Il reddito di cittadinanza rileva nella determinazione del reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato

Tizio ha fatto fa richiesta per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando di percepire il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019, per un importo pari ad euro 1.280,00. Pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare ammontava, per l'anno 2019, ad euro 11.520,00, somma superiore al limite fissato dalla legge per l'ammissione al gratuito patrocinio, attualmente pari ad euro 11.493,82.

Il Presidente dell'ordine presso il cui Consiglio perviene la richiesta, con istanza di interpello, chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere se il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi o meno ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio.

L'A.E., premettendo che non sussistono dubbi circa la non imponibilità delle somme erogate, per rispondere alla questione prospettata dall'Istante circa l'inclusione del reddito di cittadinanza nel calcolo della soglia ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, ritiene opportuno formulare alcune considerazioni, richiamando in particolare l'articolo 76 del decreto del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il quale al primo comma stabilisce che può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82».

Il successivo comma secondo prevede, inoltre, che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante».

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al beneficio, il comma terzo del medesimo articolo prevede, infine, che «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».

L'A.E., inoltre, ricorda come la Corte di Cassazione abbia affermato che "ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (Cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362) e come in ulteriori pronunce sia stato precisato che "si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile" (Cfr. Cassazione - Ordinanza n. 24378 del 2019).

Sulla base delle suesposte considerazioni, l'A.E. concorda con la soluzione prospettata dall'Istante ovvero che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, che non possa essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la persona che, per effetto dell'erogazione di tali somme, superi il limite di reddito a tal fine previsto.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli