Il Tribunale di Treviso affronta le problematiche relative alla procedura che permette il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio

16 FEBBRAIO 2024 | Separazione e divorzio

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Con ricorso per separazione giudiziale depositato nel luglio del 2023 la ricorrente chiedeva la separazione giudiziale dal marito e contestualmente, allo spirare del termine previsto dalla normativa, la pronuncia di divorzio; si costituiva in giudizio il convenuto e nel novembre del 2023 le parti addivenivano ad un accordo concludendo congiuntamente con note depositate il 22.11.2023. 

Successivamente il Giudice sostituiva l’udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc; in tali note le parti confermavano la loro volontà di separarsi e che non sussistevano possibilità di riconciliazione, dichiarando altresí di prestare acquiescenza all’emananda sentenza. 

LA DECISIONE. Il Tribunale di Treviso pronunciava sentenza di separazione in data 11.12.2023 accogliendo le condizioni concordate dalle parti, ritenendole congrue e rispondenti all’interesse della prole. 

Con riferimento alla chiesta pronuncia di divorzio il Collegio precisava: 

  • la domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall’art. 3 n.2 lett.b) della legge 898/70 e successive modificazioni 
  • pertanto la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore il quale trascorso il richiamato termine dalla data di comparizione dei coniugi (rectius, ex art. 127 ter 5 comma cpc dalla data di scadenza del termine per il deposito di note scritte) provvederà ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare sempre con la modalità delle note scritte: le parti dovranno confermare le condizioni già formulate in relazione allo scioglimento del matrimonio. 

In relazione a questo delicato punto il Tribunale precisa sin d’ora che la modifica unilaterale di tali condizioni potrà essere ammessa solo in presenza, ex art. 473 bis 19 secondo comma cpc, di allegazione di fatti nuovi. 

In difetto di accordo su tali modifiche il Tribunale non potrà che rigettare la domanda di divorzio congiunta, non essendo rispettata la previsione dell’art. 473 bis 51 secondo comma cpc, che prevede il requisito dell’indicazione congiunta delle condizioni inerenti i rapporti patrimoniali e la prole. 

Con separata ordinanza di pari data pertanto il Tribunale di Treviso, premesso quanto sopra e richiamato in relazione alla proposizione di domanda congiunta cumulativa il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza anche per la fase divorzile, rimetteva la causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio. 

Il Presidente Relatore, contestualmente, disponeva che l’udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, indicando ai procuratori delle parti la necessità del deposito nel termine assegnato di nota congiunta con la richiesta di pronuncia di sentenza che omologhi o prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti già indicati in ricorso o con accordo successivo, che andrà specificatamente indicato nelle condizioni. 

Diversamente, come già indicato in sentenza, la domanda di divorzio non potrà che essere respinta. 

Questa sentenza segue di qualche mese quanto deciso, su rinvio pregiudiziale proprio del Tribunale di Treviso in relazione ad altro caso, dalla prima sezione della Corte di cassazione in tema di ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio su domanda congiunta, di cui APF ha dato notizia nel numero 88 di novembre 2023 con commento di Massimo Osler al quale rinviamo (https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/famiglie/la-corte-di-cassazione-ammette-il-cumulo-delle-domande-congiunte-di-separazione-e-divorzio/).

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