Gratuito patrocinio: la prescrizione presuntiva del credito dell'avvocato non opera nei confronti dello Stato

IL CASO. Un avvocato, assumendo di avere svolto l'incarico di difensore di fiducia di una cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento civile intentato dinanzi al Tribunale di Asti conclusosi con l'accoglimento della domanda della propria assistita, formulava domanda di liquidazione dei compensi, che veniva respinta.

Proposta opposizione, il Tribunale confermava il provvedimento impugnato, rilevando d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito azionato, atteso che il procedimento per il quale era chiesto il compenso si era concluso nel luglio del 2008, mentre la richiesta dell'opponente era del marzo del 2017.

Il Tribunale riteneva, infatti, di condividere e fare proprie le motivazioni di una precedente ordinanza del Tribunale di Milano del 2 aprile 2015, che aveva del pari rilevato d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito vantato dal difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, sottolineando la rilevanza della natura del credito rientrante nel novero delle obbligazioni pubbliche (o di diritto pubblico), nelle quali il rapporto assume rilievo non solo tra le parti, ma anche nei confronti dell'intera collettività, dovendosi far fronte al pagamento con denaro dei contribuenti.

Ne consegue che al giudice al quale è demandata la liquidazione, è affidato il compito anche di verificare la ricorrenza ed attualità dei presupposti del diritto vantato.

Ricorreva per Cassazione l'avvocato con un unico motivo nel quale denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2938 e 2956 c.c., nonché dell'art.2697 c.c. e dell'art. 82 del DPR n. 115/2002, e la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando 

il proprio consolidato orientamento  secondo il quale anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. n. 5959/1996), essendosi altresì precisato che l'eccezione debba essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l'eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva (cfr. Cass. n. 16486/2017).

La natura pubblica del debitore non appare quindi idonea ad incidere su tale regola.

La Corte ha ritenuto altresì meritevoli di accoglimento le deduzioni della ricorrente quanto all'incompatibilità a monte tra l'eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito oggetto di causa, ricordando d'aver già avuto modo di chiarire che (cfr. Cass. n. 1304/1995) la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione, nè rilascio di quietanza scritta, mentre esso non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.
Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero sottoposto all'applicazione delle regole di contabilità pubblica, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal d.l. n. 8/1991 come posto a carico del Ministero convenuto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento.

Il rigore formale imposto costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l'invocabilità della previsione di cui all'art. 2956 c.c. la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato.

La Corte ha quindi cassato il provvedimento, con rinvio al Tribunale di Asti in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato.

 

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