Legato in conto di legittima e legato in sostituzione di legittima: condizioni per la proposizione dell’azione di riduzione

03 MAGGIO 2024 | Successioni e donazioni

di Avv. Alessandra Buzzavo

Con la sentenza n. 1357/2024, pubblicata il 6.3.2024, il Tribunale di Palermo è intervenuto su un tema rilevante relativo alla proposizione dell’azione di riduzione (e conseguente domanda di reintegra) da parte di un soggetto che sia stato beneficiato di un legato in sostituzione di legittima senza averlo rinunziato.

IL CASO.

L’attrice Caia ha convenuto in giudizio i convenuti Sempronio, Caio ed altri, avanti il Tribunale di Palermo, chiedendo l’accertamento della simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione e la conseguente determinazione del valore dell’asse ereditario della defunta Caia, con individuazione della quota disponibile e della quota di riserva di spettanza dell’attrice, e conseguente reintegrazione della quota lesa.

L’attrice, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto che la madre era deceduta il 9.11.2019 e che la stessa era stata pretermessa dall’eredità materna, precisando che la de cuius aveva disposto dei suoi beni con un testamento olografo in data 2.7.2012 ed un testamento pubblico in successiva data 17.6.2014.

Con il primo testamento aveva devoluto all’attrice la quota di ¾ di proprietà indivisa di un garage, nominando erede la propria sorella. Con il successivo testamento, aveva disposto di due legati in favore del nipote.

Il Tribunale, con provvedimento 14.3.23, ha invitato le parti a dedurre, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., sulla questione rilevata d’ufficio relativa alla natura del lascito testamentario in favore dell’attrice, e sulla conseguente inammissibilità delle domande da quest’ultima proposte per non avere la stessa rinunciato al legato, come previsto dall’art. 551 c.c..

Successivamente all’indicato provvedimento, in data 19.4.2023, l’attrice depositava in causa atto di rinuncia al legato datato 29.3.2023.

Il Collegio, assunta la causa in decisione, ha ritenuto che le domande di accertamento della lesione di legittima e di reintegra proposte dall’attrice non fossero degne di accoglimento.

Con il testamento olografo del 2.7.2012 la de cuius  ha istituito erede la sorella, devolvendo all’attrice soltanto la quota di sua comproprietà del garage. Ad avviso del Collegio, tale disposizione configura un legato in sostituzione di legittima e, avendo l’attrice manifestato la volontà di conservare il legato, è decaduta dal diritto di agire in riduzione a titolo di legittimaria lesa.

Secondo il Tribunale questione preliminare ai fini della decisione è individuare se l’attrice rivesta o meno la qualità di erede, qualificando in tal caso il legato in suo favore alla stregua di legato “in conto di legittima” ovvero se, al contrario, sia stata intenzione della disponente precluderle la partecipazione all’eredità attraverso un legato “in sostituzione di legittima”.

Come noto, infatti, la disposizione dell’art. 551 c.c. prevede che se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima e non acquista la qualità di erede.

Risolta tale questione, ovvero qualificata la disposizione in favore dell’attrice alla stregua di un legato tacitativo ovvero in sostituzione di legittima, spetta ai giudici accertare se Caia sia decaduta dal diritto di rivendicare la legittima per aver manifestato la volontà di conservare il legato. In tale contesto era quindi necessario interpretare l’atto del 5.3.2021 con il quale l’attrice aveva già accettato il lascito materno.

Il Tribunale ha rammentato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del legato “in sostituzione di legittima” non occorrono formule sacramentali, ma è sufficiente desumere dal complessivo tenore della scheda testamentaria se risulti l’intenzione del testatore di soddisfare integralmente il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità.

Deve quindi risultare una manifestazione certa ed univoca del testatore nel senso che determinati beni debbano essere attribuiti al legittimario e che tale attribuzione, se accettata, esaurisca le ragioni ereditarie del medesimo.

L’esame della volontà della testatrice di chiamare all’eredità esclusivamente la sorella (“nomino erede mia sorella…), l’accenno fatto all’impossibilità di diseredare la figlia adottiva, con contestuale espressione della volontà di lasciare alla stessa la sola quota di legittima dei beni con la specificazione che tali beni dovevano andare a soddisfacimento della quota, sono, ad avviso del Tribunale, tutti elementi idonei alla qualificazione del lascito in favore di Caia quale legato “in sostituzione di legittima” (“Non potendo diseredare la mia figlia adottiva….. dispongo che la stessa erediti soltanto la sua quota di legittima dei miei beni… pertanto, a soddisfacimento di tale quota… lascio la restante parte di mia proprietà del locale in via ….”).

Risolte le predette questioni, rimaneva al vaglio del Collegio l’accertamento del rispetto delle condizioni di cui all’art. 551 cod. civ., posto che risultava che l’attrice con l’atto 5.3.2021 aveva accettato il lascito materno. Rammentato che il legato sostitutivo rimane soggetto alla norma generale dell’art. 649 c.c. secondo cui il legato si acquista immediatamente all’apertura della successione senza bisogno di accettazione salva la facoltà di rinunciarvi, ha chiarito il Collegio che,

a fronte dell’istantanea acquisizione del lascito a titolo particolare, si configura un vero e proprio onere in capo al beneficiario di rinunciare al legato, cui corrisponde uno speculare e alternativo potere di agire in riduzione a titolo di legittimario leso. 

Ne discende che la domanda di riduzione dovrà essere respinta laddove il legittimario, prima della spedizione della causa a sentenza, non dichiari di rinunciare al legato o, se si tratti di legato di immobile, non fornisca la prova di averlo rinunziato con la forma dovuta.

Di contro, se è intervenuta una accettazione del legato, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato, rendendo irrilevante ogni successiva rinuncia. Avendo individuato il Tribunale nell’atto del 5.3.3021 un’espressa accettazione del legato da parte dell’attrice, ha concluso per la definitività ed irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario che rendono totalmente irrilevante la rinuncia al legato che l’attrice ha effettuato con atto formale del 29 marzo 2023 in pendenza di giudizio.

Il Tribunale ha anche precisato che la rinuncia al legato sostituivo intervenuta nel corso della causa di riduzione non è mai tardiva in senso squisitamente temporale, essendo sufficiente che intervenga in tempo utile prima della spedizione della causa a sentenza.

Diventa invece irrilevante in presenza di una precedente accettazione, espressa o implicita, che abbia consumato la facoltà di rinuncia del legatario, come nel caso di Caia.

Il Tribunale ha quindi respinto le domande dell’attrice, statuendo sulle spese di liti secondo la soccombenza.

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