Quando il trasferimento di titoli a mezzo banca diventa una donazione diretta, da farsi per atto pubblico, a pena di nullità

Con la pronunzia n. 18725/17, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione sono intervenute in un tema molto dibattuto ovvero la natura di donazione diretta o indiretta del trasferimento di strumenti finanziari dal conto del disponente a quello del beneficiario, priva di titolo giustificativo. La configurazione di tale fattispecie quale donazione diretta od indiretta ha importanti riflessi nella successione del disponente.

IL CASO. All’apertura della successione del padre, una figlia ha agito in giudizio nei confronti della terza beneficiaria del trasferimento di valori mobiliari di rilevante valore. I titoli, depositati su un conto bancario intestato al padre, erano stati trasferiti alla beneficiaria mediante un ordine impartito dal de cuius alla banca.
L’attrice ha fondato la propria domanda sulla nullità del negozio attributivo, in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità della donazione (atto pubblico con due testimoni).
La convenuta si è difesa deducendo la finalità remuneratoria della donazione ricevuta e pertanto la sua natura indiretta, ragione per cui essa non sarebbe stata soggetta a vincoli di forma.
Il Tribunale ha distinto tra il negozio di attribuzione dei valori mobiliari alla beneficiaria e l’ordine impartito alla banca, stabilendo che quest’ultimo rappresentava un negozio astratto ed autonomo rispetto al negozio che doveva qualificarsi come donazione vera e propria.
In sostanza, si sarebbe trattato di una donazione remuneratoria nulla per difetto di forma.
La Corte d’Appello ha rovesciato la sentenza di primo grado, riconducendo la fattispecie nell’ambito della donazione indiretta, per la cui validità non è richiesta la forma dell’atto pubblico.
Sulla questione di diritto così delineata, sono state quindi chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite, attesi il contrasto giurisprudenziale creatosi in materia e la frammentarietà del quadro interpretativo che ne emergeva.

LA SENTENZA. Secondo le Sezioni Unite si tratta di stabilire se l’operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata ad eseguire un ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare, costituisca una donazione tipica o sia inquadrabile tra le liberalità non donative, ai sensi dell’art. 809 cod. civ., ossia come donazione c.d. indiretta attuativa, in via mediata, effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal negozio di donazione.
Dalla qualificazione della donazione discende, invero, la necessità o meno della forma solenne, poiché per le donazioni indirette non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (Cass., Sez. III, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197).
Le Sezioni Unite hanno passato minuziosamente in rassegna tutte le fattispecie negoziali a mezzo delle quali può essere attuata una donazione indiretta, dichiarando di non condividere l’assimilazione a quest’ultima del trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario.


I Giudici di Piazza Cavour hanno invece concluso che il trasferimento derivante dall’operazione è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l’accreditamento (atto neutro) è sorretto da una iusta causa. Di talché, ove questa si atteggi come causa donandi, ad evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte del donante o de suoi aventi causa, occorre l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, salvo che si tratti di donazione di modico valore.


La sentenza ha una portata rilevante, in quanto è assai frequente nella prassi effettuare trasferimenti bancari di valori mobiliari o di denaro a fini liberali.


In tale ipotesi, in difetto dell’osservanza della forma dell’atto pubblico con due testimoni, secondo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, la donazione incorrerà nella sanzione della nullità, con evidenti riflessi in sede di apertura della successione del disponente-beneficiante.


Infatti, in presenza di una donazione nulla non viene tanto in gioco l’eventuale obbligo di collazione in capo all’erede donatario che ne sia tenuto o l’eventuale azione di riduzione della donazione da parte del legittimario leso o pretermesso, quanto l’obbligo del donatario (sia esso erede o terzo) di restituire alla massa il bene donato, in quanto il negozio donativo è tamquam non esset.

 

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