L’indagine grafologica deve svolgersi sull’originale del testamento olografo

03 MAGGIO 2024 | Successioni e donazioni

di Avv Alessandra Buzzavo

Con l’ordinanza di data 8.2.2024 n. 3603 la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di autenticità del testamento olografo, affermando la necessità che l’esame grafologico degli elementi essenziali venga svolto sull’originale della scheda testamentaria e non sulla copia fotostatica della stessa.

IL CASO.

Tizia ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Salerno gli eredi di Caio, deducendo che quest’ultimo era deceduto lasciando eredi la moglie e i figli e che, successivamente, era deceduta anche la moglie, la quale aveva disposto dei suoi beni con due testamenti: il primo datato 1.11.2001 che attribuiva la disponibile al figlio Sempronio ed il secondo, redatto il 25.3.2003, che devolveva l’intera eredità a tutti i figli in parti uguali.

Per quanto interessa in questa sede, veniva formulata domanda di accertamento della falsità del testamento del marzo 2003. Tale domanda non veniva accolta né dal Tribunale in primo grado né dalla Corte d’appello, avendo entrambi valorizzato la perizia svolta in sede penale che deponeva per l’autenticità e le buone condizioni di salute della testatrice attestate dalla cartella clinica e dalle dichiarazioni scritte di tre medici che avevano in cura la medesima.

CORTE DI CASSAZIONE. Veniva pertanto proposto ricorso per Cassazione e, per quanto qui interessa, con il secondo motivo di ricorso veniva denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che i giudici di appello avevano dichiarato l’autenticità del testamento del 25.3.2003 sulla base della perizia disposta dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Salerno svolta non sull’originale cartaceo, ma su una copia fotostatica del testamento.

Gli Ermellini hanno ritenuto tale motivo fondato osservando, in via preliminare, che nell’ordinamento processuale civile manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova.

Ne consegue che, potendo il Giudice porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze degli atti e delle indagini preliminari svolte in sede penale.

Inoltre, più in generale, il Giudice civile, prosegue la Suprema Corte, può autonomamente valutare ogni elemento dotato di efficacia probatoria e dunque anche le prove raccolte in un processo penale. E ciò anche quando sia mancato il vaglio critico del dibattimento perché tali elementi, una volta prodotti nel processo civile, entrano a far parte del thema probandum e sono soggetti alle regole del rito civile sull’acquisizione della prova.

Il mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento penale è superato in sede civile dalla possibilità della parte di contestare i fatti così acquisiti con pienezza di facoltà difensive.

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, la perizia penale poteva costituire anche da sola elemento dimostrativo dell’autenticità del testamento, ma solo se eseguita sull’originale della scheda.

Secondo il costante insegnamento della Corte Suprema, infatti, nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità del documento, l’esame grafologico deve necessariamente compiersi sull’originale, poiché soltanto su quest’ultimo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati e delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma.

Con la conclusione che non può pertanto che risultare inattendibile un esame grafico condotto solo su una copia fotostatica in quanto inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi.

La Corte ha anche chiarito che non è necessario che tutte le operazioni peritali si svolgano sugli originali, essendo sufficiente che l’ausiliare abbia verificato sull’originale gli elementi ritenuti necessari all’accertamento.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese.

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