La nuova disciplina del P.E.I. contrasta con le esigenze di tutela degli alunni disabili

A pochi mesi di distanza dalla sentenza del 10 giugno 2021, n. 6920, con cui ha offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 10 del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66, il T.A.R. del Lazio torna ad occuparsi di sostegno scolastico, con una nuova importante pronuncia: la sentenza del 14 settembre 2021, n. 9795.

Com’è noto, il Piano Educativo Individualizzato, alias P.E.I., introdotto dall’art. 12, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e più compiutamente descritto dall’art. 7, 2° comma, del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66, è un documento che viene redatto, all’inizio di ogni anno scolastico, dai docenti, con la partecipazione dei genitori e delle altre figure professionali che interagiscono con lo studente, al fine di individuare gli strumenti, le strategie e le modalità didattiche e di valutazione necessarie per assicurare un ambiente idoneo all’apprendimento e alla socializzazione, per l’allievo portatore di handicap.

In materia, è, di recente, intervenuto il decreto n. 182, adottato dal Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 29 dicembre 2020, che ha innovato l’intera disciplina.

Secondo la sentenza annotata, tale decreto dev’essere, tuttavia, annullato, perché illegittimo, trattandosi di un provvedimento che presenta tutti i caratteri di una fonte secondaria di secondo grado, sub specie di regolamento, adottata in violazione delle norme procedimentali dettate dall’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Secondo il Tribunale, il contenuto di tale decreto contrasta, inoltre, con i principi e criteri direttivi che promanano dalle norme nazionali ed internazionali, in materia di inclusione di soggetti affetti da disabilità e della delega contenuta nell’art. 7 del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

In particolare, le Amministrazioni resistenti, anziché limitare il proprio raggio di intervento alle modalità di individuazione delle misure di sostegno ed ai modelli di P.E.I. da utilizzare, si sono spinte fino a dettare una nuova disciplina di funzionamento del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, limitando la partecipazione degli esperti nominati dalle famiglie e la discrezionalità tecnica di tale organo collegiale.

Per converso, la norma impugnata avrebbe conferito un autonomo potere di autorizzazione al dirigente scolastico, a scapito delle garanzie procedimentali a tutela degli alunni disabili, ponendosi in evidente contrasto rispetto a quanto contemplato dalla normativa di rango primario.

Viceversa, ad avviso del T.A.R., la necessità di garantire la piena inclusione degli studenti disabili, cui la personalizzazione delle misure di sostegno rappresenta lo strumento cardine, affonda le sue radici in norme internazionali di rango pattizio che impediscono di limitare l’assegnazione delle risorse, per esigenze di finanza pubblica.

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