L’affido condiviso non è in concreto attuabile quando la lontananza di uno dei genitori non consente la partecipazione alla vita del minore

03 MAGGIO 2024 | Affidamento dei figli

di Avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Con decreto del 5.4.2023 la Corte d’Appello di Torino rigettava il reclamo proposto dalla madre di una minore avverso il decreto del 14.10.2021 con il quale il Tribunale di Novara aveva regolamentato l’affidamento, il diritto di visita e le modalità di contribuzione al mantenimento della figlia. In particolare, il Tribunale di Novara aveva affidato la minore in via esclusiva al padre, regolamentando l’ampiezza del diritto-dovere della madre di vedere e tenere con sé la figlia sulla base della minore o maggiore vicinanza della propria residenza a quella del padre, genitore collocatario.

Avverso la pronuncia di appello, la madre proponeva ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi, tra loro connessi ed esaminati congiuntamente. Nello specifico, veniva denunciata la violazione del principio di bigenitorialità, radicalmente compresso sulla base della sola distanza dei luoghi di residenza dei genitori, senza l’accertamento di una grave carenza educativa della madre. Il giudizio sull’incapacità della madre, infatti, si sarebbe basato unicamente sulla decisione unilaterale della stessa di trasferirsi in Sardegna, a casa della propria madre. Veniva poi denunciata l’asserita omessa valutazione di alcune circostanze da parte della Corte di merito, la mancata acquisizione della documentazione riguardante un processo penale conclusosi con l’archiviazione della denuncia presentata dalla signora, l’omesso esame di un certificato medico prodotto dalla madre, l’assenza di una adeguata indagine tecnica finalizzata alla valutazione delle capacità genitoriali. Veniva infine censurata la violazione dell’art. 337 octies c.c. e di alcune disposizioni della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo, della CEDU nonché della Convenzione di Istanbul, ritenuto che solo circostanze eccezionali possano giustificare una rottura del legame familiare.

LA DECISIONE. Con ordinanza n. 5136 del 27.2.2024 la Corte di Cassazione, ritenendo che i denunciati vizi motivazionali e di violazione di legge fossero in realtà diretti ad ottenere il riesame dei fatti e delle valutazioni espresse dalla Corte di merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

La Suprema Corte evidenzia come la Corte territoriale abbia espresso un giudizio adeguatamente motivato, sotto ogni profilo di rilevanza, circa la regolamentazione più opportuna della modalità di affidamento e del regime di frequentazione, all’esito di un approfondito vaglio delle condotte dei genitori e delle risultanze della CTU. In particolare, alla luce del trasferimento della madre in altra regione, il regime di visite era stato ritenuto idoneo a consentire il mantenimento del rapporto madre-figlia mentre il regime di affido condiviso, prospettato dalla CTU, non poteva ritenersi attuabile in quanto sarebbe stata necessaria una maggiore vicinanza della madre al luogo di residenza della figlia “in modo da poter essere maggiormente partecipativa rispetto alla vita della figlia e alle decisioni da assumere nell’interesse della minore”.

Con il ricorso per Cassazione, sostanzialmente, la madre aveva chiesto un inammissibile riesame valutativo e una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quello effettuato dalla Corte d’Appello di Torino. La Suprema Corte ribadisce, infine, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé l’omesso esame di un fatto decisivo “qualora i fatti storici, rilevanti in causa […] siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli