali quantità né è possibile ricorrere ad accertamenti specifici, non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da case patologiche. Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale dii una persona”.

Dalla disamina della giurisprudenza penale emerge un dato importante: la PAS non viene considerata perché esistono istituti giuridici specifici cui il Giudicante può ricorrere per tutelare il minore ed impedire manipolazioni e vessazioni da parte di un genitore sulla base di accertamenti e valutazioni riferiti a dati di fatto concreti ed oggettivi.

Ciò che deve essere oggetto di indagine in sede penale è se, dietro l’apparente conflittualità delle separazioni, a monte del rifiuto di un minore di vedere l’altro genitore - al netto di fenomeni di violenza in famiglia o di abuso sul minore da parte del genitore escluso - si nasconda una condotta di maltrattamento o di elusione delle disposizioni giudiziali, intese, rispettivamente, quale abituale attività manipolatoria sul minore da parte del genitore escludente ovvero condotta elusiva delle disposizioni civili a garanzia della bigenitorialità.

Così i Giudici di legittimità hanno riconosciuto il reato di maltrattamenti nella condotta di una madre che ha esercitato pressioni psicologiche sui figli minorenni per scopi vendicativi nei confronti del coniuge (Cass. pen. 10.10.2011 n. 36503); hanno ritenuto sussistente il reato di violenza privata nella condotta della madre che, con comportamenti aggressivi, ha impedito ai figli di vedere il padre (Cass. pen. 11.1.2012 n. 5365); ha ravvisato la sussistenza del reato di elusione dei provvedimenti adottati dal Giudice civile (art. 388 co. 2 c.p.) in caso di rifiuto della madre di consentire al padre di vedere il figlio in ottemperanza a quanto disposto (Cass. pen. 23.3.2016 n. 12391).

In conclusione, la PAS nel sistema delineato dal nostro codice penale non può assurgere a fattispecie autonoma di reato. Le condotte di volontaria estromissione di un genitore nei confronti dell’altro nella vita dei figli minori costituiscono, a seconda del grado di compromissione del bene giuridico tutelato, una serie di autonome fattispecie di reato. Questo, d’altronde, trova coerenza nella diversa struttura dell’ordinamento penale rispetto a quello civile, giacché caratterizzato dal noto principio di tipicità della condotta di reato rispetto all’illecito civile.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli