Sottrazione internazionale di minori: quando è lecito negare il rimpatrio?

19 MARZO 2021 | Sottrazione di minori

Con la recente ordinanza n.4222/2021, la Cassazione civile ha stabilito che in caso di sottrazione internazionale di minore, il fondato rischio che il minore sia sottoposto a pericoli fisici o psichici o comunque venga a trovarsi   in una situazione intollerabile ex art.13 lett.b) Convenzione dell’Aja del 25.10.1980, costituiscono condizioni ostative al rimpatrio del minore.
Il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta aveva respinto la richiesta del padre, cittadino spagnolo, presentata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 e del Regolamento CE 2201/2003, di restituzione della figlia che gli sarebbe stata illegittimamente sottratta e trattenuta dalla madre in Italia.
Il Tribunale dopo aver verificato che in realtà i genitori erano venuti in Italia assieme alla figlia di comune accordo e che il suo mancato rientro in Spagna era la conseguenza del comportamento del padre che aveva indebitamente trattenuto il documento necessario per l’espatrio, riteneva comunque la sussistenza di condizioni ostative all’accoglimento della richiesta del padre, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett.b) della Convenzione dell’Aja, in quanto contraria all’interesse della minore, considerato che la madre non risultava avere in Spagna un lavoro ed un’abitazione, mentre in Italia aveva un lavoro e legami famigliari, circostanze che avevano orientato anche la precedente decisione del Tribunale spagnolo, che aveva disposto la collocazione della bambina in Italia presso la madre in ragione della sua tenera età (1 anno) e dell’abitudine a vivere con la madre da molti mesi.

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal padre, ha tuttavia richiamato il principio per cui "la disciplina sulla sottrazione internazionale, di cui alla convenzione dell’Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità (Corte Cost.231/2001)”.
Tale principio non contrasta con la disposizione dell’art.13 lett.b) della Convenzione, per cui l’Autorità giudiziaria o ammnistrativa dello stato richiesto, non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora “ sussiste un fondato rischio per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile” essendo “questi e solo questi, gli elementi considerati dalla predetta Convenzione rilevanti ed ostativi al rientro”.
La Corte dopo aver evidenziato che l’accertamento delle condizioni ostative al rientro costituisce “indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, esigendo la valutazione di elementi probatori”, con riferimento al caso in esame, conclude ritenendo che il Tribunale aveva correttamente negato il rimpatrio del minore in Spagna “ravvisando condizioni ostative rappresentate dalla mancanza per la madre di lavoro e abitazione, nonché di capacità economica per far fronte al livello di vita del luogo, oltre alla mancanza di legami significativi, famigliari o affettivi, situazione destinata necessariamente a riflettersi negativamente sula rapporto con la figlia, attesa anche la tenera età della bambina”, mentre invece la madre, con la quale la figlia viveva da molti mesi, aveva trovato in Italia “un lavoro e legami famigliari”.

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