Conto deposito e amministrazione titoli del de cuius: non spettano agli eredi gli interessi sul controvalore dei valori mobiliari

22 GIUGNO 2021 | Successioni e donazioni

Con l’ordinanza 13 aprile 2021, n. 9670, la Corte di cassazione ha affermato che, in caso di conto deposito titoli acceso dal de cuius, fintanto che, ai sensi dell’art. 48 D.lgs n. 346/1990, sussiste il divieto di liquidazione in favore degli eredi del controvalore dei valori mobiliari compravenduti dalla banca, quest’ultima non deve corrispondere agli eredi aventi causa gli interessi su detta somma per tutto il tempo in cui vigeva la sospensione dell’obbligo di pagare il controvalore.

IL CASO. Con atto di citazione notificato il 7.7.2005, Tizio, in qualità di erede di Mevia, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, la banca Alfa chiedendo che quest’ultima venisse condannata al risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione degli interessi sulla somma relativa al controvalore di titoli azionari lasciata in giacenza dalla banca su conto transitorio infruttifero, maturati nel periodo tra l’apertura della successione e la consegna della denuncia di successione da parte di Tizio.

Il Tribunale di Padova accoglieva la domanda dell’attore, che veniva riformata con decisione della Corte d’appello di Venezia.

Secondo i giudici di merito, infatti, gli interessi sulla somma costituente controvalore dei titoli azionari, venduti per conto del cliente, non erano dovuti in quanto l’art. 48 del d.lgs. n. 346/1990, esclude il pagamento all’erede di importi prima della presentazione della dichiarazione di successione.

Precisamente, la Corte d’appello aveva anzitutto accertato che il contratto di deposito dei titoli in amministrazione e custodia era stato concluso con la dante causa e che il rapporto si era sciolto per il decesso di quest’ultima.

Dopo tale evento, la banca aveva provveduto alla custodia dei titoli e all’accreditamento dei dividendi maturati su un “conto sospeso creditori”, ciò in attesa della dichiarazione di successione.

Inoltre, non poteva ritenersi raggiunta la prova che, una volta estinto il rapporto con la dante causa, la banca avesse concluso con gli eredi di un diverso negozio, né era stata dimostrata l’esistenza di un patto che potesse costituire titolo per il preteso debito degli interessi sulle somme giacenti.

In altri termini, la Corte d’appello di Venezia non aveva reputato provato l’obbligo in capo alla banca di corrispondere gli interessi dal momento che questi non erano dovuti: i) né in forza di contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, peraltro estinto col decesso della titolare; ii) né in base al “conto di transito” su cui la banca, dopo il decesso di Mevia, aveva accreditato il corrispettivo dei titoli inoptati e i dividenti maturati; iii) né, infine, in forza di un presunto nuovo e distinto contratto di deposito delle somme ricavate dalla liquidazione dei titoli inoptati che autorizzasse la banca ad utilizzarle nelle more.

Avverso la sentenza di secondo grado, Tizio proponeva ricorso per cassazione fondato su sei motivi.

Sostanzialmente, secondo la ricostruzione del ricorrente: a) il rapporto di amministrazione e custodia dei titoli non poteva estinguersi con il venir meno della dante causa nel marzo del 1987, posto che il deposito di parte dei titoli era avvenuto ad opera dell’erede nell’ottobre dello stesso anno; b) in ogni caso era stato concluso un contratto successivo ed autonomo con gli eredi, al momento della consegna alla banca dei titoli da vendere, ai sensi dell’art. 1838 c.c., per cui il deposito delle somme incassate dalla vendita delle azioni, operata in nome e per conto degli eredi, come da esplicito mandato, doveva quindi ritenersi fruttifero; c) in ogni caso, anche a voler considerare venuto meno il contratto di mandato, in quanto estinto, il mandatario sarebbe stato comunque onerato alla prosecuzione del suo compito, ai sensi dell’art. 1728 c.c., com’era avvenuto con la vendita delle azioni e con l’incasso del controvalore che avrebbe dovuto essere, pertanto, produttivo di interessi; d) la banca avrebbe violato il dettato dell’art. 48 del d.lgs 346/1990.

L’ORDINANZA. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

Secondo gli Ermellini, il punto nodale della questione risiede nella disciplina imperativa prevista all’art. 48, comma 4, del d.lgs. 346/1990, il quale dispone che i debitori del de cuius non possano pagare le somme dovute agli eredi, se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa, con indicazione del relativo credito.

Così la motivazione:

La ratio è quella di operare una coazione dell’obbligo fiscale, posto a carico degli eredi, impendendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in questione: ciò al fine di non pregiudicare la posizione dell’amministrazione finanziaria, tutelata dalla disposizione, che quindi ha natura imperativa tributaria”. Tanto che, la violazione del divieto è punita con sanzione amministrativa a carico della banca.

Pertanto, legittimamente l’intermediario ha opposto al creditore un’eccezione, basata sul necessario rispetto della disciplina fiscale di cui essa è destinataria attiva, in quanto tenuta a non pagare la somma caduta in successione:

si tratta di un’inesigibilità che attiene alla prestazione debitoria dovuta dall’intermediario, consistente nel divieto giuridico di esecuzione della prestazione in funzione del perseguimento di interessi pubblici preminenti”.

Di qui “deriva l’infondatezza della tesi del ricorrente, il quale pretende di affermare l’esistenza di un debito esigibile, sul quale ex art. 1282 c.c., maturino interessi di pieno diritto; essendo gli interessi corrispettivi in discorso dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; ma che, dunque, decorrono dalla data in cui il credito sia divenuto liquido ed esigibile”.

E “la temporanea inesigibilità del credito sul controvalore dei titoli incide anche sulla debenza degli interessi, perché il divieto di pagamento disposto ex lege impedisce all’erede del depositante di richiedere fondatamente nell’immediato alla banca depositaria la restituzione delle somme, ed a questa di pagare”.

In sostanza, nemmeno gli interessi sono dovuti in iure, in quanto l’intermediario, adempiendo ad una norma fiscale cogente, adegua il suo comportamento alla legge.

Proseguono gli Ermellini, affermando che l’obbligo di pagamento degli interessi a carico della banca non può fondarsi nemmeno sull’obbligo assunto con l’originaria contraente, dal momento che tale assunto del ricorrente non può comunque superare la peculiare situazione di divieto giuridico di pagare cui la banca doveva attenersi.

Infine, anche la pretesa di pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1782 c.c., sul deposito irregolare, secondo la Corte di legittimità non ha pregio, dal momento che la norma resta estranea alla vicenda in esame, posto, appunto, che la Corte d’appello ha escluso – con accertamento non sindacabile in sede di legittimità – la conclusione di qualsiasi nuovo contratto con gli eredi della originaria cliente, ivi compreso quello invocato dal ricorrente.

Secondo la Corte di cassazione, quindi, va enunciato il seguente principio di diritto:

il d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, il quale pone in capo ai terzi il divieto legale di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un’ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt. 1282 e 1224 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo”.

Per concludere, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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