Il coerede in possesso del bene ereditario per usucapirne le quote altrui deve possederlo uti dominus (e non uti condominus)

Con ordinanza n. 966 del 16.1.2019, la Corte di Cassazione ha ricordato le condizioni necessarie affinché il coerede in possesso del bene ereditario possa usucapirne le quote degli altri eredi.

La controversia scaturiva dallo scioglimento della comunione ereditaria con rendiconto, in occasione del quale uno dei tre fratelli coeredi paventava l’intervenuta usucapione su alcuni dei beni ereditari, di cui era rimasto in possesso a seguito della morte del de cuius.

Ciò in virtù del dettato dell’art. 714 c.c., che contempla espressamente l’ipotesi di usucapione dei beni ereditari anche prima della divisione.

Nel dettaglio, il ricorrente lamentava in primis che la Corte territoriale avesse rigettato la sua domanda per carenza dell’interversione del possesso, che sarebbe stata postulata ai fini dell’usucapione del bene ereditario ante-divisione, senza che ciò fosse in alcun modo richiesto dall’art. 714 c.c.; secondariamente, egli censurava la sentenza d’appello per falsa applicazione dell’art 714 c.c., in quanto la Corte d’appello aveva ritenuto che il possesso esercitato sui beni ereditari, protrattosi per 35 anni, non avesse avuto il carattere dell’esclusività e non fosse pertanto rilevante ai fini dell’usucapione.

La Suprema Corte, ritenuto che il Giudice territoriale non avesse fondato la decisione sulla mancata prova dell’interversione del possesso, ma sull’assenza di prova circa il possesso ad excludendum, ha rigettato il primo motivo di ricorso.

Ciò ha fatto anzitutto ribadendo l’irrilevanza dell’interversione del possesso ai fini della ridetta disciplina nei seguenti termini: “il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso”.

Ha, quindi, proseguito ponendo l’accento sull’animus che deve accompagnare il possesso, dovendosi questo configurare quale espressione della “inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus”.

La Corte ha ritenuto che “a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui”.

Quanto al profilo probatorio, rifacendosi ai precedenti giurisprudenziali tra cui, ex multis, a Cass. n. 10734/2018 e a Cass. n. 7221/2009, la Suprema Corte ha infine sostenuto: “non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse anche degli altri coeredi”.

Era stata, invero, proprio la carenza della prova dell’esclusività del possesso - e non, come invece sostenuto dal ricorrente, l’erronea rilevanza attribuita all’interversione del possesso nella vicenda controversa - ad indurre la Corte territoriale a rigettare la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione.

Stante l’insindacabilità in sede di legittimità della valutazione delle risultanze probatorie operata dal Giudice di merito, se non nei ristretti limiti previsti dall’art 360 n. 5 c.p.c. nel testo oggi vigente, e ritenuta l’infondatezza del primo motivo di ricorso per le ragioni anzidette, la Cassazione non ha potuto che rilevare l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

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